Cassazione Civile, Ordinanza n. 00689/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia origina dalla richiesta di restituzione, accolta in primo e secondo grado, delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di un iscritto alla cassa professionale per il periodo 9 novembre 2008 - 8 novembre 2018. La cassa, impugnando la decisione d'appello, ha dedotto: (1) la legittimità del contributo di solidarietà alla luce della disciplina normativa invocata e della necessità di garantire l'equilibrio di bilancio dell'ente, nonché dei parametri costituzionali richiamati; (2) l'ulteriore violazione della disciplina speciale e regolamentare della cassa; (3) l'erroneità della decisione sulla prescrizione, sostenendo che la pretesa restitutoria/riliquidatoria fosse soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale. I resistenti, quali eredi del pensionato deceduto, hanno difeso la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, ribadendo che gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari o amministrativi, un prelievo come il contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, perché ciò contrasta con il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha inoltre respinto il terzo motivo, confermando che, quando è controverso l'ammontare della pensione e il rateo è stato riscuotibile solo in misura decurtata, la differenza richiesta non è "pagabile" e quindi non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., ma la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. La cassa è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
gli enti previdenziali privatizzati operano nel quadro di una disciplina che non consente prelievi regolamentari su pensioni già determinate in violazione del principio del pro rata e della riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008
la previsione regolamentare del contributo di solidarietà è ritenuta incompatibile, nel caso concreto, con il principio del pro rata e con la riserva di legge
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo, ma non idonea a mutare l'orientamento consolidato della Corte
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
norma richiamata a sostegno della disciplina dell'ente previdenziale, ma non decisiva ai fini della legittimità del contributo
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
norma invocata nel ricorso in relazione alla disciplina del contributo di solidarietà
L. n. 201 del 2011, art. 24
norma invocata a sostegno della tesi della cassa, senza effetti sull'esito del giudizio
artt. 3 e 38 Cost.
parametri costituzionali richiamati dalla ricorrente; la Corte ribadisce il limite costituzionale derivante dall'art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte
art. 23 Cost.
l'imposizione del contributo di solidarietà su pensioni già determinate integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata al legislatore
la prescrizione quinquennale opera solo per crediti liquidi, esigibili e "pagabili"
si applica la prescrizione ordinaria decennale quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico e la differenza richiesta non era esigibile come importo già pagabile
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129
richiamato come base del principio per cui la prescrizione quinquennale presuppone la liquidità ed esigibilità del credito pensionistico
D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis
norma invocata nel motivo sulla prescrizione, senza superare il criterio della esigibilità/pagabilità del credito
richiamato nell'ordinanza interlocutoria per la rimessione alla sezione competente
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con fonti regolamentari o provvedimenti interni, un contributo di solidarietà o analogo prelievo su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri vigenti, poiché un simile prelievo incide su prestazioni patrimoniali imposte riservate alla legge.
- Il principio del pro rata impedisce di incidere retroattivamente sul trattamento pensionistico già consolidato mediante trattenute che non modificano i criteri di calcolo della prestazione ma ne riducono l'importo netto.
- In materia previdenziale, la prescrizione quinquennale dei ratei opera solo quando il credito sia liquido, esigibile e concretamente "pagabile"; se l'an o il quantum della prestazione sono oggetto di controversia e il creditore ha potuto riscuotere solo un importo inferiore, la pretesa alla differenza soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
- Ai fini del decorso della prescrizione previdenziale, non rileva la mera maturazione del rateo in astratto, ma la sua effettiva esigibilità nella misura dovuta e non contestata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00672/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00673/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00680/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00682/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00683/2023 del 12/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →