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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03511/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un contribuente aveva proposto opposizione avverso un estratto di ruolo relativo a due avvisi di addebito emessi da un ente previdenziale e veicolati tramite riscossione. La corte territoriale aveva respinto l'opposizione ritenendo valide le notifiche degli avvisi, generico il disconoscimento delle copie, rilevante la conoscenza degli atti desunta da una richiesta di rateazione e tardiva la censura sulla violazione dell'art. 25 d.lgs. n. 46/1999, qualificata come opposizione agli atti esecutivi oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. Il ricorrente ha impugnato con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112, 214, 215, 216 c.p.c. e 2702 c.c. per mancato rilievo del tempestivo disconoscimento delle copie; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul disconoscimento; 3) violazione degli artt. 21 d.lgs. n. 46/1999 e 1988 c.c. per avere escluso che la domanda di rateazione valesse come rinuncia o preclusione a contestare la notifica; 4) omessa pronuncia sull'opposizione all'esecuzione fondata sull'inesistenza della notifica degli avvisi di addebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha dichiarati inammissibili per carenza di interesse ad impugnare. Ha rilevato che l'azione era diretta contro il solo estratto di ruolo e che, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'impugnazione diretta dell'estratto è ammessa solo se il debitore dimostri uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma (partecipazione a una procedura di appalto, riscossione di somme da pubbliche amministrazioni, perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.). Richiamando le Sezioni Unite e la successiva giurisprudenza costituzionale, la Corte ha affermato che la norma si applica anche ai debiti previdenziali e che, fuori dai casi tipizzati, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse. Poiché nel caso concreto non era stata allegata alcuna delle condizioni richieste e non risultavano successivi atti esecutivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e sono stati posti gli oneri conseguenti al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro per i motivi di omessa pronuncia, ma la Corte non entra nel merito perché difetta l'interesse all'impugnazione

  • artt. 214, 215, 216 c.p.c.

    richiamati in tema di disconoscimento della scrittura privata/copie, ma i motivi sono assorbiti dall'inammissibilità per difetto di interesse

  • art. 2702 c.c.

    richiamato sulla efficacia probatoria della scrittura privata, ma non esaminato nel merito

  • art. 25 d.lgs. n. 46/1999

    richiamato dalla sentenza d'appello come norma rispetto alla quale la censura sarebbe stata tardiva

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato per la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri"

    consente l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo solo in presenza dei pregiudizi tipizzati dalla norma; al di fuori di essi l'opposizione è inammissibile per difetto di interesse

  • art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010

    l'avviso di addebito è equiparato alla cartella esattoriale ai fini del regime di impugnazione dell'estratto di ruolo

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio che legittimano l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come ipotesi di pregiudizio legata alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici

  • art. 21 d.lgs. n. 46/1999

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1988 c.c. per contestare gli effetti dell'istanza di rateazione sulla possibilità di eccepire la mancata notifica

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma invocata per sostenere che la rateazione non comporta rinuncia o preclusione alla contestazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • L'opposizione proposta avverso il solo estratto di ruolo è inammissibile quando il debitore non alleghi e non dimostri uno dei pregiudizi specificamente indicati dalla disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.
  • La verifica dell'interesse ad agire in controversie sull'estratto di ruolo va compiuta al momento della decisione, tenendo conto della disciplina sopravvenuta applicabile nel giudizio pendente.
  • La norma che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo alle ipotesi tipizzate si applica anche ai debiti previdenziali e riguarda, in termini sostanziali, l'azione direttamente contro l'iscrizione a ruolo non ancora seguita da atti esecutivi.
  • Quando manca l'interesse ad agire, i motivi che investono la validità della notifica, il disconoscimento documentale o l'omessa pronuncia restano assorbiti e il ricorso va dichiarato inammissibile.
  • L'istanza di rateazione e le questioni sulla validità della notifica non possono essere esaminate nel merito se l'azione è priva del presupposto dell'interesse per difetto delle condizioni tipizzate di impugnazione diretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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