Cassazione Civile, Ordinanza n. 03510/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una cartella esattoriale emessa per il recupero di contributi previdenziali dovuti a seguito del disconoscimento di agevolazioni per l'assunzione di apprendisti, con successivo preavviso di iscrizione ipotecaria. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato tardiva l'opposizione qualificandola come opposizione agli atti esecutivi, ritenendo quindi maturata la decadenza per mancato rispetto del termine di 20 giorni; aveva inoltre considerato nuova e quindi inammissibile l'eccezione di prescrizione proposta in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 615, 617, 618 e 618-bis c.p.c., sostenendo che la qualificazione dell'opposizione data dal primo giudice fosse solo apparente perché la sentenza aveva poi comunque esaminato il merito e respinto l'opposizione anche sotto tale profilo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, assumendo che la prescrizione dei contributi è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e che la Corte d'appello non avrebbe potuto dichiararne l'inammissibilità per novità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la declaratoria di tardività dell'opposizione, con conseguente inammissibilità, esauriva la potestas iudicandi del primo giudice; l'ulteriore esame del merito era solo ad abundantiam e non eliminava la ratio decidendi costituita dalla decadenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, pur formalmente riferito a una norma sostanziale, denunciava in realtà la mancata considerazione di un'eccezione processuale e non deduceva, come richiesto per il vizio processuale, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Pertanto la decisione impugnata è stata confermata e il ricorso respinto.
Norme richiamate
artt. 615, 617, 618 e 618-bis c.p.c.
Richiamati per censurare la qualificazione dell'opposizione e il regime delle opposizioni esecutive; la Corte ribadisce che, una volta dichiarata la decadenza dell'opposizione, l'ulteriore esame del merito è solo ad abundantiam.
Citato come norma relativa alla decadenza dall'iscrizione a ruolo invocata nel giudizio di merito.
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevabilità d'ufficio della prescrizione dei contributi.
La Corte lo richiama come vera norma processuale implicata dalla censura sull'eccezione di prescrizione proposta per la prima volta in appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione di norme processuali è censurabile in cassazione solo se viene dedotta la nullità della sentenza; in mancanza di esplicito riferimento alla nullità il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado dichiara la tardività o l'inammissibilità di un'opposizione, la successiva trattazione del merito è priva di autonoma efficacia decisoria e va considerata svolta ad abundantiam; la ratio decidendi resta la preclusione processuale.
- Se una censura di ricorso per cassazione investe, nella sostanza, una violazione di norma processuale, il motivo deve essere articolato nei termini dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e deve indicare la nullità della sentenza derivante dal vizio denunciato; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Le eccezioni nuove introdotte per la prima volta in appello possono essere dichiarate inammissibili dal giudice di merito; la loro deducibilità in cassazione richiede una specifica censura processuale correttamente formulata.
- La qualificazione dell'opposizione compiuta dal primo giudice, quando sorretta da una pronuncia di decadenza, non diventa apparente solo perché la sentenza affronti anche il merito in via residuale o superflua.
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