Cassazione Civile, Ordinanza n. 14800/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi, valorizzando il sopravvenire in corso di causa della pertinente giurisprudenza di legittimità sul punto.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione l'imposta di bollo ritenuta dovuta per la nota di trascrizione di un atto di compravendita immobiliare contenente accettazione tacita di eredità. In primo grado l'impugnazione del contribuente era stata respinta, mentre in appello la Commissione tributaria regionale ha accolto il gravame. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle norme sull'esenzione prevista per gli atti di trasferimento immobiliare e per gli atti e formalità direttamente conseguenti, sostenendo che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità è atto autonomo, distinto dall'atto traslativo, e quindi non rientra nell'ambito dell'agevolazione/esenzione fiscale invocata dal contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente il sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge, che è il vizio denunciato dall'Agenzia.
d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3
L'esenzione agevolativa riguarda gli atti di trasferimento indicati nei commi precedenti e gli atti/formalità direttamente conseguenti; non si estende alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità.
d.p.r. n. 642 del 1972, art. 1, comma 1-bis
Norma richiamata in relazione alla disciplina dell'imposta di bollo sulla nota di trascrizione.
d.p.r. n. 642 del 1972, art. 3, comma 2, Tariffa allegata
Richiamato quale base del prelievo per gli atti/formalità soggetti a imposta di bollo.
d.p.r. n. 642 del 1972, art. 3, comma 2-bis, Tariffa allegata
La nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità è soggetta all'imposta fissa prevista da tale disposizione.
L'accettazione tacita di eredità si desume dal compimento di un atto che presuppone la qualità di erede.
La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità è autonoma formalità immobiliare che può essere eseguita in relazione all'atto dispositivo.
La trascrizione dell'accettazione tacita risponde alla finalità di assicurare la continuità delle trascrizioni.
Norma richiamata nel motivo di ricorso tra quelle asseritamente violate.
d.lgs. n. 347 del 1990, art. 1
Richiamato quale base dell'imposta ipotecaria collegata alla trascrizione.
d.lgs. n. 347 del 1990, art. 5 della tariffa allegata
L'imposta ipotecaria è dovuta in relazione alla trascrizione degli atti indicati dal codice civile, inclusa quella ex art. 2648 c.c.
d.lgs. n. 347 del 1990, art. 19
La tassa ipotecaria è dovuta per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione.
Tabella A), Titolo III, allegata al d.l. n. 553 del 1954 conv. in l. n. 869 del 1954
Richiamata per l'individuazione dei tributi speciali catastali.
d.l. n. 104 del 2013, art. 26, comma 1, conv. in l. n. 128 del 2013
Ha ridisegnato l'assetto dell'esenzione previsto dal d.lgs. n. 23 del 2011, prevedendo per gli atti traslativi imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Massime di principio
- Le norme agevolative o esentative in materia tributaria hanno carattere eccezionale e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore, salvo che la ratio del beneficio imponga inevitabilmente tale estensione.
- Quando la legge collega l'esenzione agli "atti e formalità direttamente conseguenti" a un atto principale, il beneficio non si applica agli adempimenti che abbiano solo un nesso occasionale con l'atto traslativo o che rispondano a un autonomo presupposto impositivo.
- La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità è formalità autonoma rispetto all'atto di compravendita cui accede e non si confonde con il trasferimento immobiliare che ne costituisce il contesto occasionale.
- In materia di accettazione tacita di eredità, il rilievo dell'atto discende dal comportamento inequivoco del chiamato e dalla sua qualità di erede, ma la formalità della trascrizione resta distinta e produce effetti propri sul piano della continuità delle trascrizioni e del prelievo tributario connesso.
- Se la questione è di pura interpretazione normativa e la soluzione è ormai consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
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