Cassazione Civile, Ordinanza n. 34800/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dall'utente di un'utenza telefonica per ottenere, tra l'altro, la declaratoria di inefficacia di una clausola contrattuale che poneva a suo carico le spese di spedizione della fattura, la restituzione di quanto indebitamente addebitato e il risarcimento dei danni. Il Giudice di pace aveva accolto le domande; in appello il Tribunale aveva confermato la decisione sul profilo restitutorio e sull'inefficacia della clausola, rigettando invece la domanda risarcitoria. La società telefonica ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sulla competenza per valore, sostenendo che la domanda di restituzione presupponesse l'accertamento con efficacia di giudicato della validità/invalidità della clausola e che, quindi, la causa spettasse al Tribunale ai sensi dell'art. 34 c.p.c.; (2) violazione delle norme sulle condizioni generali di contratto e omesso esame di fatti decisivi, censurando la statuizione che aveva ritenuto inefficace/vessatoria la clausola sulle spese di spedizione, richiamando la giurisprudenza che ammette tali addebiti se siano previsti mezzi alternativi di ricezione della fattura senza costi e sostenendo che la clausola fosse mera riproduzione di disposizioni di legge e comunque non vessatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di entrambi i motivi e, quindi, dell'intero ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che, anche a voler condividere la tesi sulla competenza, il motivo fosse privo di interesse perché il Tribunale, quale giudice d'appello, avrebbe comunque dovuto decidere nel merito secondo la disciplina processuale ratione temporis vigente, senza rimettere la causa al primo giudice. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato inammissibile perché formulato in modo confuso e promiscuo, mescolando censure di diritto e di fatto, e perché il Tribunale non si era discostato dalla giurisprudenza richiamata ma aveva correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di servizi telefonici, occorre verificare in concreto se siano previste modalità alternative di ricezione della fattura senza addebito di spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di euro 1.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma le censure sono state ritenute inammissibili o prive di interesse
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stata invocata per omesso esame di fatti decisivi, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché confusa e non specifica
richiamato dalla ricorrente per contestare la competenza per valore del giudice di pace
richiamato per sostenere la competenza del Tribunale per le cause di valore indeterminabile
richiamato in relazione al principio del cumulo delle domande ai fini del valore della causa
richiamato per la determinazione del valore della domanda risarcitoria e per la presunzione di valore nei casi non specificamente indicati
richiamato per l'efficacia di giudicato della questione pregiudiziale e per lo spostamento della causa al giudice superiore
richiamato per evidenziare che la rimessione al primo giudice in appello è prevista solo in caso di difetto di giurisdizione
richiamato per affermare che, negli altri casi di nullità processuali, il giudice d'appello deve decidere nel merito
richiamato in tema di condizioni generali di contratto e clausole vessatorie
richiamato nella censura sul preteso omesso esame del contenuto del contratto
richiamato nella censura sulla valutazione delle prove e del testo contrattuale
richiamato nella discussione sulla disciplina della fatturazione e sulla non necessità che le spese di spedizione gravino sull'impresa
richiamato dalla ricorrente per sostenere che non sono vessatorie le clausole riproduttive di disposizioni di legge
richiamato come norma di recepimento/trasposizione del principio sulla non vessatorietà delle clausole riproduttive di legge
art. 53 d.p.r. 523/1984
citato come esempio di disposizione riprodotta dalla clausola secondo la tesi della ricorrente
art. 30 d.m. 8 maggio 1997 n. 197
citato come esempio di disposizione riprodotta dalla clausola secondo la tesi della ricorrente
applicato per la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata, ritenuta integrata dalla piena inammissibilità del ricorso e dalla colpa grave
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore
richiamato dalla ricorrente per qualificare la domanda di ripetizione d'indebito come presupponente l'accertamento dell'invalidità della clausola
Cass. 3532/2009
richiamata come precedente che ammette l'addebito delle spese di spedizione solo se il contratto preveda modalità alternative di ricezione della fattura senza costi, rimettendo al giudice di merito la verifica in concreto
Cass. 2106/1994
richiamata in tema di rapporto tra domanda incidentale e domanda principale ai fini della competenza
Cass. 16635/2019
richiamata dalla ricorrente sul principio del cumulo delle domande e sulla determinazione del valore
Cass. 1313/2006
richiamata dalla ricorrente sul valore della domanda risarcitoria non specificamente quantificata
S.U. 19 dicembre 2007 n. 26724
richiamata dal Tribunale per la riqualificazione della domanda e il rilievo officioso di taluni profili di invalidità/vessatorietà
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
richiamata per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando la censura di competenza è proposta contro la decisione del giudice d'appello, il motivo può risultare privo di interesse se, anche in caso di incompetenza del primo giudice, il giudice d'appello avrebbe comunque dovuto decidere nel merito secondo il regime processuale applicabile.
- La doglianza in cassazione deve essere specifica, ordinata e coerente con i limiti del sindacato di legittimità: un motivo che cumuli in modo disorganico censure di diritto, di fatto e di motivazione, senza distinguere chiaramente i vizi dedotti, è inammissibile.
- In materia di clausole contrattuali che addebitano all'utente le spese di spedizione della fattura, la loro validità va verificata in concreto alla luce dell'assetto negoziale complessivo e dell'eventuale previsione di modalità alternative di ricezione senza costi; non basta invocare in astratto la disciplina fiscale o una presunta riproduzione di norme non direttamente pertinenti.
- La clausola non può essere ritenuta esente da scrutinio vessatorio solo perché collegata a un servizio regolato: occorre accertare se trasferisca al contraente debole un costo che, secondo il contenuto concreto del contratto, avrebbe dovuto rimanere a carico dell'impresa o se manchi un'effettiva alternativa gratuita per la fruizione della fattura.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del fatto e del contenuto del contratto: il giudizio di cassazione resta circoscritto al controllo sulla corretta individuazione delle regole giuridiche e sulla sufficienza logica e giuridica della motivazione nei limiti oggi ammessi.
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