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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25283/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (indagati)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, disposto nell'ambito di un'indagine su un presunto sistema di creazione e circolazione fittizia di crediti d'imposta connessi a interventi edilizi agevolati con il Superbonus 110% e il Bonus facciate 90%, ritenuti in realtà mai eseguiti. Il provvedimento colpiva una società immobiliare e beni personali di due indagati, oltre ad altre società coinvolte nella filiera dei crediti, in relazione a contestazioni provvisorie di emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata ai danni dello Stato, autoriciclaggio e falso ideologico del privato in atto pubblico, nonché ai connessi profili di responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001. I ricorrenti hanno proposto nove motivi: 1) inefficacia del sequestro per tardivo deposito della motivazione del riesame oltre il termine di trenta giorni; 2) incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone e motivazione apparente sulla competenza; 3) violazione delle regole speciali di competenza per i reati tributari, anche con riferimento al momento dell'iscrizione della notizia di reato; 4) errata individuazione del luogo di consumazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione a una fattura della società emittente; 5) insussistenza del delitto di emissione di fatture false, sostenendo che i documenti servivano a generare un credito d'imposta e non a consentire evasione a terzi; 6) insussistenza di un unico disegno criminoso tra i fatti relativi al Superbonus e quelli relativi al Bonus facciate; 7) mancanza o apparenza di motivazione sulla configurabilità dei reati tributari, insistendo su asserita non emissione delle fatture, mancata trasmissione allo SDI, dicitura di non valenza fiscale e altre criticità documentali; 8) insussistenza dell'autoriciclaggio, sostenendo che i trasferimenti di denaro fossero mera ripartizione del profitto tra concorrenti; 9) carenza di motivazione sul periculum in mora, soprattutto in relazione alla società e a uno degli indagati, per omessa considerazione della documentazione patrimoniale prodotta dalla difesa. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati il primo, il sesto e il nono motivo, e infondato il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo nella parte attinente a competenza e fumus dei reati tributari; ha invece ritenuto fondato il settimo motivo per la parte in cui il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con censure difensive decisive sulla concreta esistenza e rilevanza fiscale delle fatture poste a base del capo relativo al Bonus facciate e, per riflesso, dei capi collegati di truffa e autoriciclaggio. Ne è seguito l'annullamento dell'ordinanza limitatamente a tali profili, con rinvio al Tribunale competente per nuovo esame; le altre censure sono state respinte. La decisione chiarisce che il termine di trenta giorni richiamato dagli artt. 309 e 324 c.p.p. è perentorio solo per la deliberazione del dispositivo, non per il successivo deposito della motivazione; ribadisce inoltre che l'emissione di fatture per consentire il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente integra il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000; e afferma che il riciclaggio/autoriciclaggio può sussistere anche quando le movimentazioni siano tracciabili, se le causali sono fittizie e le operazioni sono idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

La decisione

L'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è stata annullata dalla Corte di cassazione limitatamente al settimo motivo, cioè per il difetto di motivazione sulla concreta configurabilità dei reati tributari connessi al Bonus facciate e, di riflesso, sui reati presupposto/collegati fondati su quelle fatture. La Corte ha invece respinto o dichiarato manifestamente infondati gli altri motivi, confermando per il resto la tenuta della motivazione sul termine di deposito, sulla competenza territoriale, sull'art. 8 d.lgs. 74/2000 in relazione al Superbonus, sulla connessione tra i fatti, sull'autoriciclaggio e sul periculum. Il dispositivo finale riportato è di annullamento dell'ordinanza, con rinvio nei limiti dei profili accolti.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Il termine perentorio che incide sulla sopravvivenza della misura cautelare riguarda la deliberazione/adozione del dispositivo, non il successivo deposito della motivazione, che ha natura ordinatoria.

  • art. 324 c.p.p.

    Nel riesame delle misure reali richiama la disciplina del riesame cautelare personale quanto ai termini decisori, ma l'eventuale ritardo nel deposito della motivazione non determina inefficacia del sequestro.

  • art. 12 c.p.p.

    La connessione tra reati può rilevare ai fini del radicamento della competenza territoriale quando i fatti siano oggettivamente e soggettivamente collegati secondo i criteri legali.

  • art. 16 c.p.p.

    In presenza di reati connessi, la competenza territoriale si determina secondo il luogo di consumazione del reato più grave o, comunque, secondo i criteri ordinari del comma 1 applicati ai fatti connessi.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione deve dare conto in modo effettivo delle ragioni poste a base della decisione; una motivazione meramente apparente non è sufficiente.

