Cassazione Civile, Ordinanza n. 21693/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di controllo fiscale, l'Amministrazione finanziaria aveva notificato cinque avvisi di accertamento a una ditta individuale per gli anni 2001-2004, contestando errata contabilizzazione di plusvalenze e indebite deduzioni di costi, e per il 2005 ricostruendo il reddito imponibile per omessa dichiarazione. Nei gradi di merito, dopo l'adesione del contribuente a una normativa condonistica per gli anni 2001-2004, restava controverso un solo avviso relativo al 2005, concernente Irpef e Irap su una plusvalenza derivante dalla cessione della comproprietà di marchi commerciali. La CTR aveva ritenuto la plusvalenza imponibile ai fini Irpef ma non Irap, qualificandola come provento occasionale ed estraneo all'attività produttiva. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: due per nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo violazione degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 perché la questione sulla debenza dell'Irap sarebbe stata introdotta solo con memoria in appello e quindi oltre i limiti del devolutum; il terzo per violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, sostenendo che le plusvalenze su beni strumentali, quale un marchio, sono imponibili anche ai fini Irap. Il contribuente resistette con controricorso e depositò memoria chiedendo l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata delle pendenze e per l'avvenuto azzeramento del debito riferito alla cartella ricomprendente l'avviso in contestazione.
La decisione
La Corte ha rilevato che il contribuente aveva documentato l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e alla procedura di cui all'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, nonché l'avvenuta estinzione del debito fiscale oggetto del giudizio. In conseguenza di ciò, ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso dell'Agenzia. Le spese sono state lasciate a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ultimo periodo, del d.l. n. 119 del 2018.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro formale dei motivi di nullità della sentenza dedotti nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo denunciato come violazione di legge.
art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che una questione introdotta solo con memoria in appello non poteva essere esaminata.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente come norma che vieta domande ed eccezioni nuove in appello nel processo tributario.
art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato dalla ricorrente per affermare l'imponibilità IRAP delle plusvalenze relative a beni strumentali.
È richiamato come base della definizione agevolata delle controversie tributarie a cui il contribuente ha aderito.
È richiamato come ulteriore base normativa della definizione agevolata/rottamazione a cui il contribuente ha aderito.
art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. n. 119 del 2018
È richiamato per regolare il regime delle spese in caso di definizione agevolata e cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando il debito fiscale oggetto del giudizio risulta definito o estinto mediante procedura agevolata, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.
- Nel processo tributario, le questioni nuove introdotte in appello sono soggette ai limiti posti dagli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma tali doglianze restano assorbite se sopravviene la definizione della pretesa fiscale.
- La documentazione dell'adesione alla definizione agevolata e dell'azzeramento del debito deve essere idonea a collegare la procedura alla specifica cartella o pretesa oggetto del giudizio.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata, le spese seguono il criterio speciale previsto dalla normativa sulla definizione, restando a carico della parte che le ha anticipate.
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