Sentenza n. 5062/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'esecuzione della sentenza n. 1966/23 pubblicata in data 28/03/2023 del Tar Campania, Napoli, Sez. IV, recante accoglimento del ricorso R.G. 4078/22 e condanna alle spese legali, con distrazione in favore dell'avvocato istante;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione, della sentenza che aveva liquidato le spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato distrattario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza quale procuratore distrattario delle spese legali liquidate dalla precedente sentenza, lamentando il mancato pagamento, da parte dell'amministrazione, di euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza adempimento dell'obbligazione pecuniaria, e ha chiesto l'ordine di esecuzione, il riconoscimento di interessi e rivalutazione, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione non si è costituita e non ha fornito la relazione documentale richiesta dal TAR con ordinanza istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all'amministrazione di eseguire, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la precedente decisione nella parte relativa al pagamento delle spese legali in favore del procuratore distrattario, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Ha ritenuto ammissibile l'azione autonoma proposta dall'avvocato distrattario, unico legittimato a chiedere l'esecuzione del capo della sentenza relativo alle spese distratte in suo favore. Ha rilevato l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e l'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione. Ha riconosciuto gli interessi legali corrispettivi, ex art. 1282 c.c., dalla data del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda fino al soddisfo, ma ha escluso la rivalutazione monetaria, non essendo stato provato un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo ostativa la circostanza che il credito pecuniario fosse già assistito dagli interessi legali e che l'astreinte risultasse manifestamente iniqua o comunque non necessaria. Si è riservato, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta su domanda di parte. Ha condannato l'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 750,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; ha escluso l'efficacia della clausola di attribuzione, poiché il ricorrente agiva in proprio quale distrattario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza
Consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato e, ai sensi dell'art. 112, comma 3, anche la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
Il giudice dell'ottemperanza può riconoscere gli interessi maturati sul credito pecuniario dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora è applicabile solo se non manifestamente iniqua e in assenza di ulteriori ragioni ostative; può essere esclusa quando il credito è già assistito da interessi legali.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato ... completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali ... entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza.
art. 1282 c.c.
Le somme dovute a titolo di spese giudiziali producono interessi legali dalla data del passaggio in giudicato della sentenza fino al soddisfo.
art. 1224, comma 2, c.c.
La rivalutazione monetaria non è automatica per i debiti di valuta e richiede la prova di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello compensato dagli interessi legali.
art. 1277 c.c.
I compensi professionali costituiscono debiti di valuta, sicché non sono automaticamente soggetti a rivalutazione monetaria.
art. 93 c.p.c.
La clausola di attribuzione delle spese non opera quando il professionista agisce in proprio quale distrattario delle spese liquidate.
Massime di principio
- Il procuratore antistatario o distrattario, in quanto titolare del diritto al pagamento delle spese legali distratte in suo favore, è l'unico legittimato a proporre autonomamente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del relativo capo della sentenza.
- Il giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da un'amministrazione statale è ammissibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento.
- Le somme dovute a titolo di spese giudiziali producono interessi legali corrispettivi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che costituisce il titolo fino al soddisfo.
- Le spese legali liquidate in sentenza costituiscono debiti di valuta: la rivalutazione monetaria non è riconoscibile automaticamente, ma richiede la prova del maggior danno non compensato dagli interessi legali.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il credito pecuniario è già assistito da interessi legali, poiché tale circostanza può integrare una ragione ostativa o rendere l'astreinte manifestamente iniqua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14572/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14573/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14574/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 2585/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 2586/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 2587/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →