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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16045/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, titolare di una tabaccheria, ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 con cui l'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione maggiori aggi percepiti da concessionari/società del settore dei giochi e delle lotterie, rideterminando il reddito imponibile e recuperando anche minori costi indicati come somme sottratte con furto. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso solo sulla deduzione dei costi per euro 19.000, confermando il resto; in appello la CTR aveva confermato la decisione ritenendo, da un lato, non applicabile alla categoria dei commercianti al dettaglio di generi di monopolio il termine di decadenza abbreviato previsto dal regime premiale dell'art. 10 d.l. 201/2011, e dall'altro che l'avviso fosse sufficientemente motivato. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 10, comma 9, d.l. 201/2011, sostenendo che il provvedimento direttoriale non poteva escludere categorie non menzionate dalla legge e che il termine di accertamento avrebbe dovuto essere ridotto di un anno; 2) violazione delle regole sulla motivazione per relationem e vizio di motivazione, lamentando la mancata allegazione agli atti richiamati nell'avviso e l'apparente contraddittorietà/inattendibilità dei dati riportati nell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'esclusione della categoria dei commercianti al dettaglio di generi di monopolio dal beneficio della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento. Ha invece accolto il secondo motivo per quanto di ragione, rilevando che la CTR aveva motivato in modo generico e non analitico sulla sufficienza della motivazione per relationem dell'avviso, senza confrontarsi adeguatamente con la specifica censura del contribuente circa la mancata allegazione e l'asserita inattendibilità dei dati richiamati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 d.l. 201/2011

    comma 1, lettera e); comma 9; comma 12

    Il beneficio premiale della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento opera nei limiti stabiliti dalla disciplina e non si estende alla categoria dei commercianti al dettaglio di generi di monopolio, poiché la differenziazione dei termini di accesso è rimessa al provvedimento direttoriale previsto dalla legge.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    È il termine ordinario di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette, rispetto al quale il regime premiale può incidere riducendolo di un anno solo per i contribuenti ammessi.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    È il termine ordinario di decadenza per l'accertamento IVA, richiamato dal regime premiale per la riduzione di un anno per le categorie ammesse.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Se l'atto impositivo richiama altri atti o documenti, questi devono essere allegati quando non siano già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente; l'allegazione o la riproduzione del contenuto essenziale serve a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e non è necessaria solo per atti già noti al contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il primo motivo è stato veicolato come denuncia di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura sul difetto di motivazione è stata scrutinata come vizio della motivazione della sentenza impugnata, ravvisato nella motivazione generica e non analitica della CTR.

Massime di principio

  • Quando una disposizione di legge rimette a un provvedimento amministrativo la differenziazione dei termini di accesso a un regime agevolativo o premiale, l'esclusione di una specifica categoria non contrasta con la legge se il decreto attuativo opera entro la delega ricevuta.
  • La riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento tributario prevista da un regime premiale non è automatica né generalizzabile a categorie non espressamente incluse nel provvedimento di attuazione.
  • In tema di motivazione per relationem degli atti impositivi, l'Amministrazione deve allegare gli atti richiamati solo se non risultino già conosciuti dal contribuente; in alternativa è sufficiente riprodurne il contenuto essenziale nell'avviso.
  • Il giudice di merito deve confrontarsi in modo specifico con le censure del contribuente sull'effettiva conoscenza degli atti richiamati e sulla coerenza interna dei dati esposti nell'avviso; una motivazione meramente assertiva è insufficiente.
  • La validità della motivazione dell'avviso di accertamento va valutata anche in relazione alla concreta intelligibilità dei dati richiamati e alla possibilità per il contribuente di esercitare immediatamente il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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