Cassazione Civile, Ordinanza n. 03509/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto, sia in proprio sia quale legale rappresentante di una società, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva rigettato l'opposizione avverso un avviso di addebito INPS e il conseguente fermo amministrativo. In appello l'opposizione era stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, perché centrata sulla dedotta invalidità della notifica dell'avviso di addebito, ed era stata ritenuta tardiva in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni sia dalla notifica dell'avviso sia dalla notifica del preavviso di fermo. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che l'opposizione non riguardasse la notifica dell'avviso ma l'illegittimità del titolo esecutivo, poiché l'avviso di addebito non avrebbe potuto essere emesso essendo stato impugnato in giudizio il verbale di accertamento INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la censura si fondava su una diversa ricostruzione della domanda senza confrontarsi con la statuizione della Corte d'appello, che aveva deciso sulla tardività dell'opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Inoltre, la questione relativa alla pretesa illegittimità dell'avviso di addebito per precedente impugnazione del verbale di accertamento è stata ritenuta nuova, non risultando specificamente dedotto nei gradi di merito né riportato in modo autosufficiente il contenuto dell'atto richiamato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito e i ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Norme richiamate
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999
viene richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'impugnazione dovesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi; la Corte non entra nel merito della corretta qualificazione perché rileva l'inammissibilità del motivo per estraneità alla ratio decidendi e novità della questione.
la Corte osserva che, se i ricorrenti intendevano censurare la sentenza per non avere esaminato la diversa questione dell'illegittimità dell'avviso di addebito, avrebbero dovuto dedurre la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; tale censura non è stata proposta.
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
il ricorso è dichiarato inammissibile anche perché non riporta specificamente il contenuto dell'atto con cui sarebbe stato impugnato il verbale di accertamento, limitandosi a un'affermazione generica.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in sostanza, introduce una questione nuova non esaminata nei precedenti gradi di merito.
- La qualificazione dell'opposizione data dal giudice di merito non può essere semplicemente sostituita dal ricorrente con una diversa ricostruzione dei fatti: occorre censurare specificamente la decisione impugnata, eventualmente deducendo il vizio di omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. se pertinente.
- In cassazione la deduzione di fatti o atti processuali posti a fondamento della censura richiede il rispetto dell'autosufficienza: l'atto richiamato va trascritto o comunque descritto con precisione sufficiente a consentire il controllo della Corte.
- La tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, quando sia stata accertata in relazione alla notifica dell'atto o del preavviso, non può essere elusa mediante una nuova prospettazione del thema decidendum non introdotta tempestivamente nei gradi di merito.
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