Cassazione Civile, Ordinanza n. 31038/2021 del 02/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno 2012, emesso nei confronti di una società. In primo e secondo grado la società ha contestato, tra l'altro, la validità della sottoscrizione dell'atto impositivo, deducendo che non fosse firmato dal direttore provinciale ma da altro soggetto privo di valida delega, e ha inoltre sostenuto che la merce indicata nei documenti di trasporto fosse stata integralmente fatturata, censurando la mancata pronuncia della CTR su tale punto. L'Agenzia delle entrate, a sua volta, ha impugnato la sentenza della CTR lamentando: da un lato, motivazione nulla o apparente, perché la decisione avrebbe accolto un motivo di appello non corrispondente a quello effettivamente esaminato e avrebbe anche indicato in modo non coerente l'ammontare delle movimentazioni bancarie; dall'altro, violazione delle norme sugli accertamenti bancari e sull'onere della prova, assumendo che la CTR avesse erroneamente preteso che fosse l'Ufficio a contestare le giustificazioni fornite dalla contribuente, mentre la prova contraria grava sul contribuente e deve essere analitica per ciascun versamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate e rigettato il secondo; ha rigettato il primo motivo del ricorso della società e accolto il secondo motivo. In relazione al motivo accolto della società, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla delega di firma dell'avviso di accertamento, affermando che in caso di delega di firma a un dipendente non è richiesta una particolare indicazione nominativa o temporale oltre all'ordine di servizio idoneo a individuare il delegato. Ha invece ravvisato nell'omesso esame del motivo di appello relativo alla fatturazione della merce indicata nei DDT un vizio di omessa pronuncia. Quanto ai motivi dell'Agenzia, ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR sulla valutazione delle movimentazioni bancarie e ha confermato il principio per cui, negli accertamenti bancari, la prova contraria grava sul contribuente con dimostrazione analitica delle singole movimentazioni.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente effettuata dal soggetto delegato con delega di firma; non è necessaria, in caso di contestazione, una particolare indicazione nominativa o una specifica determinazione temporale della delega, essendo sufficiente un ordine di servizio idoneo a individuare il delegato.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione idonea a consentire il controllo del percorso logico-giuridico seguito.
Richiamato quale parametro della motivazione della decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, al di sotto del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per le censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per le censure di nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo della società è stato riqualificato come omesso esame di un motivo di appello, con conseguente vizio rilevante in cassazione.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Negli accertamenti bancari l'Ufficio può fondare la pretesa su dati presuntivi, ma il contribuente deve fornire prova contraria analitica per ogni singola movimentazione.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di accertamenti bancari IVA con medesima logica presuntiva e di riparto dell'onere probatorio.
L'onere di provare che i movimenti bancari non siano riferibili a operazioni imponibili grava sul contribuente.
Richiamato per la presunzione legale operante negli accertamenti bancari.
L'omessa pronuncia su un motivo di appello autonomamente apprezzabile integra vizio denunciabile in cassazione.
Massime di principio
- Nella delega di firma per gli avvisi di accertamento, l'atto può essere sottoscritto dal dipendente delegato mediante ordine di servizio; ai fini della validità non è necessario che la delega rechi una motivazione specifica o un dettaglio nominativo ulteriori rispetto all'idonea individuazione del soggetto abilitato.
- La motivazione della sentenza è viziata solo quando risulti meramente apparente o incomprensibile; non basta che la parte reputi sbagliato il ragionamento del giudice di merito, occorrendo che il controllo sul percorso logico sia impossibile.
- L'omessa pronuncia ricorre quando il giudice non esamina un motivo di appello autonomo e specifico, anche se la sentenza affronta altri profili della controversia.
- Negli accertamenti bancari ex artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 opera una presunzione legale a favore dell'Amministrazione: è il contribuente che deve provare, in modo analitico e riferito a ciascuna operazione, che i versamenti o prelevamenti contestati non costituiscono redditi imponibili o siano già stati considerati in dichiarazione.
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