Cassazione Civile, Ordinanza n. 06924/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ausiliari)
La controversia
Il giudizio origina dall’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 proposta da due soggetti che avevano svolto, rispettivamente, le funzioni di amministratore giudiziario e di coadiutore dei beni aziendali di una società sottoposta a sequestro penale. L’opposizione era rivolta contro il decreto di liquidazione con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di ulteriore liquidazione dei compensi, ritenendo che l’intera attività fosse già coperta dagli acconti percepiti. Il Tribunale aveva poi rigettato l’opposizione, calcolando il compenso sulla base dell’art. 3 del d.P.R. n. 177/2015, attribuendo al complesso amministrato un valore determinato secondo la stima dell’amministratore e concludendo che la somma già liquidata fosse sufficiente e ampiamente remunerativa. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 158 c.p.c. e 15 d.lgs. n. 150/2011, perché l’ordinanza sarebbe stata emessa dal presidente di sezione e non dal presidente del tribunale, senza delega; 2) violazione degli artt. 111 Cost. e 134 c.p.c. per motivazione apparente o del tutto insufficiente, poiché il provvedimento si limitava a richiamare il decreto opposto senza un reale esame dei motivi di opposizione; 3) violazione dell’art. 2233 c.c., dell’art. 51 del t.u. spese di giustizia e dell’art. 3 d.P.R. n. 177/2015, per l’immotivato scostamento dai valori medi nella liquidazione; 4) omessa pronuncia sulla domanda di compenso per il periodo successivo all’ultimo acconto fino al dissequestro e cessazione dell’amministrazione; 5) violazione degli artt. 3, 4 e 5 d.P.R. n. 177/2015, per la mancata previsione di un criterio temporale nella determinazione dei compensi dell’amministratore giudiziario. Il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l’eventuale emissione dell’ordinanza da parte del presidente di sezione, anziché del presidente del tribunale, attenga all’organizzazione interna dell’ufficio e non integri nullità. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il provvedimento impugnato era affetto da motivazione apparente: il tribunale si era limitato a individuare il valore dei beni e a richiamare il decreto di liquidazione, senza spiegare quale criterio dell’art. 3 d.P.R. n. 177/2015 avesse applicato, senza chiarire la categoria dei beni sequestrati, senza indicare l’attività più onerosa svolta e senza dare conto, anche sinteticamente, della consistenza, qualità e risultati della gestione. La Corte ha richiamato il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, ritenendo che nel caso concreto non fosse possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. L’ordinanza del Tribunale di Catanzaro è stata quindi cassata con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
opposizione proposta ex art.170
costituisce il rimedio utilizzato per contestare il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice.
la violazione dedotta in relazione alla composizione soggettiva del giudice è esclusa quando si tratti di distribuzione interna degli affari nell’ufficio giudiziario.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell’ordinanza, ma il vizio non è ravvisato dalla Corte.
art. 111 Cost.
richiamato in tema di dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Corte lo collega al requisito del "minimo costituzionale" della motivazione.
la motivazione deve essere almeno idonea a rendere intellegibile l’iter logico della decisione.
invocato per contestare la liquidazione del compenso professionale.
art. 51 t.u. spese di giustizia
richiamato insieme alle norme speciali sulla liquidazione dei compensi degli ausiliari.
art. 3 d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177
i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri
la liquidazione deve avvenire secondo le categorie e i criteri normativi previsti, con necessità di indicare quale ipotesi sia stata applicata e quale attività sia risultata più onerosa.
art. 2, comma 6, d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177
quando il sequestro comprende beni rientranti in più categorie, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa.
artt. 4 e 5 d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177
invocati per sostenere l’esistenza di un criterio temporale di determinazione dei compensi, ma tali censure restano assorbite.
la motivazione del provvedimento deve superare il minimo costituzionale, pena nullità per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
veicolo del motivo di ricorso relativo alla nullità della decisione per vizio di motivazione o di costituzione del giudice.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità alla sola anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 12 preleggi
richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., riducendo il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
legge di conversione del d.l. n. 83/2012.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice, l’eventuale adozione del provvedimento da parte di un magistrato diverso dal capo dell’ufficio, ma appartenente al medesimo tribunale, non determina nullità quando la questione attenga soltanto alla distribuzione interna degli affari e non alla competenza in senso tecnico.
- La motivazione è apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando il provvedimento si limiti a un richiamo stereotipato dell’atto impugnato o a una conclusione apodittica, senza rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie che equivalgono a mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
- Nella liquidazione dei compensi dell’amministratore giudiziario, il giudice deve indicare in modo chiaro quale criterio normativo abbia applicato, la categoria dei beni amministrati e, se vi sono beni eterogenei, la ragione della scelta della gestione più onerosa come parametro prevalente.
- Il giudice che liquida compensi professionali o para-professionali soggetti a disciplina speciale deve dare conto, almeno sinteticamente, della qualità e consistenza dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, così da consentire il controllo in sede di legittimità.
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