Sentenza n. 2586/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto il pagamento di 2.000 euro a titolo di bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 114/2025 del Tribunale di Trapani, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di 2.000 euro relativi al bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a una sentenza definitiva del giudice ordinario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare specificamente la pretesa. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato il 13 marzo 2026 e che risultava rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 29 gennaio 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Accertato l’inadempimento del Ministero e il rispetto degli adempimenti preliminari, ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Trapani, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari all’esecuzione. Il commissario opererà senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, della l. 208/2015, sul presupposto dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione delle decisioni giudiziali non spontaneamente eseguite dall’amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza per il pagamento di somme di denaro.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto nell’art. 5-sexies della l. 89/2001 la previsione relativa all’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto nel giudizio presupposto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere dall’amministrazione l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Accertato il mancato adempimento di un giudicato contenente una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successivo intervento sostitutivo.
- La previsione secondo cui il commissario ad acta opera senza ulteriore compenso, dettata dall’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001 per specifici giudizi di ottemperanza, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi aventi ad oggetto altre condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 5062/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14572/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14573/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14574/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 2585/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 2587/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →