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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00051/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo in una procedura fallimentare: il giudice delegato aveva ammesso solo parzialmente il credito iscritto a ruolo, escludendo una rilevante somma per mancata prova della notifica delle cartelle. Il tribunale, invece, aveva accolto l’opposizione dell’agente della riscossione e ammesso il credito anche per la parte esclusa, ritenendo sufficiente, per i crediti previdenziali, la produzione dell’estratto di ruolo e reputando generiche le contestazioni della curatela. Il fallimento ricorrente ha censurato tale decisione con sei motivi: ha dedotto violazione delle norme sul ruolo e sull’insinuazione al passivo, sostenendo che, in presenza di contestazioni del curatore, il creditore dovesse produrre la documentazione giustificativa del credito e non i soli estratti di ruolo; ha lamentato falsa applicazione delle norme sull’onere della prova; ha denunciato omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata prova del credito; ha dedotto nullità del decreto per omesso esame delle eccezioni di carenza probatoria e di inammissibilità della produzione documentale; ha infine censurato la produzione di documenti integrativi oltre i termini decadenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per l’ammissibilità dell’insinuazione dell’agente della riscossione, può bastare l’estratto di ruolo; tuttavia, quando si tratta di crediti previdenziali e vi siano contestazioni, il creditore deve comunque provare l’effettiva esistenza del credito. Nel caso concreto, però, ha ritenuto che le contestazioni della curatela fossero generiche e mirassero solo a pretendere la produzione degli atti prodromici, senza confrontarsi specificamente con gli elementi già ricavabili dagli estratti di ruolo, che indicavano ente, periodo, importi e natura del tributo/contributo. Ha quindi ritenuto infondati i motivi centrali e inammissibili gli altri, osservando che il vizio di omesso esame riguarda fatti storici e non questioni o argomentazioni, e che la decisività delle produzioni documentali ulteriori non era stata dimostrata. Il fallimento è stato condannato alle spese di cassazione e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 87 e 88 d.P.R. 602/1973

    Richiamati dal ricorrente; la Corte ribadisce che, per l’insinuazione del credito tramite agente della riscossione, può essere sufficiente l’estratto di ruolo, ma nei crediti previdenziali contestati resta fermo l’onere di provare l’esistenza del credito.

  • art. 93 l. fall.

    È richiamato come norma sull’insinuazione al passivo e sulla documentazione del credito; la Corte non accoglie la tesi secondo cui fosse necessaria prova documentale ulteriore rispetto all’estratto di ruolo in presenza di contestazioni generiche.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per l’onere della prova: nei crediti previdenziali contestati grava sul creditore l’onere di dimostrare la concreta esistenza del credito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità del provvedimento per omesso esame di eccezioni è ritenuto insussistente nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame è denunciabile solo per fatti storici controversi e decisivi, non per questioni, eccezioni o argomentazioni.

  • art. 99 l. fall.

    Richiamato con riferimento alla dedotta tardività della produzione documentale; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di decisività della documentazione.

  • art. 31 d.lgs. 46/1999

    "le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall'articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario"

    Per i crediti previdenziali contestati non opera l’ammissione con riserva; il creditore deve provare l’effettiva esistenza del credito e il giudice fallimentare deve verificarla.

  • art. 29 d.l. 78/2010

    È menzionato insieme all’art. 30 d.l. 78/2010 per affermare che, ai fini dell’insinuazione, non è necessaria la notifica degli atti presupposti se è prodotto l’estratto di ruolo.

  • art. 30 d.l. 78/2010

    Come per l’art. 29 d.l. 78/2010, la Corte richiama la sufficienza dell’estratto di ruolo ai fini della domanda di ammissione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per l’insinuazione al passivo dei crediti iscritti a ruolo da parte dell’agente della riscossione, la produzione dell’estratto di ruolo può essere sufficiente ai fini dell’ammissibilità della domanda, senza necessità della prova della notifica degli atti presupposti.
  • Nei crediti previdenziali contestati in sede concorsuale non opera un meccanismo di ammissione con riserva: il creditore resta gravato dall’onere di provare l’effettiva esistenza del credito, e il giudice deve verificare tale effettività.
  • La contestazione del curatore deve essere specifica e confrontarsi con gli elementi risultanti dagli estratti di ruolo; una contestazione generica sulla mancanza di prova non impone al creditore un supplemento probatorio indeterminato.
  • Il vizio di omesso esame deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici controversi e decisivi, non l’omessa valutazione di eccezioni, deduzioni o argomentazioni processuali.
  • Una censura sulla tardività o inammissibilità di produzioni documentali è inammissibile se la documentazione non viene dimostrata come decisiva ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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