Cassazione Civile, Ordinanza n. 22630/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
A seguito di indagini bancarie svolte sui conti della società e di alcuni familiari/soci, l'Ufficio emetteva per l'anno 2008 un avviso di accertamento nei confronti della società per maggiori IVA, IRES e IRAP, assumendo l'esistenza di ricavi non contabilizzati; emetteva inoltre avvisi nei confronti dei soci per maggiore IRPEF in base alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e un ulteriore avviso nei confronti di uno dei soci per maggiori redditi derivanti da movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate. La CTR aveva accolto gli appelli dei contribuenti con una motivazione ritenuta dall'Agenzia generica e apodittica. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione; violazione delle norme sulle indagini bancarie e sulla presunzione di imputazione a reddito delle movimentazioni non giustificate; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice d'appello ritenuto superata la presunzione legale sulla base di documentazione asseritamente non sufficiente e senza esigere prova analitica per ciascuna operazione. I contribuenti eccepivano anche l'inammissibilità del ricorso per asserita riproduzione di atti di merito e, nel frattempo, alcuni avvisi personali erano stati definiti con procedura agevolata, con conseguente estinzione parziale del giudizio limitatamente ad essi.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di uno dei soci e, limitatamente a un avviso personale dell'altro socio, per intervenuta definizione agevolata regolarmente documentata. Per il resto ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché renda una motivazione congrua e si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità soggettiva dell'ente ricorrente e della definizione agevolata parziale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza è deducibile in cassazione quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria/apparente da non consentire di individuare la ratio decidendi.
richiamato come parametro violato nella censura di motivazione, ma non autonomamente decisivo nella decisione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone che la sentenza contenga una motivazione idonea a rendere comprensibile la decisione; la sua violazione determina nullità della sentenza.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e non apparente.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
le movimentazioni bancarie non giustificate, anche su conti di terzi riconducibili al contribuente, possono essere imputate a reddito; spetta al contribuente dimostrarne l'irrilevanza fiscale.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633
richiamato per la presunzione fiscale relativa alle movimentazioni bancarie in materia IVA.
richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di indagini bancarie: il contribuente deve fornire la prova contraria.
art. 1, commi 186-203, legge 29 dicembre 2022, n. 197
la regolare definizione agevolata delle controversie comporta l'estinzione del processo per gli atti definibili, con spese a carico di chi le ha anticipate.
art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
"le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
individua gli adempimenti necessari per ottenere la sospensione del processo in pendenza di definizione agevolata.
art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197
"nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
prevede l'estinzione del giudizio quando la domanda di definizione e il pagamento siano regolarmente depositati.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente e quindi nulla quando si risolve in affermazioni generiche, non ancorate ai fatti di causa e non idonee a far comprendere quale sia stata la ratio decidendi.
- Nelle controversie fondate su indagini bancarie, le movimentazioni su conti del contribuente o di terzi a lui riconducibili possono costituire base dell'accertamento, e la relativa presunzione legale opera senza necessità dei requisiti propri delle presunzioni semplici.
- In tema di indagini bancarie, spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica e analitica della irrilevanza fiscale delle singole movimentazioni contestate, dimostrando che ne ha tenuto conto nella base imponibile o che esse sono estranee alla produzione del reddito.
- La definizione agevolata delle liti fiscali determina l'estinzione del processo per gli atti per i quali la domanda sia regolarmente presentata e il pagamento dovuto sia stato effettuato nei termini previsti.
- Quando l'accoglimento del ricorso per cassazione dipende da un vizio di motivazione apparente, gli ulteriori motivi sulla corretta applicazione delle presunzioni o dell'onere della prova restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22568/2024 del 09/08/2024
- ordinanza_civile · 9 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22569/2024 del 09/08/2024
- ordinanza_civile · 9 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22575/2024 del 09/08/2024
- ordinanza_civile · 9 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22579/2024 del 09/08/2024
- ordinanza_civile · 9 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22580/2024 del 09/08/2024
- ordinanza_civile · 9 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22581/2024 del 09/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →