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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19255/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitor)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa, relativa all'ammissione di un credito derivante da due contratti di mutuo con garanzia ipotecaria. La procedura aveva contestato la debenza degli interessi pattuiti, sostenendo che le clausole sugli interessi moratori fossero usurarie perché superiori al tasso-soglia vigente. In sede di legittimità la parte ricorrente ha dedotto, con cinque motivi, principalmente: (1) la violazione del giudicato interno, assumendo che il primo decreto del tribunale avesse già affermato autonomamente che anche gli interessi moratori sono soggetti al tasso-soglia; (2) la violazione dell'art. 384 c.p.c. e della L. n. 108/1996 per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla precedente cassazione con rinvio, che aveva affermato l'applicabilità del tasso-soglia anche ai moratori; (3) la falsa applicazione della disciplina antiusura e delle norme civilistiche e penali richiamate, sostenendo che il tasso-soglia operi anche per gli interessi moratori; (4) l'erroneità del richiamo alla disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, ritenuta non sovrapponibile ai mutui bancari; (5) la violazione del contraddittorio, perché il tribunale avrebbe introdotto una "terza via", cioè la possibile usurarietà dei moratori per sproporzione e approfittamento della difficoltà del debitore, senza previamente sollecitare il contraddittorio sul punto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo insussistente il giudicato interno invocato, perché il primo decreto del tribunale non aveva affermato in modo autonomo la soggezione degli interessi moratori al tasso-soglia, ma aveva solo escluso la cumulabilità tra interessi corrispettivi e moratori. Ha invece accolto il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo: ha affermato che il giudice di rinvio non si era uniformato al principio di diritto già enunciato dalla precedente ordinanza di cassazione, che imponeva di verificare la possibile usurarietà dei moratori secondo il tasso-soglia; ha inoltre richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla piena applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e sui criteri di confronto con i decreti ministeriali. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio allo stesso Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, essendo il ricorso accolto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge e nullità processuali.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno su una statuizione del primo decreto.

  • artt. 324 e 329 c.p.c.

    Invocati per affermare la preclusione derivante dal mancato impugnare di una statuizione autonoma.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e deve uniformarvisi.

  • art. 1 L. n. 108/1996

    La disciplina antiusura e il tasso-soglia si applicano anche agli interessi moratori.

  • art. 2 L. n. 108/1996

    Richiamato tra le norme che disciplinano il sistema antiusura.

  • art. 1 D.L. n. 394/2000 conv. in L. n. 24/2001

    Richiamato nel quadro interpretativo dell'antiusura nei rapporti di finanziamento.

  • artt. 1224, 1282, 1284 e 1815 c.c.

    Richiamati per la disciplina degli interessi nei rapporti obbligatori e nel mutuo.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato come norma penale di riferimento dell'usura.

  • artt. 3, sub g), e 6, co. 1, sub i), direttiva 2008/48/CE

    Richiamati nel quadro della tutela contro l'usura nei contratti di credito al consumo.

  • art. 11 preleggi

    Invocato per contestare l'uso analogico o sistematico di norme diverse su interessi moratori in ambiti differenti.

  • D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014

    Richiamato per la disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, ritenuta non decisiva per i mutui bancari.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della doglianza sul mancato contraddittorio su una nuova questione.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'obbligo di ulteriore contributo unificato per l'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio è tenuto ad attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; non può rimettere in discussione il punto già deciso, neppure se nel frattempo si siano consolidati o mutati orientamenti giurisprudenziali diversi.
  • In tema di usura nei contratti di mutuo, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori: il controllo va compiuto confrontando la clausola di mora con il parametro soglia ricavabile dai decreti ministeriali secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Ai fini del giudicato interno, una statuizione è vincolante solo se risulta effettivamente autonoma e decisoria; non è sufficiente una motivazione incidentale o una mera premessa argomentativa del giudice di merito.
  • Quando il giudice introduce una diversa base decisoria o una nuova qualificazione giuridica della pretesa, occorre verificare il rispetto del contraddittorio; tuttavia la censura resta assorbita se la decisione è comunque viziata per violazione del principio di diritto imposto in rinvio.
  • Nel controllo dell'usurarietà degli interessi moratori, il parametro di confronto non può essere negato per la sola diversa funzione risarcitoria della mora; occorre invece utilizzare il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Sezioni Unite, tenendo conto dei dati dei decreti ministeriali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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