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Sentenza

Sentenza del 09/07/2024 n. 18807 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava accertamenti relativi al 2011: alla Eurometal S.r.l. erano contestati acquisti di materiale ferroso fatturati da fornitori ritenuti fittizi, con conseguenti maggiori imposte IRES, IRAP e IVA e sanzioni IVA; al socio A.A. era contestato il maggior reddito da capitale conseguente. I ricorrenti censuravano, in primo luogo, la dichiarazione di novità dell’eccezione di decadenza dell’Ufficio e l’applicazione del raddoppio dei termini, sostenendo di aver potuto documentare solo successivamente l’assenza di un procedimento penale e lamentando che non fosse stata provata la presentazione della denuncia prima della scadenza dei termini. Contestavano inoltre la motivazione della CTR sul rilievo penale e l’accertamento delle operazioni inesistenti, sostenendo che derivasse da una vietata doppia presunzione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la decadenza dell’Ufficio è un’eccezione in senso proprio, da sollevare nel ricorso introduttivo, e che i ricorrenti avrebbero potuto farlo già allora, poiché l’avviso spiegava il ricorso al raddoppio dei termini; il primo motivo è quindi infondato e il secondo e il terzo sono rimasti assorbiti. Ha respinto anche il quarto motivo: non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado e, nel caso concreto, la CTR aveva valutato congiuntamente le dichiarazioni dei presunti fornitori e i sopralluoghi della Guardia di finanza, traendone elementi gravi, precisi e concordanti sull’assenza di capacità organizzative e operative compatibili con i traffici fatturati. Restano dunque ferme le decisioni della CTP di Napoli, che aveva respinto i ricorsi, e della CTR della Campania, che aveva rigettato gli appelli riuniti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.650 euro, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, previsto all' art. 57 , comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 , concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese

    In appello non si possono introdurre per la prima volta eccezioni in senso proprio, comprese quelle relative a vizi dell’atto o a fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa. Restano invece deducibili le mere difese e le contestazioni dei fatti costitutivi.

  • Artt. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

    si era giustificata l'emissione dell'atto oltre i termini perché il PVC conteneva, per l'anno 2011, violazioni che comportavano l'obbligo di denuncia ai sensi dell' art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 consistente nella presentazione di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con la conseguenza che era applicabile la normativa sul raddoppio dei termini ordinari di decadenza ai sensi degli artt. 43 comma 3 D.P.R. n. 600/1973 e 57 comma 3 D.P.R. n. 633/1972 .

    Le disposizioni disciplinano il raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti in presenza delle violazioni penalmente rilevanti indicate nel provvedimento. In questa causa, però, la Cassazione non ha deciso nel merito se ne ricorressero i presupposti, perché l’eccezione di decadenza era stata proposta tardivamente.

  • Art. 2729 c.c.

    il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell' art. 2729 cod. civ., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea - in quanto, a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto

    Non è vietato in assoluto fondare una presunzione su un fatto a sua volta accertato per presunzioni. È necessario che ogni passaggio inferenziale sia adeguatamente valutato e che gli elementi siano gravi, precisi e concordanti.

  • Art. 54 D.P.R. n. 633/1972

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti contro la ricostruzione presuntiva dell’Ufficio; la Cassazione ha respinto la censura, ritenendo legittima la valutazione degli elementi raccolti secondo le regole della prova presuntiva.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13.

    In seguito al rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • L’eccezione di decadenza dell’Amministrazione tributaria, essendo un’eccezione in senso proprio, va formulata già nel ricorso introduttivo contro l’atto; non può essere proposta per la prima volta in appello. La disponibilità solo successiva di un documento non rende automaticamente nuova eccezione ammissibile, se i presupposti della contestazione erano già ricavabili dall’atto impugnato.
  • La Cassazione può dichiarare assorbite le censure sul merito del raddoppio dei termini quando la questione è stata correttamente ritenuta inammissibile perché tardiva; in tal caso non stabilisce se, nel merito, il raddoppio fosse legittimo.
  • Non sussiste un divieto generale di presunzioni a catena. Una sequenza di inferenze può essere utilizzata, purché ogni passaggio sia ragionevole e sostenuto da elementi valutati secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
  • Nel contestare fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, la valutazione congiunta delle dichiarazioni dei fornitori e dei riscontri svolti presso i loro luoghi o attività può sostenere l’accertamento presuntivo della mancanza di una struttura idonea ai volumi commerciali fatturati.

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