Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28589/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di IVA e IRAP relative all'anno 2002, conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento della cartella, ritenendo illegittima la pretesa per omesso invio dell'avviso bonario. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973, 54-bis d.P.R. 633/1972, 2 d.lgs. 462/1997 e 6, comma 5, Statuto del contribuente, assumendo che la cartella sia legittima anche senza previo avviso bonario, trattandosi di iscrizione a ruolo da controllo automatizzato; 2) violazione dell'art. 2-bis d.l. 203/2005, per avere la CTR ritenuto che l'avviso dovesse essere spedito all'indirizzo postale dell'intermediario anziché trasmesso telematicamente; 3) vizio motivazionale, per non avere la CTR considerato che l'avviso bonario era stato in realtà inviato telematicamente all'intermediario delegato dal contribuente. Il contribuente resiste con controricorso e deduce anche in memoria l'avvenuto quasi totale pagamento delle somme, ma tale profilo non viene accolto come causa di cessazione della materia del contendere per mancanza di prova e perché contestato dall'Ufficio.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Richiama il proprio orientamento secondo cui, in caso di controllo automatizzato ex art. 36-bis, la cartella di pagamento è legittima anche se non preceduta dall'avviso bonario, quando non emergano irregolarità nella dichiarazione e non ricorrano incertezze rilevanti tali da imporre il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, Statuto del contribuente. Perciò la questione della correttezza o meno dell'invio dell'avviso bonario non è decisiva. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi affermati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, la cartella di pagamento può essere emessa a seguito dell'attività di liquidazione automatica dei dati dichiarati.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Disciplina il controllo automatizzato in materia IVA, richiamato per legittimare l'iscrizione a ruolo conseguente alla liquidazione dei dati dichiarati.

  • art. 2 d.lgs. n. 462 del 1997

    Richiamato quale base normativa del procedimento di liquidazione e iscrizione a ruolo conseguente ai controlli automatizzati.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale è richiesto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è imposto in via generalizzata nei controlli automatizzati privi di margini interpretativi.

  • art. 2-bis d.l. n. 203 del 2005

    Norma invocata sul canale di comunicazione dell'avviso bonario all'intermediario, ritenuto dalla ricorrente telematico.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma processuale richiamata a sostegno del dedotto vizio motivazionale sulla prova dell'invio telematico dell'avviso bonario.

  • art. 8 d.l. n. 119 del 2018

    Richiamato solo in relazione al diniego di condono e all'istanza di sollecita fissazione, senza incidenza sul decisum.

Massime di principio

  • In tema di cartella di pagamento conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione, la sua legittimità non dipende necessariamente dalla previa comunicazione dell'avviso bonario, se dall'esame dei dati dichiarativi non emergono irregolarità o incertezze rilevanti.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del contribuente opera soltanto quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non costituisce regola generale per tutti i controlli automatizzati.
  • Quando la questione decisiva è la legittimità della cartella emessa ex art. 36-bis, la corretta o mancata prova dell'invio dell'avviso bonario può risultare non decisiva, se la comunicazione non era giuridicamente necessaria.
  • In cassazione, i motivi che investono insieme più profili strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente quando la loro soluzione dipende dalla medesima questione di diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.