Cassazione Civile, Ordinanza n. 15888/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda tre società che eserciscono grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in Lombardia, in regime di concessioni scadute o in prosecuzione temporanea in attesa di riaffidamento. Le società hanno impugnato davanti al giudice speciale delle acque una serie di delibere regionali che, in attuazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 e della legge regionale lombarda n. 23 del 2019, imponevano ai concessionari l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente energia elettrica nella misura di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, destinata in prevalenza a servizi pubblici e a determinate categorie di utenti territoriali. In alternativa, la Giunta regionale poteva disporre la monetizzazione, anche integrale, della fornitura, con pagamento del controvalore calcolato a consuntivo. Le ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 117 Cost. per invasione della competenza concorrente regionale e per contrasto con il diritto UE; la violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost. per irragionevolezza, sproporzione, disparità di trattamento e lesione dell'affidamento; la violazione dell'art. 23 Cost. per prestazione patrimoniale imposta priva di adeguata base legale; nonché la violazione degli artt. 107 e 108 TFUE in materia di aiuti di Stato e del principio di non discriminazione. Nel ricorso per cassazione, una delle società ha sostenuto, in particolare, che la monetizzazione non fosse prevista dalla legge statale e che la previsione regionale eccedesse i limiti della legislazione concorrente; le altre hanno riproposto censure analoghe, insistendo anche sulla natura arbitraria del parametro della potenza nominale media anziché della produzione effettiva e sull'erronea esclusione della disciplina sugli aiuti di Stato.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha rigettati tutti. Ha qualificato come ricorsi incidentali quelli proposti successivamente rispetto al primo ricorso notificato. Nel merito ha ritenuto legittima la disciplina statale e regionale sulla fornitura gratuita di energia o sulla sua monetizzazione: si tratta di una prestazione patrimoniale imposta sorretta da riserva di legge, ma inserita nel rapporto concessorio e giustificata dallo sfruttamento di un bene demaniale limitato, con finalità solidaristiche e perequative generali. Ha escluso la violazione dell'art. 117 Cost., poiché la legge statale consente alle Regioni di prevedere l'obbligo e di disciplinarne le modalità attuative; ha escluso la violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost. per difetto di arbitrarietà e per mancata prova, da parte delle società, di un onere individuale eccessivo; ha ritenuto che l'uso della potenza nominale media come parametro convenzionale non sia censurabile in sede di legittimità; ha inoltre escluso la configurabilità di un aiuto di Stato, rilevando l'assenza di un trasferimento di risorse statali a favore di altri operatori e la mancanza dei presupposti dell'art. 107 TFUE. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti in favore della Regione Lombardia.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
comma 1-ter; comma 1-quinquies; comma 1-septies; comma 8-bis
La norma statale consente alle Regioni di disciplinare con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni idroelettriche e autorizza, nelle concessioni di grandi derivazioni, l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente energia per 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, lasciando alle Regioni spazi attuativi; la Corte esclude che la previsione regionale sulla monetizzazione travalichi tali limiti.
art. 31 L.R. Lombardia 30 dicembre 2019, n. 23
La disposizione regionale attua la previsione statale imponendo la fornitura gratuita di energia o, in alternativa, la monetizzazione anche integrale; la Corte la considera legittima come modalità di attuazione del principio fondamentale statale.
art. 20 L.R. Lombardia 8 aprile 2020, n. 5
Completa la disciplina del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche, fissando criteri di determinazione delle componenti del canone.
art. 117 Cost.
La Corte esclude la violazione del riparto di competenze: la materia è di legislazione concorrente e la norma statale reca un principio fondamentale compatibile con la disciplina regionale; non vi è altresì contrasto con il diritto UE rilevante.
art. 23 Cost.
L'obbligo di fornitura gratuita o monetizzazione ha natura di prestazione patrimoniale imposta e trova adeguata base legale in norme di rango legislativo; la determinazione delle modalità attuative non viola la riserva di legge relativa.
art. 3 Cost.
