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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00689/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia origina dalla richiesta di restituzione, accolta in primo e secondo grado, delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di un iscritto alla cassa professionale per il periodo 9 novembre 2008 - 8 novembre 2018. La cassa, impugnando la decisione d'appello, ha dedotto: (1) la legittimità del contributo di solidarietà alla luce della disciplina normativa invocata e della necessità di garantire l'equilibrio di bilancio dell'ente, nonché dei parametri costituzionali richiamati; (2) l'ulteriore violazione della disciplina speciale e regolamentare della cassa; (3) l'erroneità della decisione sulla prescrizione, sostenendo che la pretesa restitutoria/riliquidatoria fosse soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale. I resistenti, quali eredi del pensionato deceduto, hanno difeso la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, ribadendo che gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari o amministrativi, un prelievo come il contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, perché ciò contrasta con il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha inoltre respinto il terzo motivo, confermando che, quando è controverso l'ammontare della pensione e il rateo è stato riscuotibile solo in misura decurtata, la differenza richiesta non è "pagabile" e quindi non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., ma la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. La cassa è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    gli enti previdenziali privatizzati operano nel quadro di una disciplina che non consente prelievi regolamentari su pensioni già determinate in violazione del principio del pro rata e della riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008

    la previsione regolamentare del contributo di solidarietà è ritenuta incompatibile, nel caso concreto, con il principio del pro rata e con la riserva di legge

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo, ma non idonea a mutare l'orientamento consolidato della Corte

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    norma richiamata a sostegno della disciplina dell'ente previdenziale, ma non decisiva ai fini della legittimità del contributo

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    norma invocata nel ricorso in relazione alla disciplina del contributo di solidarietà

  • L. n. 201 del 2011, art. 24

    norma invocata a sostegno della tesi della cassa, senza effetti sull'esito del giudizio

  • artt. 3 e 38 Cost.

    parametri costituzionali richiamati dalla ricorrente; la Corte ribadisce il limite costituzionale derivante dall'art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte

  • art. 23 Cost.

    l'imposizione del contributo di solidarietà su pensioni già determinate integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata al legislatore

  • art. 2948 c.c., n. 4

    la prescrizione quinquennale opera solo per crediti liquidi, esigibili e "pagabili"

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico e la differenza richiesta non era esigibile come importo già pagabile

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    richiamato come base del principio per cui la prescrizione quinquennale presuppone la liquidità ed esigibilità del credito pensionistico

  • D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis

    norma invocata nel motivo sulla prescrizione, senza superare il criterio della esigibilità/pagabilità del credito

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato nell'ordinanza interlocutoria per la rimessione alla sezione competente

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con fonti regolamentari o provvedimenti interni, un contributo di solidarietà o analogo prelievo su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri vigenti, poiché un simile prelievo incide su prestazioni patrimoniali imposte riservate alla legge.
  • Il principio del pro rata impedisce di incidere retroattivamente sul trattamento pensionistico già consolidato mediante trattenute che non modificano i criteri di calcolo della prestazione ma ne riducono l'importo netto.
  • In materia previdenziale, la prescrizione quinquennale dei ratei opera solo quando il credito sia liquido, esigibile e concretamente "pagabile"; se l'an o il quantum della prestazione sono oggetto di controversia e il creditore ha potuto riscuotere solo un importo inferiore, la pretesa alla differenza soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Ai fini del decorso della prescrizione previdenziale, non rileva la mera maturazione del rateo in astratto, ma la sua effettiva esigibilità nella misura dovuta e non contestata.

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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