Cassazione Civile, Ordinanza n. 39673/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori imposte IRES, IVA e IRAP sulla base di accertamenti bancari e di una ricostruzione analitico-induttiva del reddito. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo giustificati alcuni versamenti non documentati ma illegittimo il recupero di euro 16.700,00 relativi a prelievi mediante assegni "a me medesimo" e successivi versamenti in contanti su altro conto. La CTR, investita dell'appello dell'Agenzia, aveva confermato la decisione limitandosi a ribadire che quelle operazioni erano meri trasferimenti di denaro privi di rilevanza fiscale. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, nullità della sentenza per motivazione solo apparente o comunque carente, perché la CTR non aveva esaminato le censure dell'appello e aveva riprodotto la motivazione di primo grado; con un secondo motivo lamentava violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sull'uso delle presunzioni, per l'omesso esame degli indici presuntivi valorizzati dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che la CTR aveva reso una motivazione meramente sovrapponibile a quella della sentenza di primo grado, senza rispondere ai motivi di appello e senza spiegare l'iter logico seguito, integrando così un'anomalia motivazionale traducibile in nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come norma formale di deduzione del vizio di legge nei motivi di ricorso, ma il nucleo decisorio ha riguardato la nullità per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per ricondurre la carenza assoluta o apparente di motivazione alla nullità della sentenza
la motivazione deve esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione; la sua mancanza o apparenza determina nullità
richiamato tra le norme sulla motivazione della sentenza
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario impone l'indicazione dei motivi in fatto e diritto della decisione; la loro omissione integra nullità
art. 11 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio decidendi
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo contestato dall'Ufficio
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base normativa dell'accertamento IVA fondato su presunzioni
richiamato insieme alle norme sulle presunzioni e sull'onere probatorio nel motivo di ricorso
richiamato in tema di presunzioni semplici poste a fondamento dell'accertamento
richiamato in tema di presunzioni semplici e loro gravità, precisione e concordanza
menzionato per il procedimento in camera di consiglio e la proposta del relatore
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla quando il giudice di appello si limiti a riprodurre la motivazione della decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi specificamente dedotti con l'atto di appello.
- La motivazione meramente apparente ricorre quando la decisione non rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non consente di verificare su quali ragioni e prove la pronuncia si fondi.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'omologo art. 36 d.lgs. 546/1992.
- Quando il motivo di appello investe la reale portata degli indici presuntivi posti a base dell'accertamento, il giudice di secondo grado deve rispondere in modo specifico alle censure, non essendo sufficiente una conferma apodittica della sentenza impugnata.
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