Cassazione Civile, Ordinanza n. 03512/2024 del 07/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente universitaria volta a ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una posizione economica superiore, con decorrenza retroattiva: EP4 dal 1.1.2008 ed EP5 dal 1.1.2010, con i conseguenti effetti retributivi. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda, rilevando da un lato che le progressioni economiche previste dal CCNL erano subordinate alla disponibilità di risorse economiche e che, per l'anno cui la domanda faceva riferimento, tali risorse non risultavano esistenti; dall'altro, aveva affermato che l'acquisizione della posizione superiore era comunque condizionata al superamento di una procedura selettiva, sicché un eventuale ritardo illegittimo nella sua attivazione avrebbe potuto integrare solo un diritto al risarcimento del danno, non un diritto alla retrodatazione economica. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva violazione dell'art. 56 del CCNL 9.8.2000 e illogicità della sentenza, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato i documenti limitandosi ai fondi del 2007 e trascurando quelli derivanti da accordi integrativi a partire dal 2004; la resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura colpisse soltanto una delle due autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza d'appello, ossia la questione dell'esistenza dei fondi per la progressione economica, mentre non era stata impugnata l'ulteriore ratio secondo cui il riconoscimento della posizione retributiva superiore richiedeva comunque il superamento di una selezione, sicché il ritardo nell'indizione delle procedure, se illegittimo, avrebbe potuto dar luogo solo a danno risarcibile e non a retrodatazione della progressione. Per tale ragione è stata confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 56 CCNL 9.8.2000
La disposizione è richiamata come base della pretesa alla progressione economica biennale, ma la Corte di merito l'ha letta nel senso che l'attivazione delle progressioni è subordinata alla disponibilità delle risorse economiche necessarie e, inoltre, al superamento di una procedura selettiva.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 56 del CCNL 9.8.2000
È la clausola contrattuale invocata per fondare la pretesa di progressione economica; la sua violazione è stata dedotta in cassazione, ma la censura è risultata diretta solo contro una delle rationes decidendi della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; se ne impugna solo una, il ricorso è inammissibile.
- La mancata disponibilità di risorse economiche previste per progressioni retributive può essere ostativa al riconoscimento della progressione stessa, se la fonte contrattuale ne subordina l'attivazione a tale presupposto.
- Se l'attribuzione di una posizione economica superiore è condizionata anche al superamento di una selezione, il ritardo nell'indizione o nello svolgimento della procedura non comporta automaticamente il diritto alla retrodatazione della progressione, potendo al più fondare una pretesa risarcitoria.
- Il vizio di violazione di legge o di illogicità non consente di superare l'inammissibilità del ricorso quando la doglianza non aggredisce tutte le autonome basi decisorie della pronuncia impugnata.
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