Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39673/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori imposte IRES, IVA e IRAP sulla base di accertamenti bancari e di una ricostruzione analitico-induttiva del reddito. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo giustificati alcuni versamenti non documentati ma illegittimo il recupero di euro 16.700,00 relativi a prelievi mediante assegni "a me medesimo" e successivi versamenti in contanti su altro conto. La CTR, investita dell'appello dell'Agenzia, aveva confermato la decisione limitandosi a ribadire che quelle operazioni erano meri trasferimenti di denaro privi di rilevanza fiscale. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, nullità della sentenza per motivazione solo apparente o comunque carente, perché la CTR non aveva esaminato le censure dell'appello e aveva riprodotto la motivazione di primo grado; con un secondo motivo lamentava violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sull'uso delle presunzioni, per l'omesso esame degli indici presuntivi valorizzati dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che la CTR aveva reso una motivazione meramente sovrapponibile a quella della sentenza di primo grado, senza rispondere ai motivi di appello e senza spiegare l'iter logico seguito, integrando così un'anomalia motivazionale traducibile in nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla quando il giudice di appello si limiti a riprodurre la motivazione della decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi specificamente dedotti con l'atto di appello.
  • La motivazione meramente apparente ricorre quando la decisione non rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non consente di verificare su quali ragioni e prove la pronuncia si fondi.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'omologo art. 36 d.lgs. 546/1992.
  • Quando il motivo di appello investe la reale portata degli indici presuntivi posti a base dell'accertamento, il giudice di secondo grado deve rispondere in modo specifico alle censure, non essendo sufficiente una conferma apodittica della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.