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Sentenza

Sentenza n. 14572/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del SILENZIO P.A. su istanza di visto.

Giustizia amministrativa202603301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di una valida procura alle liti, senza esaminare la questione sostanziale relativa al silenzio sull'istanza di visto. La decisione è stata assunta in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'amministrazione su un'istanza di visto

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno agito contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale su un'istanza di visto. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che agli atti non risultava depositata una procura alle liti valida, ritualmente sottoscritta. La questione era già stata evidenziata nel decreto con cui era stata respinta l'istanza cautelare monocratica. Il difetto di procura è stato ritenuto impeditivo della valida instaurazione del giudizio, alla luce del principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui il giudizio promosso da un legale privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo la discussione in camera di consiglio e l'avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono state richiamate insieme alla normativa nazionale a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

  • art. 22 c.p.a.

    La disposizione non è espressamente citata nel testo; il principio applicato riguarda la necessità della procura alle liti, ma il testo non indica la specifica norma processuale di riferimento.

Massime di principio

  • La mancanza di una procura alle liti valida e ritualmente sottoscritta impedisce il conferimento dello jus postulandi e determina l'inammissibilità del ricorso, poiché il giudizio non può considerarsi validamente instaurato.
  • Quando il ricorso è inammissibile per un vizio processuale relativo alla valida instaurazione del giudizio, il giudice non è tenuto a esaminare la questione sostanziale dedotta, compresa l'eventuale inerzia dell'amministrazione.
  • La sentenza in forma semplificata può definire il giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando la causa è matura per la decisione e la questione decisiva è di rito, previa interlocuzione con le parti.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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