Cassazione Civile, Ordinanza n. 03508/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito per contributi previdenziali omessi relativi a una lavoratrice addetta al bar presso una struttura gestita da un'associazione. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione dell'associazione ritenendo che il rapporto di lavoro non fosse intercorso con l'associazione, bensì con la persona fisica che aveva materialmente chiamato la lavoratrice al lavoro e che rivestiva la qualità di legale rappresentante. L'INPS ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che la prestazione era stata assunta in nome e per conto dell'associazione e che, comunque, la responsabilità dell'associazione sussiste per gli atti negoziali compiuti da chi agisce per essa, anche se non munito di formali delibere degli organi sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello, in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie applicando correttamente l'art. 38 c.c. e verificando se la persona fisica abbia agito spendendo il nome dell'associazione e nell'interesse dello scopo associativo. La Corte ha escluso che fossero rilevanti, ai fini della responsabilità dell'associazione, la mancanza di una delibera del consiglio direttivo, l'asserita mancata utilizzazione di fondi propri per il pagamento della lavoratrice e la notifica di cartelle anche alla persona fisica, poiché l'art. 38 c.c. prevede una responsabilità solidale dell'associazione e di chi ha agito in nome e per conto della stessa.
Norme richiamate
Per le obbligazioni assunte nell'attività negoziale dell'ente risponde l'associazione e, solidalmente, anche la persona che ha agito in nome e per conto di essa; la responsabilità non dipende dalla sola titolarità formale del potere rappresentativo ma dalla concreta attività negoziale svolta e dalla spendita del nome dell'associazione.
Non era necessario proporre un motivo specifico sulla questione assorbita dalla sentenza d'appello, poiché tale profilo può essere riproposto in sede di rinvio.
Le domande o eccezioni assorbite possono essere riproposte nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- In tema di responsabilità dell'associazione per obbligazioni contratte da chi operi per essa, il giudice deve accertare se l'atto negoziale sia stato compiuto in nome e per conto dell'ente, con spendita della ragione sociale e in attuazione dello scopo associativo, non essendo decisiva la sola veste formale di rappresentante.
- La responsabilità ex art. 38 c.c. non richiede necessariamente una preventiva delibera degli organi dell'associazione né può essere esclusa dal fatto che l'ente non abbia materialmente provveduto al pagamento della prestazione.
- La presenza di titoli o azioni esecutive nei confronti sia dell'associazione sia della persona fisica che ha agito per essa non esclude la configurabilità della responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c.c.
- Quando la decisione di merito abbia escluso la responsabilità dell'associazione sulla base di elementi inconferenti rispetto ai criteri dell'art. 38 c.c., la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame della fattispecie concreta.
Come è indicizzato
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