Cassazione Civile, Ordinanza n. 12632/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo che recava l'enunciazione di un diverso atto intercorso tra le stesse parti, qualificato dall'Ufficio come contratto di fornitura d'opera. La società contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo: 1) la nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia e difetto di motivazione; 2) la violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, perché il decreto ingiuntivo non sarebbe stato allegato; 3) l'erroneità della tassazione per enunciazione, con rischio di duplicazione del tributo e con possibile violazione del principio di alternatività IVA/registro; 4) la violazione delle regole sull'onere della prova e sul prudente apprezzamento delle prove, assumendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato l'esistenza dell'atto enunciato e che il giudice avesse invertito l'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza regionale non fosse affetta da motivazione apparente né da omessa pronuncia, poiché la decisione d'appello conteneva una motivazione sufficiente e incompatibile con le censure della contribuente. Ha inoltre affermato che, per l'avviso di liquidazione relativo a un atto giudiziario, non è necessaria l'allegazione dell'atto tassato se l'atto contiene gli elementi essenziali per comprendere la pretesa fiscale. Quanto alla tassazione per enunciazione, il ricorso è stato ritenuto aspecifico e non autosufficiente, non avendo chiarito il contenuto dell'atto enunciato né le ragioni per cui la qualificazione giuridica sarebbe stata errata; la Corte ha anche ribadito che gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso sono tassabili per la sola enunciazione. Infine, è stata esclusa ogni violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., poiché il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova ma aveva semplicemente ritenuto raggiunta la prova dell'enunciazione, con conseguente necessità di una confutazione probatoria da parte della contribuente. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Delimita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama i limiti del sindacato sulla motivazione e i requisiti di specificità delle censure.
La censura di omessa pronuncia non è fondata quando la decisione contiene una statuizione implicita incompatibile con la domanda o eccezione di parte.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
La sentenza tributaria deve essere motivata; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo serve a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa senza ricerche ulteriori, ma non impone l'allegazione di documenti già conosciuti o conoscibili se i dati forniti rendono intellegibile la pretesa.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis
È richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'avviso di liquidazione; la Corte ritiene sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 54, comma 5
L'avviso di liquidazione emesso per atto giudiziario deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, comma 1
La Corte ribadisce che gli atti soggetti a registrazione anche in caso d'uso possono essere tassati sulla sola enunciazione.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 6
La mera enunciazione di un atto soggetto a registrazione in caso d'uso non equivale, di per sé, a uso dell'atto.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, comma 1
Il principio di alternatività IVA/registro opera correttamente quando l'imposta di registro viene applicata in misura fissa, come nel caso esaminato.
La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi.
La violazione si configura solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo la struttura della fattispecie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non essendo sufficiente il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la sentenza impugnata contiene una decisione incompatibile con la domanda o l'eccezione proposta, poiché tale incompatibilità integra una statuizione implicita di rigetto.
- In tema di avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo ad atti giudiziari, l'atto è sufficientemente motivato se indica gli elementi essenziali della pretesa fiscale; l'allegazione dell'atto tassato non è necessaria quando il contribuente sia già in grado di comprendere la base imponibile e i criteri di calcolo.
- La tassazione per enunciazione può operare anche con riferimento ad atti soggetti a registrazione in caso d'uso, perché la mera enunciazione è sufficiente a far emergere il presupposto impositivo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: errata distribuzione dell'onere della prova o utilizzazione di prove non dedotte dalle parti; non basta contestare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
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