Cassazione Civile, Ordinanza n. 26881/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Tre utenti del servizio idrico integrato convenivano in giudizio il gestore del servizio, deducendo l’erogazione di acqua non conforme ai requisiti di potabilità per eccesso di arsenico e/o fluoruri e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre all’accertamento del diritto a pagare soltanto il 50% del canone fino alla fornitura di acqua potabile. Il gestore, a sua volta, chiamava in causa la Regione Lazio e l’Autorità d’ambito chiedendo manleva. Il giudice di merito aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda degli utenti, ma aveva escluso la giurisdizione ordinaria sulla domanda di manleva verso la Regione. Con il ricorso per cassazione il gestore deduceva: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda degli utenti, sostenendo che si trattasse in sostanza di riduzione di una tariffa stabilita in sede amministrativa e dunque di questione devoluta al giudice amministrativo; 2) violazione della normativa di settore ambientale e sanitaria e dell’art. 1218 c.c. per avere il Tribunale escluso la giurisdizione ordinaria sulla domanda di manleva, ritenendo il rapporto con la Regione di natura amministrativa; 3) omesso esame della normativa e dei documenti che, secondo il ricorrente, dimostravano il ruolo decisivo della Regione nella gestione emergenziale del servizio e l’impossibilità per il gestore di intervenire sulla qualità dell’acqua.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda degli utenti, perché la controversia riguarda un rapporto individuale di utenza e un inadempimento contrattuale del gestore, non l’impugnazione di un atto amministrativo o l’esercizio di poteri autoritativi della P.A. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che anche la domanda di manleva verso la Regione rientri nella giurisdizione ordinaria quale domanda accessoria e riflesso della domanda principale proposta dagli utenti. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Viterbo in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
norma richiamata a sostegno della censura di difetto di giurisdizione
norma richiamata per dedurre violazione di legge
norma richiamata per omesso esame di fatto decisivo
artt. 141 e ss. d.lgs. 152/2006
richiamati dal ricorrente come disciplina di settore del servizio idrico e degli obblighi relativi
artt. 9, 12 e 13 d.lgs. 31/2001
richiamati quale normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e sui limiti di potabilità
richiamata dal ricorrente come base normativa di settore
richiamato come parametro della responsabilità contrattuale del gestore
art. 9, Direttiva CEE 3 novembre 1998, n. 83
richiamata dalla Corte come norma sovranazionale sui livelli di potabilità
art. 13, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31
richiamato dalla Corte come attuazione interna della disciplina comunitaria sulla qualità dell’acqua
art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
richiamato in relazione al regime della giurisdizione esclusiva nei pubblici servizi, poi ridisegnato dalla giurisprudenza costituzionale
Massime di principio
- Quando l’utente del servizio idrico deduce l’erogazione di acqua non conforme ai limiti di potabilità e chiede riduzione del corrispettivo e risarcimento del danno, la controversia riguarda un rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale: se la domanda mira a far valere l’inadempimento del gestore nel rapporto privatistico con l’utenza, non assume rilievo la mera presenza di atti o presupposti amministrativi di organizzazione del servizio.
- La domanda di garanzia o manleva proposta dal gestore nei confronti dell’ente pubblico sovraordinato segue la giurisdizione della domanda principale quando costituisce un riflesso della pretesa risarcitoria dell’utente.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei pubblici servizi richiede che la controversia ineriscа a una situazione di potere della pubblica amministrazione; non ricorre quando la lite attiene a rapporti individuali di utenza e all’adempimento di obbligazioni del gestore.
- L’eventuale contestazione della tariffa non va confusa con l’impugnazione di un atto autoritativo quando la domanda sia sostanzialmente diretta alla riduzione del prezzo per un servizio non esattamente eseguito e al risarcimento del danno subito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26865/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26866/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26867/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26868/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26869/2023 del 20/09/2023
- ordinanza_civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26872/2023 del 20/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →