Cassazione Civile, Ordinanza n. 25204/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di ruolo formato per sette provvedimenti di contestazione sanzioni, collegati a numerosi avvisi di rettifica relativi a importazioni definitive degli anni 2005 e 2006. L’Ufficio aveva contestato l’uso irregolare di un deposito fiscale virtuale ex art. 50-bis d.l. 331/1993, senza introduzione fisica della merce, e l’estrazione della merce con sola movimentazione contabile, con omesso pagamento dell’IVA all’importazione. Gli avvisi impositivi presupposti erano stati annullati in primo grado e poi in autotutela. La CTR, in sede di rinvio dopo Cass. n. 1000/2018, aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per tardività. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: omessa pronuncia sull’impugnazione del ruolo; violazione del giudizio di rinvio e del principio di diritto enunciato dalla precedente Cassazione, che avrebbe imposto la rideterminazione della sanzione; violazione del diritto UE e del principio di proporzionalità per avere applicato una sanzione del 30% su un tributo non dovuto; violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992 per aver ritenuto tardivo il ricorso. Separatamente, la società ha anche impugnato il diniego di definizione agevolata ex l. 197/2022, deducendo che l’Agenzia delle Dogane fosse legittimata e che la lite fosse definibile, trattandosi di atto sanzionatorio e non di mero atto riscossivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo che la cartella impugnata non fosse il primo atto impositivo comunicato al contribuente, poiché gli atti irrogativi delle sanzioni erano divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione; quindi il giudizio non era definibile in quel modo. Ha invece accolto il ricorso per cassazione principale: ha rilevato che il giudice di rinvio non si è attenuto al principio di diritto fissato da Cass. n. 1000/2018, perché non ha rideterminato la sanzione in relazione al solo ritardo nel pagamento dell’IVA, ma ha affrontato questioni diverse e coperte da giudicato interno. La Corte ha ribadito che nel giudizio di rinvio il processo è chiuso e non possono essere introdotte questioni nuove o diverse da quelle devolute, salvo necessità derivanti dalla cassazione. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo anche per le spese.
Norme richiamate
art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Viene richiamato come base normativa del deposito fiscale virtuale utilizzato dalla società; la Corte si muove nel solco della precedente decisione che esclude l’IVA all’importazione in certe modalità di utilizzo del deposito, ma conferma la debenza di una sanzione per il ritardo nel pagamento.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
È la sanzione indicata dalla precedente pronuncia rescindente come applicabile in caso di estrazione di merce dal deposito fiscale virtuale con meccanismo di inversione contabile; la sanzione va però correlata allo scarto temporale e rispettosa del principio di proporzionalità.
La cartella può essere impugnata come primo atto comunicativo della pretesa fiscale, non solo per vizi propri ma anche per questioni di merito; se invece è un atto meramente riscossivo non è autonomamente impugnabile sul merito.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È invocato dal ricorrente per contestare la tardività del ricorso introduttivo; la CTR aveva ritenuto decorso il termine.
art. 1, comma 186, l. n. 197/2022
Viene richiamato in relazione alla domanda di definizione agevolata delle liti pendenti; la Corte ne esclude l’applicabilità quando la cartella non sia il primo atto impositivo e gli atti presupposti siano già definitivi.
È evocato a sostegno della denuncia di omessa pronuncia del giudice del rinvio sull’impugnazione del ruolo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro processuale dei motivi dedotti per nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia e violazione delle regole del rinvio.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
Parametro processuale dei motivi con cui si deducono violazioni del diritto dell’Unione e dell’art. 21 d.lgs. 546/1992.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro processuale del ricorso avverso il diniego di condono per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la controversia è delimitata dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione e dal giudicato interno formatosi sulle questioni non investite: il giudice del rinvio non può riesaminare temi diversi o introdurre nuove questioni, ma deve conformarsi alla statuizione rescindente.
- Se la Cassazione ha stabilito che una determinata operazione non consente il recupero del tributo in una certa forma, ma solo l’applicazione di una sanzione per il ritardo nel pagamento, il giudice di rinvio deve rideterminare la sanzione in modo coerente con quel criterio, non potendo confermare una misura rigida e sganciata dallo scarto temporale rilevante.
- Una cartella può essere oggetto di definizione agevolata solo se costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente; se gli atti presupposti sono già divenuti definitivi e la cartella ha funzione meramente riscossiva, la lite non è definibile in via agevolata sotto quel profilo.
- Nel giudizio di cassazione per nullità da omessa pronuncia, la doglianza è accoglibile solo se il giudice di merito ha effettivamente omesso di decidere su una domanda o un capo di domanda ritualmente devoluto e non assorbito da una diversa ratio decidendi valida.
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