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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12508/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, socio di una società a ristretta base azionaria, ha impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2004 emesso nei suoi confronti in conseguenza di un maggior reddito accertato in capo alla società. La C.T.R. aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo operante la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) nullità/violazione del processo tributario per omessa considerazione della propria memoria e per mancata considerazione del fatto che l'accertamento societario non era definitivo e riguardava, a suo dire, solo poste contabili; (2) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio del socio in attesa della definizione del contenzioso relativo alla società; (3) violazione della disciplina delle imposte sui redditi e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la presunzione di distribuzione degli utili vale solo per utili extracontabili e non per recuperi di costi indeducibili o poste contabili (come il finanziamento soci), con conseguente carenza di prova in capo all'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza la doglianza relativa alla memoria difensiva del contribuente; ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione della sentenza d'appello, reputando non apparente la motivazione della C.T.R.; ha riconosciuto in astratto la regola della sospensione necessaria tra giudizio sulla società e giudizio sul socio, ma ha escluso l'effetto utile nel caso concreto perché l'accertamento nei confronti della società era ormai definitivo; infine ha confermato che, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci opera anche quando il maggior reddito deriva da costi indeducibili o da rettifiche di poste passive/finanziamenti soci, con onere del socio di fornire prova contraria, prova che non era stata offerta. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 54, 61 e 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati per censurare l'asserita omissione di esame della memoria difensiva e per dedurre vizi motivazionali/procedurali nel giudizio tributario.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma del ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge e nullità processuali.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è applicabile anche al processo tributario quando il giudizio pendente sulla società costituisca antecedente logico-giuridico indispensabile di quello sul socio; nel caso concreto, però, la questione è stata neutralizzata dalla definitività dell'accertamento societario.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1

    Richiamato per l'applicabilità generale delle norme del codice di procedura civile al processo tributario, inclusa la sospensione necessaria.

  • d.P.R. n. 917 del 1986

    La Corte lo richiama per affermare che la rettifica di costi indeducibili e di poste passive produce un aumento del reddito imponibile della società, con riflessi sulla presunzione di distribuzione ai soci.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, in presenza della presunzione di distribuzione, grava sul socio la prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici; la Corte conferma la legittimità della presunzione di distribuzione nei casi di ristretta base sociale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte valorizza la presunzione semplice fondata sulla ristretta compagine sociale e sui rapporti di reciproco controllo tra i soci.

  • art. 83 d.P.R. 917/1986

    Richiamato per il principio di derivazione tra bilancio civilistico e base fiscale, con conseguente rilevanza delle poste indeducibili nella determinazione del reddito imponibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo, ma il testo disponibile è tronco e non consente ulteriori dettagli.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la censura di omessa considerazione di atti difensivi è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale, perché manca il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non lo è se, anche sinteticamente, esplicita le ragioni poste a base del decisum.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. può applicarsi al contenzioso tributario tra società a ristretta base partecipativa e socio, poiché la definizione del giudizio sulla società costituisce antecedente logico-giuridico di quello sul socio.
  • Tuttavia, se il giudizio pregiudicante è ormai definito con giudicato o comunque è divenuto definitivo, la mancata sospensione non determina utilità concretamente censurabile della doglianza nel giudizio del socio.
  • Nelle società di capitali a ristretta base azionaria è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo alla società; il fatto noto è la ristretta compagine sociale e il reciproco controllo tra i soci, non la sola esistenza dei maggiori utili.
  • La presunzione di distribuzione non riguarda solo i ricavi occultati, ma anche i maggiori redditi derivanti da costi fittizi o indeducibili e da rettifiche di poste passive, perché tali rettifiche incrementano comunque il reddito imponibile della società.
  • Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili o del maggior reddito, grava sul socio l'onere di fornire prova contraria, dimostrando l'accantonamento, il reinvestimento o la propria estraneità alla gestione societaria.
  • Il solo fatto che i costi siano stati effettivamente sostenuti non esclude la presunzione quando essi siano indeducibili: la rettifica fiscale elimina la posta dal passivo e produce comunque un maggiore reddito presunto distribuito ai soci.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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