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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20063/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del rimborso IVA chiesto dalla procedura fallimentare per euro 32.744,00, credito indicato nella dichiarazione IVA e nel modello IVA VR/2007. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del fallimento; in appello la decisione era stata confermata, ritenendosi che il credito fosse sussistente e che il diniego fosse illegittimo. La Commissione tributaria regionale aveva inoltre ritenuto inammissibili, perché nuove in appello, le contestazioni dell’Ufficio sulla prova del credito. L’Agenzia ricorre per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992, 2697 c.c. e art. 10 L. 212/2000, sostenendo che il contribuente che chiede il rimborso IVA deve provare il fatto costitutivo del credito e che la contestazione dell’Ufficio non era soggetta a preclusione; (2) nullità della sentenza per errata applicazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, poiché la CTR avrebbe qualificato come nuova eccezione una mera difesa dell’Amministrazione; (3) violazione dell’art. 23 d.lgs. 427/1997, dell’art. 69 R.D. 2440/1923 e dell’art. 56 l.fall., sostenendo che il credito IVA era compensabile con il debito erariale iscritto a ruolo, poiché entrambi riferibili a rapporti sorti prima del fallimento, e che la CTR aveva dato rilievo erroneamente alla data di richiesta del rimborso e alla notifica della cartella, anziché al fatto genetico dell’obbligazione; (4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver considerato provato, secondo la ricorrente, che il credito IVA derivasse da un effetto di trascinamento dall’attività del fallito. La procedura fallimentare resiste e difende la correttezza della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la CTR abbia erroneamente trattato come eccezione nuova una mera difesa dell’Ufficio e abbia anche sbagliato nel valutare la compensabilità del credito IVA rispetto al debito erariale, poiché in materia di fallimento conta il fatto genetico dell’obbligazione e non la data della richiesta di rimborso o della notifica della cartella. Il quarto motivo viene assorbito. La sentenza della CTR è quindi cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico, non le mere difese con cui l’Amministrazione contesta la fondatezza della pretesa di rimborso o la qualificazione dei fatti allegati dal contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di rimborso IVA l’onere di provare il credito grava sul contribuente che lo chiede.

  • art. 10 L. 212/2000

    Richiamato nel primo motivo, ma nel testo non emerge una specifica autonoma interpretazione della norma oltre al quadro dell’onere probatorio e dei doveri dell’amministrazione.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    L’Amministrazione, nel giudizio su istanza di rimborso reietta, può articolare difese e controdeduzioni nell’ambito dell’oggetto della controversia.

  • art. 69 R.D. 2440/1923

    Richiamato dall’Agenzia come base della sospensione dei pagamenti e della compensazione con controcrediti dell’Amministrazione.

  • art. 56 l.fall.

    La compensazione nel fallimento è ammessa se il controcredito del fallito è sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, anche se diventa liquido o esigibile successivamente.

  • art. 74-bis d.P.R. 633/1972

    Serve a distinguere la posizione IVA prefallimentare da quella successiva al fallimento, con obbligo del curatore di presentare dichiarazioni distinte.

  • art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972

    La dichiarazione di fallimento è equiparata alla cessazione dell’attività ai fini della richiesta di rimborso del credito IVA.

  • art. 115 c.p.c.

    Motivo assorbito; non viene sviluppata una specifica regula iuris nella decisione finale.

Massime di principio

  • Nel giudizio instaurato contro il diniego di un’istanza di rimborso tributario, il contribuente è l’attore in senso sostanziale e l’Amministrazione può difendersi contestando la sussistenza del credito senza incorrere nel divieto di nuove eccezioni in appello, purché resti nell’oggetto del giudizio.
  • Il divieto di nuove eccezioni ex art. 57 d.lgs. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso tecnico, cioè l’allegazione di fatti nuovi aventi efficacia modificativa o estintiva della pretesa; non vieta le mere difese e contestazioni sulla prova o sulla qualificazione del credito.
  • In tema di rimborso IVA relativo a soggetto fallito, ai fini della compensazione rileva il momento genetico dell’obbligazione tributaria o del controcredito, non la data di presentazione della domanda di rimborso né quella della notifica della cartella successiva al fallimento.
  • La compensazione nel fallimento è consentita quando i reciproci rapporti di credito e debito sono sorti prima della dichiarazione di fallimento, anche se la loro liquidità o esigibilità matura dopo.
  • Le posizioni IVA prefallimentari e postfallimentari sono giuridicamente distinte; la permanenza della stessa partita IVA non elide l’autonomia delle due fasi e non impedisce di considerare il credito ante fallimento come credito della massa solo ai fini della sua gestione secondo la disciplina concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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