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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Normativa italiana15G00143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto legislativo n. 127/2015 disciplina la fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio, la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere e la memorizzazione dei corrispettivi. Prevede obblighi progressivamente estesi dal 2017 al 2024, regole per distributori automatici, carburanti e ricariche elettriche, controlli fiscali, conservazione dei dati e bozze di registri e dichiarazione IVA. Alcune disposizioni sono abrogate o superate.

Fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e semplificazioni IVA

Fatturazione elettronica e trasmissione dei dati IVA

Il decreto disciplina l’utilizzo della fatturazione elettronica e dei flussi telematici per rafforzare i controlli IVA, ridurre gli adempimenti e rendere più tracciabili le operazioni. L’Agenzia delle entrate rende disponibili servizi gratuiti per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche e mette a disposizione dei contribuenti i dati acquisiti tramite il Sistema di Interscambio.

Obbligo di fattura elettronica

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto dalla normativa tecnica. Gli operatori possono servirsi di intermediari, ma la responsabilità dell’emissione resta a carico del cedente o prestatore.

Le fatture elettroniche verso consumatori finali sono rese disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; l’emittente deve inoltre mettere a disposizione una copia elettronica o analogica, salvo rinuncia del consumatore.

L’obbligo generale si applica alle fatture emesse dal 1° gennaio 2019. Per specifiche operazioni l’applicazione è stata anticipata al 1° luglio 2018, tra cui:

  • cessioni di benzina o gasolio destinati a carburante per motori, con la disciplina specifica per i distributori stradali dal 1° gennaio 2019;
  • prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di appalti pubblici, con indicazione dei codici CUP e CIG.

Per i soggetti con ricavi o compensi dell’anno precedente superiori a 25.000 euro, l’obbligo relativo alle operazioni transfrontaliere è stato esteso dal 1° luglio 2022; per gli altri soggetti dal 1° gennaio 2024.

Operazioni con soggetti esteri

I soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente i dati delle operazioni effettuate e ricevute con soggetti non stabiliti in Italia, salvo:

  • operazioni documentate da bolletta doganale;
  • operazioni per le quali siano emesse o ricevute fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio;
  • acquisti di beni e servizi non territorialmente rilevanti in Italia, se di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione.

Dal 1° luglio 2022 la trasmissione avviene tramite Sistema di Interscambio. Per le operazioni attive, l’invio deve rispettare i termini di emissione della fattura o del documento commerciale; per quelle passive, deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento o all’effettuazione dell’operazione.

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati delle fatture sono esonerati dall’annotazione in appositi registri IVA secondo le modalità richiamate dalla norma.

Sanzioni e regolarizzazione

L’emissione di una fattura tra soggetti residenti o stabiliti in Italia con modalità diverse da quelle elettroniche è considerata omessa e comporta l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi di fatturazione. Il cessionario o committente deve utilizzare il Sistema di Interscambio per adempiere agli obblighi documentali ed evitare le conseguenze previste per la mancata regolarizzazione.

Per il primo semestre 2019 erano previste specifiche attenuazioni sanzionatorie, poi limitate al periodo transitorio di avvio dell’obbligo. Per i soggetti ai quali l’obbligo è stato esteso dal 1° luglio 2022, per il terzo trimestre 2022 non si applicavano le sanzioni se la fattura veniva emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

L’omessa o incompleta trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere comporta la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 471/1997.

Conservazione, utilizzo e protezione dei dati

I file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla definizione di eventuali giudizi.

I dati possono essere utilizzati:

  • dalla Guardia di finanza per le funzioni di polizia economica e finanziaria;
  • dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per analisi del rischio e controlli fiscali;
  • dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per attività di vigilanza, controllo e analisi dei rischi fiscali e doganali;
  • dall’Agenzia delle entrate per fornire all’agente della riscossione dati aggregati utili all’analisi preliminare di procedure esecutive presso terzi.

Le amministrazioni devono adottare misure di sicurezza e garanzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale sulla privacy.

Gli obblighi di conservazione si considerano assolti per le fatture elettroniche e i documenti informatici trasmessi tramite Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate, secondo le modalità definite dai provvedimenti attuativi.

Corrispettivi telematici

I soggetti che effettuano operazioni al dettaglio ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 633/1972 devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri. L’adempimento sostituisce gli obblighi di registrazione e certificazione fiscale dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di emettere la fattura se richiesta dal cliente.

L’obbligo decorre:

  • dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, salvo specifici esoneri;
  • dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o gasolio destinati a carburante per motori;
  • dal 1° aprile 2017 per le operazioni effettuate tramite distributori automatici, con possibili termini differiti in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi.

Per la ricarica elettrica dei veicoli, l’Agenzia delle entrate definisce con provvedimento le informazioni, le regole tecniche e i termini per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, tenendo conto delle peculiarità tecniche e regolamentari del settore.

La trasmissione dei corrispettivi giornalieri deve avvenire entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, restando fermo l’obbligo di memorizzazione giornaliera e il rispetto dei termini per le liquidazioni IVA. Nel primo semestre di applicazione dell’obbligo erano previste specifiche sospensioni delle sanzioni in caso di invio entro il mese successivo.

Gli strumenti utilizzati devono garantire sicurezza e inalterabilità dei dati e devono essere integrati con gli strumenti di pagamento elettronico, così da collegare il processo di pagamento a quello di registrazione e trasmissione dei corrispettivi.

Sistema Tessera Sanitaria

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria possono adempiere all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante il sistema stesso, secondo le modalità previste dalla normativa. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per finalità tributarie e doganali o, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria, nel rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati personali.

Incentivi e semplificazioni amministrative

Per gli anni 2019 e 2020 era previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, entro i limiti di:

  • 250 euro per l’acquisto di ciascuno strumento;
  • 50 euro per l’adattamento di ciascuno strumento.

Il credito era utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione IVA successiva al mese di registrazione della fattura e di pagamento tracciabile del corrispettivo, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti per il 2019 e il 2020.

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione nell’area riservata le bozze dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche, elaborate sulla base dei dati disponibili. Dal 1° gennaio 2022 è disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Se il soggetto passivo, direttamente o tramite intermediario delegato, convalida le informazioni complete o integra i dati delle bozze dei registri, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA previsti dagli articoli 23 e 25 del DPR n. 633/1972. Resta l’obbligo del registro previsto dall’articolo 18, comma 2, del DPR n. 600/1973 e permane la tenuta dei registri IVA per chi opta per il regime previsto dall’articolo 18, comma 5, dello stesso decreto.

Tracciabilità dei pagamenti

La disciplina originaria prevedeva la riduzione di due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti IVA e delle imposte sui redditi a favore dei soggetti che garantivano la tracciabilità dei pagamenti relativi a operazioni superiori a 500 euro. La disposizione risulta tuttavia abrogata e non costituisce più un beneficio applicabile.

Abrogazioni e regime transitorio

Sono state abrogate diverse disposizioni originarie del decreto, tra cui l’articolo 5 e alcuni commi relativi a comunicazioni e procedure ormai superate. Dal 1° gennaio 2017 sono stati abrogati i commi da 429 a 432 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004, relativi agli obblighi della grande distribuzione. L’opzione già esercitata dalle imprese della grande distribuzione entro il 31 dicembre 2016 è rimasta valida fino al 31 dicembre 2018.

Il decreto continua a costituire la base normativa degli obblighi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, ma numerose disposizioni originarie hanno esaurito la propria efficacia temporale o sono state sostituite da modifiche successive.

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