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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16387/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha imputato al contribuente, per l'anno 2010, maggiori redditi ai fini Irpef, sulla base dell'assunto che egli fosse socio occulto al 50% e amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata unipersonale, utilizzata in un sistema di frode fiscale e contributiva tramite compensazione di imposte con falsi crediti IVA e contabilizzazione di costi inesistenti. Il contribuente aveva sostenuto di essere soltanto un dipendente e referente tecnico della società. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso, ma la commissione regionale, in appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione ritenendo provati il ruolo gestorio sostanziale del contribuente, il suo interesse economico nella società e la natura interposta della stessa. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2639 c.c., assumendo che non emergessero le funzioni richieste per qualificare il soggetto come amministratore di fatto; 2) violazione degli artt. 5 e 47 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2247 c.c., contestando la qualifica di socio di fatto di una società di capitali e l'imputazione presuntiva degli utili; 3) violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, negando la riconducibilità a lui dei redditi come effettivo possessore per interposta persona; 4) violazione dell'art. 2729 c.c. in relazione alla valutazione presuntiva delle dichiarazioni dei terzi, ritenute prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato le risultanze della verifica della Guardia di finanza, le dichiarazioni di terzi e il complessivo quadro fattuale, dal quale emergeva una gestione uti dominus della società da parte del contribuente e la sua posizione di socio occulto in una compagine ristretta. Ha quindi applicato correttamente i principi in tema di interposizione, imputazione dei redditi al soggetto che ne sia effettivo possessore e presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto dei primi tre. Il ricorso è stato integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 2639 c.c.

    Per qualificare l'amministratore di fatto occorre il concreto svolgimento di poteri gestori riconducibili alla funzione amministrativa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali elementi risultassero dalle prove valorizzate dal giudice di merito.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Non si applica alle società di capitali; la sua disciplina è richiamata solo per chiarire che l'imputazione dei redditi nel caso di società a ristretta base partecipativa non deriva da tale norma.

  • art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È stata evocata dal ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto fondato il motivo che ne denunciava la violazione.

  • art. 2247 c.c.

    È stata invocata dal ricorrente per contestare la possibilità di configurare un socio di fatto in una società di capitali; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"

    La norma non distingue tra interposizione fittizia e reale; consente l'imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati ad altri quando sia provato, anche per presunzioni, che egli ne è l'effettivo possessore. In caso di gestione uti dominus di un'impresa, può fondare anche la traslazione del reddito d'impresa e delle imposte correlate.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni sono ammissibili se gravi, precise e concordanti; la Corte ribadisce che possono fondarsi anche su una catena di inferenze, e che nel caso concreto la valutazione di merito rispettava tali requisiti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla prova presuntiva e sulla prova contraria a carico del contribuente, una volta dimostrati gli indici dell'interposizione e della gestione effettiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, l'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 consente di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati ad altri soggetti quando l'Amministrazione provi, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposizione, sia fittizia sia reale.
  • La gestione uti dominus di una società può costituire elemento presuntivo idoneo a fondare l'imputazione del reddito al soggetto che la esercita, con conseguente traslazione dei redditi d'impresa e delle imposte correlate.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salvo prova contraria del contribuente circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili stessi.
  • La ristrettezza della compagine sociale, anche in assenza di rapporti familiari tra i soci, può giustificare la presunzione di conoscenza e compartecipazione agli utili extracontabili, essendo sufficiente un vincolo di solidarietà e reciproco controllo nella gestione.
  • In sede di legittimità, non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e degli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
  • Il divieto di presunzioni di secondo grado non opera come regola assoluta: un fatto noto accertato anche presuntivamente può costituire la base per ulteriori inferenze, purché ogni passaggio inferenziale sia sorretto da gravità, precisione e concordanza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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