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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07567/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento per l’anno 2006 notificato a una società cooperativa che svolgeva attività di panificazione e vendita di prodotti alimentari da banco. L’Ufficio aveva ricostruito in via analitico-induttiva maggiori ricavi, con conseguente recupero di IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni, ritenendo incongruenti i dati dichiarati rispetto agli elementi emersi in verifica. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva accolto l’appello della società ritenendo non adeguatamente dimostrata la pretesa erariale e valorizzando, tra l’altro, la destinazione di parte rilevante dei ricavi alla remunerazione dei soci lavoratori e la non attendibilità degli indizi posti a base dell’accertamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario e sull’accertamento induttivo, nonché degli artt. 2700 e 2730 c.c., deducendo che l’appello sarebbe stato inammissibile o comunque che la CTR avrebbe errato nel valutare gli indizi; (2) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 32 D.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR non poteva discostarsi da risultanze che la CTP avrebbe valorizzato come accertate; (3) violazione dell’art. 2730 c.c., per non avere la CTR considerato la dichiarazione del legale rappresentante circa la marginalità della vendita di prodotti da banco; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sull’accertamento, lamentando omessa pronuncia e sostenendo che, anche a voler ridurre la pretesa, non avrebbe dovuto annullarsi integralmente l’avviso. Tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché in larga parte cumulativi, generici o diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili i motivi perché formulati in modo promiscuo, con cumulo di censure ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., e perché in realtà diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato l’orientamento sulla specificità dei motivi di appello, affermando che l’appello può anche riproporre le ragioni di primo grado purché costituisca una critica specifica alla decisione impugnata. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché la società intimata non ha svolto difese. La soccombenza è rimasta a carico dell’Agenzia, con prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    La Corte esclude che la censura dell’Agenzia dimostri la violazione della specificità dell’appello, rilevando che l’appello può anche riproporre le stesse ragioni di primo grado se contiene una critica adeguata e specifica alla sentenza impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dall’Agenzia nel primo motivo, ma la Corte non ravvisa una violazione utile a fondare il ricorso.

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata per l’accertamento analitico-induttivo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché le censure sono inammissibili e tendono a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come base dell’accertamento IVA; la Corte non accoglie le doglianze sul punto per difetto di specificità e per improprio tentativo di riesame del merito.

  • art. 2700 c.c.

    La Corte esclude che le valutazioni della CTP abbiano valore di atto pubblico vincolante nel senso prospettato dall’Agenzia; la critica è ritenuta meramente meritale.

  • art. 2730 c.c.

    La dichiarazione del legale rappresentante sul peso delle vendite di prodotti da banco non è considerata prova legale tale da imporre una diversa decisione; la censura si risolve in una contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura relativa all’onere della prova è dichiarata inammissibile perché, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti.

  • art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dall’Agenzia a sostegno del secondo motivo; la Corte lo tratta nell’ambito della critica al riesame del merito, senza ravvisare violazione utile.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è dichiarata inammissibile per cumulo promiscuo di censure e per genericità.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La Corte afferma che non è ammissibile cumulare in un unico motivo violazioni di legge e vizi processuali senza distinguere chiaramente i relativi profili.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per ribadire che, ai fini della specificità dell’appello, è sufficiente una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata, anche se fondata sulle stesse ragioni di fatto e di diritto già dedotte in primo grado.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo indistinto censure di violazione di legge e vizi processuali senza consentire di distinguere i rispettivi profili di doglianza.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti è inammissibile, perché la ricostruzione del merito resta riservata al giudice di merito.
  • Ai fini della specificità dell’appello non è necessario introdurre argomenti del tutto nuovi rispetto al primo grado: è sufficiente che il gravame contenga una critica chiara e puntuale alla decisione impugnata, tale da far comprendere con certezza le statuizioni contestate.
  • Le dichiarazioni raccolte nel processo o nel procedimento amministrativo non assumono valore di prova legale idonea a vincolare il giudice di merito oltre i limiti della loro effettiva portata probatoria; la loro attendibilità e rilevanza restano soggette alla valutazione del giudice.
  • Quando la decisione di merito esclude in radice la tenuta della presunzione semplice posta a base dell’accertamento, il ricorrente non può limitarsi a richiamare singoli indizi o elementi istruttori, ma deve censurare specificamente la motivazione che ha ritenuto insussistenti i requisiti della presunzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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