  • art. 335 c.p.p.

    È richiamato quale registro di iscrizione della notizia di reato ai fini delle doglianze sulla priorità dell'accertamento e sulla competenza.

  • art. 18 d.lgs. 74/2000

    Per i reati tributari, quando il luogo di consumazione non sia determinabile, la competenza segue criteri sussidiari legati al luogo di accertamento e, in subordine, alla priorità dell'iscrizione; la difesa li invocava per radicare la competenza in altro ufficio.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    L'emissione di fatture per operazioni inesistenti integra il reato anche quando la condotta sia funzionale a far conseguire a terzi un credito d'imposta inesistente, poi ceduto o monetizzato.

  • art. 1 d.lgs. 127/2015

    È evocato dalla difesa per sostenere che documenti non transitati per il Sistema di Interscambio non potrebbero considerarsi fatture fiscalmente rilevanti; la Corte non accoglie tale impostazione nel caso concreto, ritenendo però decisivo il mancato confronto del giudice di merito con le specifiche censure.

  • art. 121 d.l. 34/2020

    È il meccanismo di cessione del credito d'imposta richiamato nel contesto delle agevolazioni edilizie e delle comunicazioni fiscali oggetto di contestazione.

  • art. 640-bis c.p.

    Le condotte relative ai crediti fittizi vengono ricondotte alla truffa aggravata ai danni dello Stato, quale reato presupposto o comunque connesso alla formazione del profitto illecito.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    L'autoriciclaggio richiede impiego, sostituzione o trasferimento di denaro/proventi delittuosi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa; la tracciabilità formale non esclude di per sé la fattispecie se le causali sono fittizie e la funzione dissimulatoria è presente.

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro preventivo richiede il periculum, inteso come rischio concreto di dispersione, sottrazione o depauperamento delle garanzie patrimoniali funzionali alla futura confisca.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    Sono richiamati i profili di responsabilità amministrativa degli enti collegati ai reati presupposto contestati alle società coinvolte.

  • art. 640-quater c.p.

    È menzionato per escludere, nel ragionamento difensivo richiamato in sentenza, l'estensione alle ipotesi tentate delle disposizioni dell'art. 322-ter c.p.

  • art. 322-ter c.p.

    È evocato solo in relazione alla disciplina della confisca per i reati contro la pubblica amministrazione, nel ragionamento difensivo riportato.

Massime di principio

  • Nel riesame cautelare reale, il ritardo nel deposito della motivazione non determina di per sé la perdita di efficacia del sequestro se il dispositivo è stato deliberato e pubblicato nel termine perentorio previsto dalla legge.
  • Per i reati tributari, la competenza territoriale segue il luogo di consumazione del reato; solo se tale luogo non è determinabile operano i criteri sussidiari del luogo di accertamento e, in subordine, dell'iscrizione della notizia di reato.
  • La competenza per connessione richiede una reale base fattuale e giuridica: il giudice deve rendere una motivazione effettiva sul vincolo connettivo quando esso sia specificamente contestato.
  • L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è configurabile anche quando il meccanismo fraudolento sia costruito per generare un credito d'imposta fittizio poi ceduto o monetizzato; il fine di consentire a terzi l'evasione comprende anche il fine di consentire a terzi il riconoscimento di un credito inesistente.
  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il giudice deve confrontarsi con le specifiche censure difensive su esistenza, rilevanza e natura dei documenti/operazioni che sorreggono il fumus; l'omesso esame di doglianze decisive integra violazione di legge per motivazione apparente o mancante.
  • L'autoriciclaggio può essere integrato anche da trasferimenti formalmente tracciabili se le causali sono fittizie e le operazioni sono idonee a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, non essendo sufficiente invocare la mera tracciabilità o la ripartizione del profitto tra concorrenti.
  • Ai fini del periculum del sequestro preventivo, il giudice può valorizzare la sistematicità delle condotte, l'uso strumentale di società e la capacità di occultamento patrimoniale, purché il ragionamento sia ancorato a elementi concreti e non a formule astratte.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniDichiarazione fraudolentaFatture falseSottrazione fraudolenta al pagamentoRiciclaggioFalsità in atto pubblicoSequestro preventivoInteresse o vantaggio
RamiProcesso penaleReati tributariDelitti economiciReati contro la fede pubblicaMisure cautelariResponsabilità enti (231)
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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