Cassazione Civile, Ordinanza n. 28426/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di compravendita immobiliare predisposto e autenticato da un notaio, nel quale non sarebbe stata rilevata un'iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile. L'acquirente ha agito per il risarcimento del danno, quantificato dalla Corte d'appello in una somma pari al costo necessario per liberare il bene dal vincolo pregiudizievole. In primo grado era stata ravvisata una concorrenza di responsabilità tra notaio, venditore e acquirente; in appello, invece, il notaio è stato condannato a risarcire l'intero danno. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e della l. 241/1990, per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibili nuovi documenti prodotti in appello e rigettato la remissione in termini, documenti che avrebbero dimostrato che, per estinguere l'ipoteca, era sufficiente un importo inferiore; 2) violazione della normativa sopravvenuta in materia di definizione agevolata/rottamazione dei carichi fiscali, che avrebbe ridotto il debito sotteso all'ipoteca, con conseguente minore costo di liberazione dell'immobile; 3) violazione degli artt. 1218, 1223 e 1227 c.c., perché il danno sarebbe stato liquidato assumendo la somma massima garantita dall'iscrizione ipotecaria e non il concreto importo necessario alla cancellazione, con asserito indebito arricchimento dell'acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio della decisione impugnata: la produzione documentale in appello era stata correttamente esclusa, poiché la parte non aveva allegato, nel primo momento utile, l'impossibilità di produrre prima i documenti per causa non imputabile. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la dedotta riduzione del debito fiscale non integrava un fatto sopravvenuto automaticamente valutabile d'ufficio, trattandosi di circostanza rientrante nella disponibilità della parte e soggetta alle preclusioni processuali; inoltre la parte non aveva dimostrato di aver fatto quanto necessario per acquisire tempestivamente la documentazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché mirava a rimettere in discussione la quantificazione equitativa del danno-conseguenza compiuta dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato tutti i costi prevedibilmente necessari per liberare l'immobile dall'ipoteca e il pregiudizio alla circolazione del bene. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la particolarità della questione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono ritenute inammissibili o infondate perché non colgono la ratio decidendi o tendono a rivalutazioni di merito.
Il divieto di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in appello è assoluto, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile; non basta invocare la sopravvenienza dell'argomento difensivo o di circostanze generiche.
Richiamata dalla ricorrente in relazione all'accesso agli atti amministrativi e alla possibilità di acquisire documentazione utile; la Corte osserva che la parte avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per ottenere o almeno dimostrare l'impossibilità di ottenere i documenti.
La disciplina sopravvenuta di definizione agevolata dei carichi fiscali non è trattata come fatto automaticamente spendibile per superare le preclusioni istruttorie già maturate.
Richiamato nel motivo sulla quantificazione del danno, ma la censura è respinta perché attiene alla valutazione di merito delle conseguenze risarcibili, non a un errore di diritto.
È richiamato per contestare il criterio di liquidazione del danno; la Corte considera corretta la valutazione del giudice di merito, che ha incluso i costi prevedibili di liberazione del bene e il pregiudizio alla sua circolazione.
Invocato per sostenere un presunto indebito arricchimento del danneggiato, ma la Corte esclude che la liquidazione equitativa integri una locupletazione ingiustificata.
È richiamato nel passaggio sulla deducibilità del factum superveniens in cassazione, ma la Corte ribadisce che ciò non consente di superare preclusioni istruttorie già maturate.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti è ammessa solo se la parte dimostra in modo specifico di non aver potuto produrli nel primo grado per causa non imputabile; la mera rilevanza sopravvenuta del documento o dell'argomento non basta.
- Il potere del giudice di considerare circostanze sopravvenute non può essere utilizzato per aggirare preclusioni e decadenze istruttorie già maturate nel processo di merito.
- Nel giudizio ordinario, il principio dispositivo limita l'iniziativa officiosa del giudice, che non può supplire all'inerzia probatoria della parte se non in ipotesi eccezionali e nei limiti consentiti dalla legge.
- La quantificazione del danno conseguenza effettuata equitativamente dal giudice di merito è insindacabile in cassazione quando la censura mira solo a sostituire una diversa stima del pregiudizio, e non a denunciare un errore nella regola giuridica di causalità o di risarcibilità applicata.
- In tema di responsabilità del professionista per mancata rilevazione di un vincolo pregiudizievole sull'immobile, il danno risarcibile può comprendere tutti gli oneri prevedibilmente necessari alla liberazione del bene e la diminuzione di utilità connessa al peso del vincolo sulla sua circolazione.
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