Cassazione Civile, Ordinanza n. 30863/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato due avvisi di accertamento IMU emessi dal comune per gli anni 2013 e 2014, relativi a due immobili concessi in locazione finanziaria e oggetto di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, senza che però gli immobili fossero stati ancora restituiti. In primo grado i ricorsi erano stati respinti e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione la società ha proposto un unico ricorso articolato in due censure: con la prima ha dedotto nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse esaminato il motivo relativo al difetto di motivazione degli avvisi; con la seconda ha denunciato violazione delle norme sull'IMU e delle norme civilistiche sul possesso e sulla restituzione del bene, assumendo che, nel caso di leasing risolto ma con immobile non riconsegnato, soggetto passivo del tributo resti l'utilizzatore fino alla materiale restituzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto il contenuto degli avvisi di accertamento e non aveva messo la Corte in condizione di verificare la denunciata carenza di motivazione degli atti. Ha poi rigettato il secondo motivo, confermando l'orientamento secondo cui, in materia di IMU, la risoluzione del contratto di leasing fa venir meno la soggettività passiva dell'utilizzatore e trasferisce l'obbligo d'imposta in capo al proprietario/locatore, anche se il bene non sia stato ancora materialmente restituito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, perché il comune era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata riproduzione degli atti necessari al controllo della doglianza.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere la nullità della sentenza per omessa motivazione/pronuncia; la Corte non ha esaminato il merito della censura per ragioni processuali.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come vizio processuale dedotto con il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo.
artt. 8 e 9 d.lgs. n. 23 del 2011
Richiamati per individuare il soggetto passivo dell'IMU; la Corte afferma che la soggettività passiva segue il contratto di leasing e viene meno con la sua cessazione.
art. 13 d.l. n. 201 del 2011, conv. in L. n. 214 del 2011
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa dell'IMU.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che rilevasse il possesso/detenzione materiale del bene; la Corte valorizza invece il vincolo contrattuale e la detenzione qualificata.
Richiamato dalla ricorrente in tema di restituzione del bene locato.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ritardata restituzione del bene e obblighi del conduttore.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato dalla CTR e valorizzato dalla Corte come coerente con la cessazione dell'obbligazione tributaria in capo al locatario dopo la risoluzione del leasing.
art. 1, comma 672, L. n. 147 del 2014
Esaminato solo per escluderne l'applicazione analogica all'IMU; la disciplina sulla TASI vale soltanto per quel tributo e non può essere estesa all'IMU.
art. 1, comma 703, L. n. 147 del 2014
Utilizzato per affermare che l'istituzione dell'IUC lascia salva la disciplina dell'IMU, impedendo l'estensione della regola TASI al diverso tributo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme al comma 1-quater ai fini del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe un vizio della sentenza o degli atti presuppone l'autosufficienza del ricorso: se si deduce un'omessa pronuncia o un difetto di motivazione dell'atto impositivo, occorre trascrivere o comunque indicare con precisione gli atti rilevanti, affinché la Corte possa verificare la fondatezza della doglianza.
- In materia di IMU relativa a immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è individuato dalla disciplina del rapporto giuridico di leasing e non dalla mera disponibilità materiale del bene.
- La risoluzione del contratto di leasing per inadempimento fa cessare la soggettività passiva dell'utilizzatore, con conseguente trasferimento dell'obbligo tributario in capo al proprietario/locatore, anche se l'immobile non sia stato ancora materialmente restituito.
- La disciplina della TASI che collega la soggettività passiva del locatario fino alla riconsegna del bene non è estensibile all'IMU, trattandosi di tributi con presupposti e regole diverse e in assenza di un richiamo normativo in tal senso.
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