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Sentenza

Sentenza n. 6757/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 22564/2025.

Giustizia amministrativa202600924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro la graduatoria del secondo bando per l’erogazione dei benefici ai Distretti del cibo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (distretto beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il Distretto delle ruralità del Nord Sardegna aveva impugnato la graduatoria relativa al secondo bando per i benefici dei Distretti del cibo, contestando l’attribuzione di zero punti al parametro dell’“immediata cantierabilità dell’intervento”. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo sufficiente, per la Tenuta Santa Rosa, la documentazione costituita dalla ricevuta definitiva del titolo abilitativo e dalla dichiarazione sostitutiva presentata con la domanda; quanto all’Azienda Agricola Monte Pinna, aveva ritenuto non utilizzabile la motivazione fornita dall’amministrazione soltanto nel corso del giudizio. I Ministeri hanno appellato deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 31, comma 7, e dell’art. 34, comma 1, della legge regionale sarda n. 24/2016, nonché travisamento dei fatti, sostenendo che la Tenuta Santa Rosa avrebbe dovuto produrre anche l’autocertificazione e i relativi allegati. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e travisamento dei fatti, sostenendo che i chiarimenti forniti dalla Commissione in esecuzione dell’istruttoria non costituissero integrazione postuma della motivazione, ma esplicitazione delle ragioni originarie del mancato punteggio per l’Azienda Agricola Monte Pinna.

La decisione

L’appello è stato respinto. Sul primo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la Tenuta Santa Rosa avesse assolto l’onere documentale previsto dall’avviso: oltre alla ricevuta automatica prevista dall’art. 34, comma 1, della legge regionale n. 24/2016, era stata prodotta la ricevuta definitiva di cui al comma 2, la quale attesta la regolare formazione del titolo abilitativo. Tale efficacia non era subordinata dalla legge alla contestuale produzione dell’autocertificazione e degli allegati. Era stata inoltre presentata la dichiarazione sostitutiva predisposta dalla stessa amministrazione. Eventuali dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni o sulla corrispondenza tra titolo e intervento avrebbero dovuto essere verificati dall’amministrazione mediante acquisizione di informazioni e documenti, senza negare il valore della documentazione prodotta. Sul secondo motivo, il Collegio ha confermato che l’amministrazione aveva originariamente motivato il mancato punteggio con l’assenza del permesso di costruire e aveva soltanto nel corso del giudizio introdotto una diversa ragione, relativa alla non riconducibilità soggettiva e oggettiva dell’immobile al progetto e alla beneficiaria. Tale nuova ragione, esposta negli atti processuali in risposta all’istruttoria giudiziale, costituiva integrazione postuma della motivazione ed era inammissibile, non essendo stata adottata mediante un autonomo atto di convalida impugnabile. Il Collegio ha inoltre rilevato che gli elementi posti a base della nuova motivazione erano stati puntualmente contestati dal Distretto e che la documentazione prodotta costituiva un indizio di carenza istruttoria, da considerare nel riesercizio del potere. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Spese integralmente compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 1, l. n. 289/2002

    Base normativa dei benefici destinati ai Distretti del cibo.

  • art. 1, comma 499, l. n. 205/2017

    Ulteriore base normativa della disciplina dei benefici per i Distretti del cibo.

  • art. 11 dell’avviso

    immediata cantierabilità dell’intervento

    Prevede l’attribuzione di sei punti aggiuntivi per l’immediata cantierabilità dell’intervento.

  • art. 34, comma 1, l.r. Sardegna n. 24/2016

    Disciplina la ricevuta automatica e la formazione del titolo abilitativo nell’ambito della procedura regionale.

  • art. 34, comma 2, l.r. Sardegna n. 24/2016

    attesta …la regolare formazione del titolo abilitativo

    La ricevuta definitiva, rilasciata dopo i primi controlli formali, attesta la regolare formazione del titolo abilitativo e non richiede, per tale efficacia, la contestuale esibizione dell’autocertificazione e degli allegati.

  • art. 47 d.P.R. n. 445/2000

    Consente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà utilizzata per comprovare l’esistenza del titolo abilitativo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Rileva rispetto all’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la disposizione non è applicabile al vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce a una ricevuta definitiva l’efficacia di attestare la regolare formazione di un titolo abilitativo, l’amministrazione non può subordinare tale efficacia alla produzione di ulteriori documenti non richiesti dalla specifica disposizione normativa, ferma restando la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la corrispondenza del titolo all’intervento.
  • L’amministrazione non può negare il valore della documentazione richiesta dal bando quando il concorrente abbia assolto l’onere documentale mediante gli strumenti di semplificazione previsti dalla disciplina applicabile; eventuali dubbi devono essere oggetto di specifica attività di verifica istruttoria.
  • È inammissibile l’integrazione postuma della motivazione effettuata dall’amministrazione negli atti processuali, quando essa introduca una ragione nuova e sostanzialmente diversa da quella posta originariamente a fondamento del provvedimento.
  • La motivazione può essere integrata o recuperata mediante convalida adottata nel corso del giudizio solo quando la carenza riguardi l’insufficienza del discorso giustificativo-formale e non quando rifletta un vizio sostanziale della funzione amministrativa; la convalida deve inoltre consistere in un autonomo atto impugnabile dall’interessato.
  • Quando gli elementi addotti dall’amministrazione a sostegno di una nuova motivazione risultano specificamente contestati e la documentazione disponibile indica una possibile carenza istruttoria, tali elementi devono essere esaminati dall’amministrazione nel riesercizio del potere.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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