Cassazione Civile, Ordinanza n. 28144/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2012, aveva recuperato a tassazione una maggiore IRPEF ritenendo realizzata in quell'anno una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno. La controversia nasceva da una sequenza negoziale articolata: un preliminare del 2008, un rogito del 5 febbraio 2010 qualificato dalle parti come vendita sottoposta a condizione sospensiva legata all'ammissione dell'acquirente a un contratto di programma regionale, e un successivo atto del 3 dicembre 2012 di avveramento della condizione sospensiva. Il ricorrente sosteneva che il trasferimento si fosse in realtà perfezionato già nel 2010, perché il prezzo era stato integralmente pagato e il contratto prevedeva l'immissione immediata nel possesso; perciò la CTR avrebbe errato nel ritenere che la proprietà e gli effetti fiscali fossero sorti solo nel 2012. Con il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e 1362 c.c. e dell'art. 67, comma 1, d.P.R. 917/1986, assumendo che la CTR avesse interpretato il contratto solo sulla base del dato letterale e che la clausola fosse in realtà da intendere come condizione risolutiva, non sospensiva. Con il secondo motivo lamentava, ex art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la previsione nel preliminare di un prezzo "immutabilmente" concordato, da cui avrebbe dovuto desumersi l'irrilevanza del mutamento di destinazione urbanistica del terreno e, quindi, l'assenza di plusvalenza nel 2012.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una mera contrapposizione della propria lettura del contratto a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici fossero stati violati e come; ha inoltre osservato che il testo contrattuale e l'atto del 2012 confermavano la natura sospensiva della condizione e la sopravvenuta efficacia della vendita solo con il suo avveramento. Il secondo motivo è stato pure dichiarato inammissibile perché veicolava, sotto la rubrica dell'omesso esame di fatto decisivo, una questione di interpretazione contrattuale, che non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La clausola contrattuale richiamata dal ricorrente è stata letta nel senso che la vendita era effettivamente sottoposta a condizione sospensiva, con efficacia traslativa differita all'avveramento dell'evento previsto.
La censura di violazione dei canoni ermeneutici è stata ritenuta inammissibile perché non specificava quale regola interpretativa fosse stata violata; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto, censurabile in cassazione solo per effettiva violazione dei canoni legali.
art. 67, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
La plusvalenza immobiliare è stata considerata imponibile nell'anno in cui si è perfezionato il trasferimento efficace, che nel caso concreto la CTR ha individuato nel 2012, con l'avveramento della condizione sospensiva.
art. 68 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato quale norma di calcolo della plusvalenza, applicabile una volta individuato il momento di realizzo fiscale della cessione.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Norma posta a fondamento dell'accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione la maggiore IRPEF.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per dedurre violazione di legge in materia di interpretazione contrattuale e disciplina fiscale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che l'omesso esame di una questione interpretativa del contratto non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente individua specificamente il canone ermeneutico violato e spiega in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia scelto una delle possibili interpretazioni del testo contrattuale.
- Quando il testo negoziale contenga espressioni esplicite e concordanti sulla natura sospensiva di una condizione, il successivo atto ricognitivo dell'avveramento della condizione costituisce ulteriore conferma della sopravvenuta efficacia del contratto.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare l'interpretazione di un contratto, poiché tale profilo non integra un 'fatto decisivo' ma una questione di diritto/ermeneutica o di merito.
- Ai fini della tassazione delle plusvalenze immobiliari, il momento rilevante è quello in cui la cessione produce effetti giuridici traslativi efficaci, anche se il pagamento del prezzo sia avvenuto prima della maturazione della condizione sospensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27954/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27955/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27956/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27957/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27958/2021 del 14/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →