Cassazione Civile, Ordinanza n. 14915/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo inammissibili le censure perché non colpivano entrambe le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, con distrazione al difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'ente locale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente in materia di avviso di accertamento IMU 2013. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione a mezzo PEC e dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello non dovesse ritenersi inammissibile solo perché notificato da un indirizzo PEC non censito in pubblici elenchi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice di appello trascurato le censure rivolte alla sentenza di primo grado; 3) nullità della sentenza per omessa motivazione, perché la CTR si sarebbe limitata a dichiarare l'inammissibilità della notificazione dell'appello. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi: da un lato l'inesistenza della notifica dell'appello per mancato inserimento dell'indirizzo PEC in un registro a rilevanza pubblica, dall'altro il mancato deposito della prova della regolare notificazione dell'atto alla controparte, con carenza della ricevuta di accettazione e di consegna. Poiché il ricorso non censurava anche questa seconda autonoma ragione di inammissibilità, è stato ritenuto inammissibile sotto il profilo dell'ammissibilità delle censure.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3), 4) e 5)
Viene richiamato come base dei motivi di ricorso, ma le censure sono ritenute inammissibili perché non investono entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 3-bis L. 11 gennaio 1994, n. 53
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione a mezzo PEC.
art. 16-ter D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
Richiamato dalla ricorrente come norma relativa ai registri/elenchi utilizzabili per la notificazione telematica.
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte lo richiama per affermare che la mancata prova del deposito dell'atto notificato e della relativa prova di notifica comporta inammissibilità del ricorso/appello nel processo tributario, rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla costituzione del resistente.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per affermare l'applicabilità al giudizio di impugnazione della disciplina del deposito e della sanzione di inammissibilità prevista per il ricorso tributario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una sentenza è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes: l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibili le doglianze, per difetto di interesse.
- Nel processo tributario, la mancata prova del corretto perfezionamento della notificazione dell'atto di appello e il mancato deposito della documentazione attestante la notifica possono comportare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992, applicabile anche al giudizio di impugnazione tramite il rinvio dell'art. 53 dello stesso decreto.
- Le censure di violazione di legge, omesso esame di un fatto decisivo e nullità per motivazione apparente non sono ammissibili se non si confrontano con tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La costituzione della controparte resistente non sana, nel processo tributario, il difetto di deposito dell'atto notificato e della prova della notificazione quando la legge prevede espressamente l'inammissibilità del gravame.
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