La Corte esclude irragionevolezza e disparità di trattamento, ritenendo non arbitraria la disciplina e non dimostrato un concreto squilibrio eccessivo per le ricorrenti.
art. 41 Cost.
L'imposizione dell'onere non lede in modo sproporzionato la libertà di iniziativa economica, in quanto collegata all'utilizzo di una risorsa demaniale e giustificata da interessi pubblici.
art. 42 Cost.
La misura non incide illegittimamente sul diritto di proprietà, poiché si colloca nel quadro del rapporto concessorio e dell'uso di un bene pubblico.
art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 CEDU
Richiamato dalle ricorrenti, ma non ritenuto idoneo a fondare l'illegittimità della disciplina impugnata.
artt. 107 e 108 TFUE
La Corte esclude la configurabilità di un aiuto di Stato, perché l'obbligo di cessione gratuita non comporta trasferimento o impiego di risorse statali in favore di terzi e non ricorrono gli elementi dell'aiuto.
art. 267 TFUE
La Corte ritiene non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ravvisando un dubbio interpretativo decisivo sul diritto UE.
È disposta la riunione dei ricorsi aventi ad oggetto la medesima sentenza.
Richiamato ai fini della regolazione delle spese in favore della Regione per la soccombenza, in presenza di un interesse comune.
art. 25 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
Richiamato per affermare che, alla scadenza della concessione, le opere bagnate risultano acquisite alla mano pubblica.
art. 53-bis L.R. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26
Disciplina la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti scaduti e il canone aggiuntivo dovuto dal concessionario uscente; la Corte ne ribadisce la legittimità.
art. 52 L. 24 dicembre 2012, n. 234
Richiamato nei motivi, in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato e agli adempimenti correlati.
Direttiva (UE) 2018/2001
Richiamata dalle ricorrenti a sostegno del contrasto con il diritto UE, ma la Corte esclude che la disciplina impugnata ne violi i principi rilevanti.
Massime di principio
- Quando una legge statale in materia di competenza concorrente consente alle Regioni di disciplinare una prestazione patrimoniale connessa a concessioni di beni pubblici, la Regione può prevederne le modalità attuative, anche mediante monetizzazione, purché resti entro il limite fissato dal legislatore statale.
- L'obbligo di fornire gratuitamente una quota di energia, o di corrisponderne il controvalore, imposto al concessionario di una grande derivazione idroelettrica, integra una prestazione patrimoniale imposta sorretta da riserva di legge e inserita nel rapporto concessorio, non un tributo in senso proprio.
- La legittimità costituzionale della misura va valutata in relazione al collegamento con l'uso di una risorsa demaniale limitata e alle finalità pubbliche perseguite; non è sufficiente prospettare in astratto un aggravio economico, occorrendo allegare e provare un concreto onere individuale eccessivo.
- L'uso di un parametro legislativo convenzionale e uniforme, come la potenza nominale media, non è di per sé illegittimo né irragionevole, se rientra nella scelta normativa di determinare ex ante la base di calcolo della prestazione.
- Non sussiste aiuto di Stato quando la misura contestata non determina un trasferimento, neppure indiretto, di risorse statali a favore di terzi e non comporta un vantaggio selettivo finanziato con risorse pubbliche; l'eventuale effetto concorrenziale sfavorevole per il soggetto onerato non basta da solo a integrare l'art. 107 TFUE.
- In sede di legittimità non può essere imposto al giudice un diverso criterio di quantificazione della prestazione rispetto a quello scelto dal legislatore o dall'amministrazione, salvo che la scelta sia manifestamente irragionevole o priva di base legale.
- La prosecuzione temporanea di una concessione scaduta può essere accompagnata da un canone aggiuntivo o da misure riequilibratrici, in quanto collegate al protratto sfruttamento dell'impianto e alla necessità di contenere la rendita derivante dall'uso di beni già acquisiti alla mano pubblica.
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