Cassazione Civile, Ordinanza n. 03504/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice che aveva prestato attività nell’ambito di un programma di lavori socialmente utili / di pubblica utilità chiedeva il pagamento di differenze retributive per euro 49.216,85, sostenendo che, dal 20 luglio 2000, il rapporto si fosse concretamente svolto con caratteristiche di subordinazione e quindi con diritto alla remunerazione come per qualsiasi dipendente provinciale. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’Appello di Roma aveva riformato la decisione e respinto il ricorso, ritenendo che le mansioni svolte (fotocopisteria, protocollo dei documenti, redazione e conservazione documentale, attività di supporto operativo) fossero comunque compatibili con le attività di supporto consentite alla pubblica amministrazione nell’ambito dei LSU/LPU, e che non fosse decisivo lo svolgimento continuativo della prestazione con assoggettamento al potere direttivo, poiché la prestazione di pubblica utilità comporta normalmente inserimento nell’organizzazione dell’ente e coordinamento delle attività. La ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione; la resistente ha chiesto il rigetto, eccependo inammissibilità e infondatezza. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quinto motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 2126 c.c., poiché, una volta accertati l’eterodirezione, l’inserimento nell’organizzazione pubblica e la funzionalità delle mansioni ai fini istituzionali dell’ente, non era possibile escludere la natura subordinata del rapporto e quindi il diritto alla remunerazione. L’accoglimento di tale motivo ha assorbito gli altri motivi, relativi alla disciplina dei LSU/LPU, all’omesso esame di fatti decisivi, alla valutazione della prova e alla ripartizione dell’onere probatorio.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri quattro; ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, perché riesaminasse la controversia attenendosi al principio secondo cui, nei lavori socialmente utili o di pubblica utilità, la qualificazione assistenziale/formativa della fattispecie non esclude che il rapporto, in concreto, possa essere subordinato e quindi retribuibile ai sensi dell’art. 2126 c.c. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"la norma che impone la remunerazione delle prestazioni di lavoro subordinato svolte – qui per molti anni - alla stregua di qualsiasi altro dipendente provinciale"
Se il rapporto di lavori socialmente utili o di pubblica utilità, pur nato con finalità assistenziali/formative, si svolge in concreto con inserimento nell'organizzazione dell'ente, adibizione a servizi istituzionali e modalità subordinate, trova applicazione il principio di cui all'art. 2126 c.c. e la prestazione va remunerata.
"violazione o falsa applicazione dell’art.2126 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.)"
È il vizio dedotto nel motivo accolto per censurare l’erronea applicazione della norma sostanziale da parte del giudice di merito.
Erano richiamati nei motivi assorbiti per contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione della conformità delle mansioni ai progetti.
Era invocato nei motivi assorbiti in tema di riparto dell’onere della prova.
Massime di principio
- Nell'ambito dei lavori socialmente utili o di pubblica utilità, la qualificazione legale della fattispecie come assistenziale e formativa non impedisce di riconoscere, in concreto, un rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore sia effettivamente inserito nell'organizzazione dell'ente e adibito a servizi rientranti nei fini istituzionali dell'amministrazione.
- Quando il giudice accerti eterodirezione, inserimento funzionale nell'organizzazione pubblica e svolgimento di attività strumentali al pubblico interesse, non può poi considerare irrilevante lo svolgimento della prestazione con modalità di lavoro subordinato.
- In tali ipotesi, se la prestazione si è concretamente svolta come lavoro subordinato, trova applicazione l'art. 2126 c.c. con conseguente diritto alla retribuzione, anche se il rapporto è formalmente collocato nell'ambito dei lavori socialmente utili o di pubblica utilità.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso ritenuto assorbente comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, che restano non esaminate perché superate dalla cassazione della decisione impugnata.
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