Cassazione Civile, Ordinanza n. 00051/2025 del 02/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo in una procedura fallimentare: il giudice delegato aveva ammesso solo parzialmente il credito iscritto a ruolo, escludendo una rilevante somma per mancata prova della notifica delle cartelle. Il tribunale, invece, aveva accolto l’opposizione dell’agente della riscossione e ammesso il credito anche per la parte esclusa, ritenendo sufficiente, per i crediti previdenziali, la produzione dell’estratto di ruolo e reputando generiche le contestazioni della curatela. Il fallimento ricorrente ha censurato tale decisione con sei motivi: ha dedotto violazione delle norme sul ruolo e sull’insinuazione al passivo, sostenendo che, in presenza di contestazioni del curatore, il creditore dovesse produrre la documentazione giustificativa del credito e non i soli estratti di ruolo; ha lamentato falsa applicazione delle norme sull’onere della prova; ha denunciato omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata prova del credito; ha dedotto nullità del decreto per omesso esame delle eccezioni di carenza probatoria e di inammissibilità della produzione documentale; ha infine censurato la produzione di documenti integrativi oltre i termini decadenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per l’ammissibilità dell’insinuazione dell’agente della riscossione, può bastare l’estratto di ruolo; tuttavia, quando si tratta di crediti previdenziali e vi siano contestazioni, il creditore deve comunque provare l’effettiva esistenza del credito. Nel caso concreto, però, ha ritenuto che le contestazioni della curatela fossero generiche e mirassero solo a pretendere la produzione degli atti prodromici, senza confrontarsi specificamente con gli elementi già ricavabili dagli estratti di ruolo, che indicavano ente, periodo, importi e natura del tributo/contributo. Ha quindi ritenuto infondati i motivi centrali e inammissibili gli altri, osservando che il vizio di omesso esame riguarda fatti storici e non questioni o argomentazioni, e che la decisività delle produzioni documentali ulteriori non era stata dimostrata. Il fallimento è stato condannato alle spese di cassazione e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamati dal ricorrente; la Corte ribadisce che, per l’insinuazione del credito tramite agente della riscossione, può essere sufficiente l’estratto di ruolo, ma nei crediti previdenziali contestati resta fermo l’onere di provare l’esistenza del credito.
È richiamato come norma sull’insinuazione al passivo e sulla documentazione del credito; la Corte non accoglie la tesi secondo cui fosse necessaria prova documentale ulteriore rispetto all’estratto di ruolo in presenza di contestazioni generiche.
È richiamato per l’onere della prova: nei crediti previdenziali contestati grava sul creditore l’onere di dimostrare la concreta esistenza del credito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità del provvedimento per omesso esame di eccezioni è ritenuto insussistente nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame è denunciabile solo per fatti storici controversi e decisivi, non per questioni, eccezioni o argomentazioni.
Richiamato con riferimento alla dedotta tardività della produzione documentale; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di decisività della documentazione.
"le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall'articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario"
Per i crediti previdenziali contestati non opera l’ammissione con riserva; il creditore deve provare l’effettiva esistenza del credito e il giudice fallimentare deve verificarla.
È menzionato insieme all’art. 30 d.l. 78/2010 per affermare che, ai fini dell’insinuazione, non è necessaria la notifica degli atti presupposti se è prodotto l’estratto di ruolo.
Come per l’art. 29 d.l. 78/2010, la Corte richiama la sufficienza dell’estratto di ruolo ai fini della domanda di ammissione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per l’insinuazione al passivo dei crediti iscritti a ruolo da parte dell’agente della riscossione, la produzione dell’estratto di ruolo può essere sufficiente ai fini dell’ammissibilità della domanda, senza necessità della prova della notifica degli atti presupposti.
- Nei crediti previdenziali contestati in sede concorsuale non opera un meccanismo di ammissione con riserva: il creditore resta gravato dall’onere di provare l’effettiva esistenza del credito, e il giudice deve verificare tale effettività.
- La contestazione del curatore deve essere specifica e confrontarsi con gli elementi risultanti dagli estratti di ruolo; una contestazione generica sulla mancanza di prova non impone al creditore un supplemento probatorio indeterminato.
- Il vizio di omesso esame deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici controversi e decisivi, non l’omessa valutazione di eccezioni, deduzioni o argomentazioni processuali.
- Una censura sulla tardività o inammissibilità di produzioni documentali è inammissibile se la documentazione non viene dimostrata come decisiva ai fini della decisione.
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