Cassazione Civile, Ordinanza n. 26996/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva annullato un avviso di accertamento IRPEF e IRAP emesso nei confronti di un contribuente per maggior reddito d'impresa. L'Ufficio sosteneva che la motivazione dell'atto fosse sufficiente, perché l'accertamento si fondava su dichiarazioni e segnalazioni rese da soggetti terzi e il contribuente avrebbe potuto ricavare i dati dalla propria contabilità. Il contribuente aveva invece dedotto, sin dal giudizio di merito, che l'avviso era carente di motivazione poiché non erano stati allegati né resi conoscibili i documenti provenienti da terzi posti a fondamento della pretesa, con lesione del diritto di difesa. Il ricorso per cassazione denunciava violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990 e delle norme del d.P.R. 600/1973 richiamate, lamentando che la CTR avesse ritenuto insufficiente la motivazione dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto. Ha confermato che, quando l'avviso di accertamento si fonda su atti e documenti provenienti da terzi non conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente, l'Ufficio deve allegarli all'atto oppure riprodurne il contenuto essenziale, così da consentire il controllo della pretesa e la difesa del destinatario. Nel caso concreto l'Amministrazione si era limitata a estrarre alcuni dati dai documenti terzi senza allegarli né sintetizzarne il contenuto; pertanto la CTR aveva correttamente annullato l'avviso per difetto di motivazione. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
intro del motivo di ricorso
il vizio denunciato in cassazione è stato prospettato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 7, commi 1 e 3, L. 212/2000
l'obbligo di allegazione riguarda i documenti richiamati in motivazione che non siano già conosciuti dal contribuente; serve a evitare pregiudizi al diritto di difesa e può essere assolto anche con motivazione per relationem solo se il contenuto essenziale degli atti è reso conoscibile
è richiamato insieme alle norme tributarie a presidio dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento
norma richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'accertamento
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
norma richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'accertamento del reddito d'impresa
art. 41-bis, comma 1, d.P.R. 600/1973
norma richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'accertamento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ne ha escluso l'applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, la motivazione può essere espressa anche per relationem, ma quando l'atto richiama documenti o atti di terzi non conosciuti dal contribuente, tali documenti devono essere allegati oppure il loro contenuto essenziale deve essere riprodotto nell'avviso.
- L'onere di allegazione dello Statuto del contribuente è finalizzato a garantire il diritto di difesa: non è sufficiente che i dati siano astrattamente ricavabili dalla contabilità del contribuente se gli atti presupposti di terzi non sono stati messi a sua integrale e legale conoscenza.
- La sufficienza motivazionale dell'atto impositivo va valutata anche in relazione alla concreta possibilità del destinatario di comprendere la pretesa e di contestarla utilmente; la mera indicazione di dati estratti da fonti esterne non basta se mancano gli atti originari o la loro sintesi essenziale.
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