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Sentenza

Sentenza n. 2585/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Comune all'obbligo di pagamento derivante da un decreto ingiuntivo confermato in opposizione e da una sentenza passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune, deducendo il mancato pagamento integrale delle somme dovute in forza del decreto ingiuntivo n. 380/2020 del Tribunale di Caltanissetta, relativo a capitale, interessi moratori, spese e accessori, e della sentenza n. 263/2024 dello stesso Tribunale, relativa alle ulteriori spese di lite. I titoli erano stati notificati, erano divenuti definitivi ed esecutivi e, nonostante il decorso del termine previsto per l'adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni, il Comune non aveva provveduto al pagamento. È stata chiesta l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione dei giudicati, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, purché il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché esso acquista valore di cosa giudicata. Nel caso concreto, il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo a seguito del rigetto dell'opposizione proposta dal Comune ed era decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Anche la sentenza n. 263/2024 risultava esecutiva e munita di attestazione di passaggio in giudicato. Il Comune è stato quindi obbligato a conformarsi ai titoli e a pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale pro tempore del Comune di Caltanissetta, con facoltà di delega, il quale dovrà intervenire su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza e l'adozione dell'ordine di esecuzione del titolo, nonché delle misure sostitutive necessarie in caso di inerzia dell'amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo costituisce presupposto per la sua utilizzazione ai fini del giudizio di ottemperanza.

  • art. 656 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto o confermato in opposizione acquista stabilità di giudicato, essendo impugnabile soltanto nei limitati casi di revocazione o opposizione di terzo previsti dalla norma.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti dell'azione di ottemperanza.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione, purché il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e abbia acquistato efficacia di giudicato.
  • Il decreto ingiuntivo confermato in sede di opposizione, al pari della sentenza passata in giudicato, può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione debitrice.
  • Quando l'amministrazione non adempie spontaneamente a un titolo giudiziario definitivo ed esecutivo avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e disporre preventivamente l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e all'istanza della parte interessata.
  • Ai fini dell'ottemperanza a un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione deve risultare, oltre alla definitività ed esecutorietà del titolo, il decorso del termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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