Cassazione Civile, Ordinanza n. 03505/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata nulla/illegittima in altro giudizio. La lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni maturate dal giugno 2019 al giugno 2020, assumendo di aver messo in mora la società cedente con PEC dopo la sentenza che aveva accertato la nullità della cessione e ordinato la riammissione in servizio. La società ha proposto opposizione al decreto, ma il Tribunale ha revocato il decreto e condannato la società al pagamento; la Corte d'appello ha confermato, qualificando il credito come retributivo e non risarcitorio. In cassazione la società ha articolato sei motivi: 1) ha denunciato violazione di norme costituzionali e codicistiche sostenendo che le somme dovessero avere natura risarcitoria e, in subordine, chiedendo questione di legittimità costituzionale; 2) ha contestato che l'offerta della prestazione da parte della lavoratrice potesse costituirla validamente in mora, poiché la lavoratrice era già impiegata presso il cessionario; 3) ha sostenuto che l'illegittimità della cessione non travolgeva le obbligazioni del cessionario e che le retribuzioni da questi corrisposte dovessero incidere su quelle dovute dal cedente; 4) ha invocato l'efficacia liberatoria del pagamento del cessionario, richiamando analogie con l'interposizione di manodopera e chiedendo, in subordine, una questione di legittimità costituzionale; 5) ha sostenuto che l'orientamento giurisprudenziale si tradurrebbe in una sorta di astreinte inammissibile nel lavoro e produrrebbe disparità di trattamento; 6) ha contestato il riconoscimento delle somme anche nei periodi di sospensione per malattia/infortunio o percezione di indennità sostitutive, invocando l'irregolarità dell'offerta e l'irrilevanza della documentazione richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi e confermando la sentenza della Corte d'appello di Milano. Ha ribadito il principio, ormai consolidato, secondo cui, quando sia giudizialmente accertata la nullità/inefficacia della cessione di ramo d'azienda e il lavoratore abbia messo a disposizione le energie lavorative nei confronti del cedente, il mancato ripristino del rapporto da parte del cedente comporta l'obbligo di corrispondere le retribuzioni dalla mora in poi. La Corte ha escluso che potessero operare l'aliunde perceptum, la compensatio lucri cum damno o l'effetto liberatorio del pagamento effettuato dal cessionario, trattandosi di fattispecie diverse da quella dell'interposizione di manodopera e non essendo applicabili le norme richiamate dalla ricorrente. Ha inoltre affermato che i periodi di sospensione del rapporto o le indennità percepite non mutano la natura del credito né consentono la detrazione di quanto dovuto dal cedente. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente per denunciare disparità di trattamento; la Corte esclude la violazione perché richiama un orientamento ormai stabilizzato e coerente con la tutela effettiva del lavoratore.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte valorizza invece la natura retributiva del credito come coerente con la tutela della retribuzione dovuta al lavoratore.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non accolto come parametro ostativo all'orientamento seguito.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, senza esito favorevole.
art. 1206 c.c.
La costituzione in mora del creditore è il presupposto per far decorrere l'obbligo retributivo del datore di lavoro inadempiente.
art. 1207 c.c.
Quando il creditore è in mora, il rischio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore grava sul creditore; la Corte lo utilizza per confermare la debenza delle retribuzioni.
art. 1208 c.c.
La Corte distingue la regola sulla validità dell'offerta e ritiene non pertinente la tesi della ricorrente, perché non è allegata una radicale impossibilità della lavoratrice di rendere la prestazione al momento della mora.
art. 1217 c.c.
Norma richiamata in tema di mora e offerta della prestazione; letta in coerenza con la natura retributiva dell'obbligo del cedente.
art. 1218 c.c.
Invocato dalla ricorrente; la Corte conferma che il mancato ripristino del rapporto integra inadempimento del datore.
art. 1223 c.c.
