Cassazione Civile, Ordinanza n. 25883/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento e un atto di contestazione/irrogazione sanzioni in materia di accise, emessi a seguito della rideterminazione delle rate d'acconto per l'anno 2018 connesse al subentro nella fornitura di energia elettrica a clienti finali acquisiti in occasione di cessione di ramo d'azienda. L'amministrazione aveva ritenuto errata la compilazione della dichiarazione di consumo per l'anno 2017 e aveva richiesto il recupero della maggiore accisa, assumendo che il calcolo dovesse essere effettuato sulla media dell'intero periodo e non sugli ultimi mesi dell'anno. Il ricorso deduceva, in sostanza, la violazione dell'art. 12 l. n. 212/2000 in combinato disposto con l'art. 19, comma 4, d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che, trattandosi di accertamento a tavolino e senza accesso presso il contribuente, non fosse necessario il rispetto del termine dilatorio a difesa. La parte contribuente resistette con controricorso e chiese anche la rimessione in termini per il deposito, poi accolta per oggettivo impedimento alla ricezione della PEC.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di rimessione in termini per il deposito del controricorso della contribuente, ritenendo documentato l'oggettivo impedimento alla ricezione della PEC nell'ultimo giorno utile. Nel merito ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, affermando che, in materia di accise, dopo la riforma del 2016 dell'art. 19 d.lgs. n. 504/1995, trova applicazione il principio del contraddittorio endoprocedimentale e il termine di sessanta giorni per presentare osservazioni anche negli accertamenti esaminati in ufficio su atti e dichiarazioni. Poiché la CTR aveva accertato che la contribuente era stata comunque invitata a presentare osservazioni entro 20 giorni e che gli atti erano stati notificati contestualmente al PVC, la Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia e ha confermato la decisione impugnata. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia ricorrente; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
La Corte ha accolto la rimessione in termini per il deposito del controricorso, valorizzando l'oggettivo impedimento alla ricezione della PEC nell'ultimo giorno utile.
Il motivo è stato incardinato come censura per violazione di legge.
È richiamato quale base del principio di cooperazione e del termine dilatorio a difesa, applicabile anche alle accise dopo la riforma del 2016.
art. 19, comma 4, d.lgs. n. 504/1995
La Corte ne interpreta il testo novellato come rinvio espresso al principio di cooperazione ex art. 12 l. n. 212/2000 e quindi come fonte dell'obbligo di considerare le osservazioni del contribuente prima dell'atto impositivo.
È richiamato come disposizione che ha novellato integralmente l'art. 19 del TUA, estendendo la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale alle accise.
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 193/2016.
È menzionato quale norma che disciplina l'avviso di pagamento da notificare dopo la valutazione delle osservazioni del contribuente.
artt. 16 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Sono richiamati come norme relative all'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, da emettere dopo la fase partecipativa salvo urgenza.
art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 374/1990
È evocato per il regime previgente, ritenuto applicabile alle verifiche su diritti doganali e, per rinvio, alle accise prima della riforma del 2016.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In materia di accise, dopo la riforma del 2016 dell'art. 19 d.lgs. n. 504/1995, il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto anche negli accertamenti svolti in ufficio su atti e dichiarazioni, con riconoscimento al contribuente di un termine di sessanta giorni per formulare osservazioni e richieste.
- La notifica contestuale del processo verbale di constatazione e dell'atto impositivo non è di per sé decisiva se il contribuente è stato previamente posto in condizione di interloquire e se l'amministrazione ha comunque rispettato la sequenza procedimentale imposta dalla normativa speciale.
- Il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dalla disciplina applicabile alle accise comporta l'illegittimità del provvedimento impositivo.
- La rimessione in termini per il deposito del controricorso è ammissibile quando sia documentato un oggettivo impedimento alla ricezione del deposito telematico nell'ultimo giorno utile.
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