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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10786/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (aggiudicatario)

La controversia

Una persona aveva agito per il risarcimento dei danni asseritamente arrecati a un immobile acquistato come aggiudicataria in una procedura esecutiva immobiliare promossa contro il precedente proprietario. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo raggiunta solo prova parziale dei danni e liquidandoli equitativamente all'attualità. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 1490, 1494 e 2922 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che nella vendita forzata non sarebbe applicabile la garanzia per vizi e che non era stato allegato né provato che il bene fosse radicalmente diverso o del tutto inservibile; 2) violazione degli artt. 2043, 2056, 2727, 2729, 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., lamentando che i danni erano stati contestati nell'an e nel quantum e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le prove, attribuendo indebito rilievo alla consulenza tecnica di parte; 3) violazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c., deducendo l'illogicità della liquidazione equitativa dei danni senza adeguata dimostrazione e senza consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato d'ufficio che il ricorso era improcedibile. Il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata telematicamente il giorno stesso della pubblicazione; il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine breve decorrente da tale notificazione. In base a ciò, la parte ricorrente avrebbe dovuto depositare nei termini la copia autentica della sentenza con la relata di notifica, ovvero i messaggi PEC di spedizione e ricezione, e tale omissione non poteva essere sanata con produzione tardiva. Non essendovi difese della parte intimata, la Corte non ha provveduto sulle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della garanzia per vizi nella vendita forzata; la Corte non ne esamina il merito per improcedibilità

  • art. 1494 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai rimedi per vizi della cosa venduta; non valutato nel merito

  • art. 2922 c.c.

    richiamato dal ricorrente per negare l'applicabilità della garanzia per vizi nella vendita forzata; non valutato nel merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come vizio di ultrapetizione o omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non valutato nel merito

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma di responsabilità aquiliana; non valutato nel merito

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di criteri di liquidazione del danno; non valutato nel merito

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; non valutato nel merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici; non valutato nel merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; non valutato nel merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sul principio di disponibilità e valutazione della prova; non valutato nel merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla valutazione delle prove; non valutato nel merito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla motivazione della sentenza; non valutato nel merito

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione equitativa del danno; non valutato nel merito

  • art. 369 c.p.c.

    la Corte afferma che, se il ricorrente dichiara notificata la sentenza impugnata, deve depositarne nei termini la copia con relata di notifica o i messaggi PEC, pena improcedibilità

  • art. 372 c.p.c.

    la Corte esclude che l'omissione del deposito possa essere sanata con una successiva produzione tardiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Se il ricorrente dichiara nel ricorso per cassazione che la sentenza impugnata è stata notificata, tale dichiarazione integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e vincola la parte alla relativa conseguenza processuale.
  • Quando si deduce che la sentenza è stata notificata, il ricorrente ha l'onere di depositare entro il termine dell'art. 369 c.p.c. la copia autentica della sentenza con la relata di notifica, oppure, in caso di PEC, i messaggi di spedizione e ricezione.
  • L'omesso deposito della sentenza notificata, in presenza di dichiarazione di avvenuta notificazione, determina improcedibilità del ricorso e non è sanabile con una successiva produzione ex art. 372 c.p.c.
  • Il controllo sulla tempestività e sulla procedibilità del ricorso, in relazione alla notificazione della sentenza impugnata, è rilevabile d'ufficio perché attiene a un profilo di ordine pubblico processuale.
  • Quando il ricorso è improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e non provvede sulle spese se la parte intimata non ha svolto difese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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