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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36257/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'accertamento fiscale relativo al 2007 (Irpef, Irap, Iva) basato su movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate; l'Ufficio aveva ritenuto ricavi non dichiarati in base ai dati bancari emersi dal p.v.c. della Guardia di Finanza. Il contribuente sosteneva che i movimenti erano dovuti all'attività parallela di intermediazione/commercio internazionale di pietre preziose (mediazione o doppia vendita), producendo fatture, missive, bolle e documentazione attestante l'invio delle pietre al cliente finale, e denunciava altresì la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e la mancata valutazione/valorizzazione della documentazione prodotta. In appello la CTR aveva escluso dall'accertamento dieci operazioni documentate per complessivi euro 587.295,35 e confermato la restante ripresa a tassazione per versamenti e prelevamenti non giustificati. In cassazione si contestavano, tra l'altro, la violazione dell'obbligo di contraddittorio, la motivazione della CTR, la mancata esplicitazione del discostamento dalla CTU e la violazione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi di cassazione. In particolare: è stata confermata la non obbligatorietà del contraddittorio preventivo a pena di nullità per gli accertamenti bancari ex art. 32 DPR 600/1973; la CTR ha motivato adeguatamente il proprio convincimento, aderendo in larga parte alle conclusioni della CTU che aveva documentato soltanto dieci operazioni per euro 587.295,35 e qualificato come 'non giustificati' gli altri movimenti bancari; la Corte ha richiamato il principio dell'inversione dell'onere probatorio previsto dall'art. 32 DPR 600/1973 e dall'art. 51 DPR 633/1972, secondo cui il contribuente deve fornire prova analitica e non generica per ciascun versamento/prelievo per superare la presunzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e liquidato in euro 40.000,00 oltre spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2

    art. 32, primo comma, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Presunzione juris tantum che consente all'Amministrazione di riferire a operazioni imponibili i dati ricavati dalle movimentazioni bancarie; determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente il quale deve fornire prova analitica per ciascun movimento per dimostrare la non rilevanza fiscale

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 2

    art. 51, comma 2, n. 2 del d.P.R. n. 633/72

    Presunzione analoga in materia di IVA rispetto alle movimentazioni bancarie, applicabile quando le operazioni confluiscono nelle movimentazioni bancarie, salvo prova contraria analitica del contribuente

  • Codice civile, art. 2697

    Principio sull'onere della prova; la Corte chiarisce che la violazione si configura solo se il giudice ha erroneamente attribuito l'onere a parte diversa da quella prevista, mentre errori di valutazione delle prove rientrano nella sindacabilità limitata in cassazione

  • Codice di procedura civile, art. 115

    art. 115, primo comma, c.p.c.

    Regole sulla valutazione della prova; la Corte ricorda i limiti di censura in cassazione circa la valutazione di merito delle prove

  • Codice di procedura civile, art. 360

    art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.

    Norme richiamate nei motivi di cassazione per dedurre vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte valuta la fondatezza e l'ammissibilità di tali censure

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente

Massime di principio

  • Negli accertamenti basati sulle movimentazioni bancarie si applica una presunzione juris tantum: l'Amministrazione fornisce l'elemento probatorio attraverso i dati bancari e l'onere si inverte sul contribuente, che deve fornire prova analitica, per singolo movimento, della natura non imponibile o della già contabilizzazione nelle dichiarazioni
  • Il contraddittorio amministrativo preventivo in materia di accertamenti bancari non è sempre obbligatorio a pena di nullità dell'atto: la sua mancata instaurazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento, salvo che la legge preveda espressamente tale nullità e salvo che il contribuente dimostri concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere
  • La CTU e le valutazioni di fatto del giudice di merito godono di ampia discrezionalità; in cassazione non è consentito riesaminare i fatti e le prove per riaffermare una diversa valutazione di merito, salvo vizio di motivazione o violazione di legge qualificabile nei limiti di legge
  • Per contestare efficacemente un accertamento fondato su movimenti bancari è necessario produrre documentazione specifica e analitica (fatture, contratti, bolle di accompagnamento, conferme di pagamento dal beneficiario estero, corrispondenza commerciale) che colleghi ogni singolo accredito o addebito all'operazione economica dedotta; mere affermazioni generiche o ricostruzioni basate su presunzioni di coincidenza temporale sono insufficienti
  • Se una parte delle operazioni è documentata e provata (come nel caso delle dieci operazioni escluse per euro 587.295,35), il giudice può escludere solo quelle voci dall'imponibile e confermare la restante ripresa a tassazione se non risultano prove liberatorie per gli altri movimenti
  • In sede di impugnazione è importante contestare espressamente e con argomentazione specifica le conclusioni della CTU; non basta lamentare in termini generici la mancata considerazione di documenti se non si indica in che modo tali documenti invalidano le conclusioni peritali

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