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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26996/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva annullato un avviso di accertamento IRPEF e IRAP emesso nei confronti di un contribuente per maggior reddito d'impresa. L'Ufficio sosteneva che la motivazione dell'atto fosse sufficiente, perché l'accertamento si fondava su dichiarazioni e segnalazioni rese da soggetti terzi e il contribuente avrebbe potuto ricavare i dati dalla propria contabilità. Il contribuente aveva invece dedotto, sin dal giudizio di merito, che l'avviso era carente di motivazione poiché non erano stati allegati né resi conoscibili i documenti provenienti da terzi posti a fondamento della pretesa, con lesione del diritto di difesa. Il ricorso per cassazione denunciava violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990 e delle norme del d.P.R. 600/1973 richiamate, lamentando che la CTR avesse ritenuto insufficiente la motivazione dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto. Ha confermato che, quando l'avviso di accertamento si fonda su atti e documenti provenienti da terzi non conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente, l'Ufficio deve allegarli all'atto oppure riprodurne il contenuto essenziale, così da consentire il controllo della pretesa e la difesa del destinatario. Nel caso concreto l'Amministrazione si era limitata a estrarre alcuni dati dai documenti terzi senza allegarli né sintetizzarne il contenuto; pertanto la CTR aveva correttamente annullato l'avviso per difetto di motivazione. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    intro del motivo di ricorso

    il vizio denunciato in cassazione è stato prospettato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 7, commi 1 e 3, L. 212/2000

    l'obbligo di allegazione riguarda i documenti richiamati in motivazione che non siano già conosciuti dal contribuente; serve a evitare pregiudizi al diritto di difesa e può essere assolto anche con motivazione per relationem solo se il contenuto essenziale degli atti è reso conoscibile

  • art. 3 L. 241/1990

    è richiamato insieme alle norme tributarie a presidio dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973

    norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    norma richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'accertamento

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    norma richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'accertamento del reddito d'impresa

  • art. 41-bis, comma 1, d.P.R. 600/1973

    norma richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'accertamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ne ha escluso l'applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato

Massime di principio

  • In tema di avviso di accertamento, la motivazione può essere espressa anche per relationem, ma quando l'atto richiama documenti o atti di terzi non conosciuti dal contribuente, tali documenti devono essere allegati oppure il loro contenuto essenziale deve essere riprodotto nell'avviso.
  • L'onere di allegazione dello Statuto del contribuente è finalizzato a garantire il diritto di difesa: non è sufficiente che i dati siano astrattamente ricavabili dalla contabilità del contribuente se gli atti presupposti di terzi non sono stati messi a sua integrale e legale conoscenza.
  • La sufficienza motivazionale dell'atto impositivo va valutata anche in relazione alla concreta possibilità del destinatario di comprendere la pretesa e di contestarla utilmente; la mera indicazione di dati estratti da fonti esterne non basta se mancano gli atti originari o la loro sintesi essenziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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