Invocato dalla ricorrente contro la qualificazione retributiva; non accolto come base per trasformare il credito in risarcitorio.
art. 1227 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza del quantum richiesto; la Corte ne esclude l'applicazione in quanto il credito è retributivo.
art. 2094 c.c.
Richiamato per definire il rapporto di lavoro subordinato e la corrispettività; la Corte lo usa nel quadro della natura retributiva del credito.
art. 2099 c.c.
Richiamato per la retribuzione dovuta al lavoratore; la Corte conferma che le somme spettano a titolo retributivo.
art. 2105 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme del rapporto di lavoro, senza specifica autonoma incidenza nella decisione.
art. 1180 c.c.
La Corte esclude che il pagamento del cessionario integri adempimento del terzo con effetto liberatorio per il cedente nel caso di cessione dichiarata nulla/inefficace.
art. 2036 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'efficacia liberatoria di pagamenti del terzo; la Corte non lo applica alla fattispecie.
art. 2112 c.c.
Norma sulla prosecuzione del rapporto nei trasferimenti d'azienda; la Corte afferma che, accertata l'insussistenza dei presupposti, il cedente resta obbligato a corrispondere le retribuzioni dalla mora.
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inerente a una diversa fattispecie (interposizione di manodopera) e quindi non applicabile alla cessione di ramo d'azienda dichiarata nulla.
art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
La Corte ne esclude l'applicazione alla vicenda della cessione di ramo d'azienda illegittima.
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003
Ritenuto non pertinente perché relativo all'ambito dell'interposizione/appalto e non alla cessione d'azienda.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015
Parimenti ritenuto non applicabile alla cessione di ramo d'azienda dichiarata nulla.
art. 614-bis c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'effetto economico prodotto dall'orientamento giurisprudenziale; la Corte non accoglie la censura.
art. 374 c.p.c.
Richiamato in tema di rimessione alle Sezioni Unite; la Corte esclude che ricorrano i presupposti per rimettere la questione.
art. 65 ord. giud.
Richiamato per spiegare la funzione nomofilattica della Cassazione e il ruolo delle Sezioni Unite.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per dare continuità ai precedenti di legittimità già resi sulla stessa vicenda.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel sesto motivo, senza esito favorevole.
art. 210 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel sesto motivo, senza autonoma portata decisiva nel provvedimento.
art. 213 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel sesto motivo con riguardo all'istanza di esibizione; la Corte non ne ricava conseguenze per la tesi della società.
art. 3, 24, 111 e 117 Cost.
Richiamati nel passaggio sulla questione di legittimità costituzionale già sollevata in altra vicenda; la Corte richiama il precedente della Corte costituzionale che aveva preso atto del mutato orientamento giurisprudenziale.
Massime di principio
- In caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata nulla o inefficace, se il lavoratore mette a disposizione le proprie energie lavorative nei confronti del cedente e questi non ripristina il rapporto senza giustificato motivo, il cedente è tenuto a corrispondere le retribuzioni dalla mora in poi, con natura retributiva del credito.
- La qualificazione retributiva del credito esclude, in questa fattispecie, l'applicazione degli istituti dell'aliunde perceptum e della compensatio lucri cum damno per detrarre quanto percepito dal lavoratore presso il cessionario o a titolo indennitario.
- Il pagamento eseguito dal cessionario non produce effetto liberatorio nei confronti del cedente quando la cessione è stata giudizialmente accertata come nulla o inefficace; non è configurabile un adempimento del terzo idoneo a estinguere il debito del datore cedente.
- Le norme sull'interposizione di manodopera e quelle speciali richiamate in materia di appalto/somministrazione non sono automaticamente estensibili alla diversa ipotesi della cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima.
- I periodi di sospensione del rapporto o le indennità sostitutive percepite dal lavoratore non elidono il credito retributivo dovuto dal cedente quando l'inadempimento del datore persiste e la mancata prestazione è conseguenza della sua condotta.
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