Cassazione Civile, Ordinanza n. 37754/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un atto di contestazione di sanzioni IVA emesso per gli anni d’imposta 2006 e 2007, relativo a operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). Il contribuente aveva annotato le fatture emesse da un fornitore tedesco solo nel registro acquisti, omettendo la doppia annotazione nei registri IVA e, secondo quanto richiamato in cassazione, anche la presentazione del modello Intrastat e una regolare compilazione della dichiarazione IVA. La CTR aveva ritenuto le violazioni meramente formali, valorizzando l’assenza di intento elusivo, di debito d’imposta e di pregiudizio concreto per il controllo. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 8 e 11 del d.lgs. n. 471/1997 e degli artt. 46, 47 e 50 del d.l. n. 331/1993 conv. in l. n. 427/1993, per avere la CTR qualificato erroneamente come meramente formali violazioni che invece incidono sull’azione di controllo e sull’esatto assolvimento dell’imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di reverse charge, l’omissione dell’autofattura e delle conseguenti registrazioni e dichiarazioni, o comunque le irregolarità che impediscono il corretto controllo del regime, non integrano violazioni meramente formali, perché pregiudicano l’azione di controllo dell’amministrazione finanziaria e incidono sui tempi di assolvimento del tributo e di detrazione. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del contribuente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate per il consolidamento recente della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che la morte della parte resistente non determinava interruzione del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come vizio di violazione di legge per censurare la qualificazione giuridica data dalla CTR alle violazioni IVA
artt. 8 e 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
costituiscono la base sanzionatoria richiamata dall’Agenzia per contestare la natura meramente formale delle irregolarità
artt. 46, 47 e 50 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427
disciplinano il regime dell’inversione contabile e gli adempimenti IVA connessi alle operazioni intracomunitarie
art. 10, comma 3, l. n. 212/2000
richiamato nel principio generale sulla distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali in materia tributaria
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997
richiamato nel principio generale sulla non punibilità delle sole violazioni meramente formali, prive di pregiudizio per il controllo
non è citato espressamente nel testo come norma applicata, ma la sentenza richiama un principio generale di valutazione dell’inoffensività e dell’idoneità ex ante della condotta
non citato testualmente; la Corte richiama il principio secondo cui la morte della parte non interrompe il giudizio di cassazione per la sua struttura dominata dall’impulso d’ufficio
Massime di principio
- In materia tributaria, una violazione è meramente formale solo se non incide sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento e non arreca alcun pregiudizio, nemmeno potenziale ex ante, all’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.
- Nel regime del reverse charge, l’omessa autofatturazione o la mancata osservanza degli adempimenti di registrazione e dichiarazione non può essere qualificata come violazione meramente formale, perché ostacola la verifica dell’esatto regime applicabile e incide sul tempestivo assolvimento del tributo e sui tempi di detrazione.
- Ai fini della punibilità delle irregolarità tributarie, la valutazione della loro natura deve essere compiuta in concreto, con riferimento all’idoneità ex ante della condotta a pregiudicare l’attività di controllo, non essendo sufficiente l’assenza di intento evasivo o di un debito d’imposta immediatamente emergente.
- Nel giudizio di cassazione la morte di una parte non determina, di regola, interruzione del processo, poiché il procedimento è dominato dall’impulso d’ufficio.
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