Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09713/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha notificato a un'associazione non riconosciuta un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, contestando lo svolgimento di un'attività commerciale di rimessaggio di roulotte e camper e, conseguentemente, maggiori redditi e maggiore volume d'affari ai fini IRES, IVA e IRAP. L'associazione ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che i giudici di merito avessero trascurato documenti attestanti l'effettiva vita associativa e la natura non lucrativa dell'ente, nonché la destinazione delle somme versate dai soci a quote sociali per attività istituzionali e non a corrispettivi di rimessaggio. Con il primo motivo ha denunciato omesso esame e violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., lamentando un errato riparto dell'onere probatorio e un cattivo governo della prova presuntiva. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 33 d.P.R. n. 633/1972 in combinato con l'art. 52 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che gli elementi di accertamento non integrassero presunzioni gravi, precise e concordanti. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell'art. 148 TUIR, contestando la qualificazione dell'attività come commerciale e la ritenuta assenza di prova della natura istituzionale delle prestazioni rese ai soci.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte formulata come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., poiché il giudizio di appello era soggetto a doppia conforme e il ricorrente non aveva indicato diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha poi ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, il primo motivo riqualificato come violazione di legge e il secondo motivo, affermando che la CTR aveva correttamente applicato le regole sull'onere della prova e sulla prova presuntiva, valorizzando in modo logico e convergente gli indizi emersi in giudizio. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che gli enti associativi non godono di un'esenzione generalizzata e che grava su di essi l'onere di provare i presupposti delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148 e 149 TUIR. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nella doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è inammissibile salvo indicazione della diversità delle rationes decidendi di fatto.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    La disciplina della doppia conforme si applica ai giudizi di appello introdotti nei termini previsti dalla norma.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti; il controllo di legittimità interviene solo se il giudice usa presunzioni non conformi ai requisiti legali o fonda l'inferenza su fatti storici inidonei.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando valuta diversamente le prove offerte dalle parti.

  • art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente per contestare i principi dell'accertamento fiscale; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché in realtà mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633

    Richiamato in combinazione con l'art. 33 d.P.R. n. 633/1972; la Corte non ha ravvisato errori di diritto nella valutazione dell'accertamento.

  • art. 148 TUIR

    Gli enti associativi possono svolgere anche attività commerciale; per beneficiare dell'esclusione da imposizione delle attività verso i soci devono provare i presupposti dell'agevolazione.

  • art. 149 TUIR

    Le agevolazioni fiscali per gli enti associativi non operano automaticamente; l'ente deve dimostrare i requisiti che ne giustificano l'applicazione.

  • art. 36 cod. civ.

    La natura di associazione non riconosciuta senza scopo di lucro non esonera di per sé dall'onere di provare la non commercialità dell'attività svolta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, ai presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non vengono specificate le differenti basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice di merito ripartisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non ricorre quando la censura investe il peso attribuito alle prove.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo se la presunzione è costruita su indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o su un uso logicamente scorretto del ragionamento inferenziale; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione sugli elementi istruttori che ritiene più attendibili, senza dover esaminare analiticamente tutte le prove e tutte le deduzioni difensive, purché la motivazione indichi gli elementi essenziali e sia logicamente coerente.
  • Gli enti associativi non beneficiano di una esenzione fiscale generale per il solo fatto della forma non lucrativa: quando invocano l'esclusione da imposizione per attività svolte in favore degli associati, devono provare i presupposti sostanziali delle agevolazioni previste dal TUIR.
  • La contestazione della natura commerciale di un'attività, se svolta in cassazione come denuncia di violazione di legge ma diretta in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, è inammissibile perché trasforma il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.