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Sentenza

Sentenza n. 2586/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto il pagamento di 2.000 euro a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 114/2025 del Tribunale di Trapani, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di 2.000 euro relativi al bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a una sentenza definitiva del giudice ordinario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare specificamente la pretesa. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato il 13 marzo 2026 e che risultava rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 29 gennaio 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Accertato l’inadempimento del Ministero e il rispetto degli adempimenti preliminari, ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Trapani, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari all’esecuzione. Il commissario opererà senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, della l. 208/2015, sul presupposto dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione delle decisioni giudiziali non spontaneamente eseguite dall’amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza per il pagamento di somme di denaro.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto nell’art. 5-sexies della l. 89/2001 la previsione relativa all’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto nel giudizio presupposto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere dall’amministrazione l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
  • Accertato il mancato adempimento di un giudicato contenente una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successivo intervento sostitutivo.
  • La previsione secondo cui il commissario ad acta opera senza ulteriore compenso, dettata dall’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001 per specifici giudizi di ottemperanza, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi aventi ad oggetto altre condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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