Cassazione Civile, Ordinanza n. 28589/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di IVA e IRAP relative all'anno 2002, conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento della cartella, ritenendo illegittima la pretesa per omesso invio dell'avviso bonario. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973, 54-bis d.P.R. 633/1972, 2 d.lgs. 462/1997 e 6, comma 5, Statuto del contribuente, assumendo che la cartella sia legittima anche senza previo avviso bonario, trattandosi di iscrizione a ruolo da controllo automatizzato; 2) violazione dell'art. 2-bis d.l. 203/2005, per avere la CTR ritenuto che l'avviso dovesse essere spedito all'indirizzo postale dell'intermediario anziché trasmesso telematicamente; 3) vizio motivazionale, per non avere la CTR considerato che l'avviso bonario era stato in realtà inviato telematicamente all'intermediario delegato dal contribuente. Il contribuente resiste con controricorso e deduce anche in memoria l'avvenuto quasi totale pagamento delle somme, ma tale profilo non viene accolto come causa di cessazione della materia del contendere per mancanza di prova e perché contestato dall'Ufficio.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Richiama il proprio orientamento secondo cui, in caso di controllo automatizzato ex art. 36-bis, la cartella di pagamento è legittima anche se non preceduta dall'avviso bonario, quando non emergano irregolarità nella dichiarazione e non ricorrano incertezze rilevanti tali da imporre il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, Statuto del contribuente. Perciò la questione della correttezza o meno dell'invio dell'avviso bonario non è decisiva. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi affermati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, la cartella di pagamento può essere emessa a seguito dell'attività di liquidazione automatica dei dati dichiarati.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina il controllo automatizzato in materia IVA, richiamato per legittimare l'iscrizione a ruolo conseguente alla liquidazione dei dati dichiarati.
Richiamato quale base normativa del procedimento di liquidazione e iscrizione a ruolo conseguente ai controlli automatizzati.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
Il contraddittorio endoprocedimentale è richiesto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è imposto in via generalizzata nei controlli automatizzati privi di margini interpretativi.
art. 2-bis d.l. n. 203 del 2005
Norma invocata sul canale di comunicazione dell'avviso bonario all'intermediario, ritenuto dalla ricorrente telematico.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma processuale richiamata a sostegno del dedotto vizio motivazionale sulla prova dell'invio telematico dell'avviso bonario.
Richiamato solo in relazione al diniego di condono e all'istanza di sollecita fissazione, senza incidenza sul decisum.
Massime di principio
- In tema di cartella di pagamento conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione, la sua legittimità non dipende necessariamente dalla previa comunicazione dell'avviso bonario, se dall'esame dei dati dichiarativi non emergono irregolarità o incertezze rilevanti.
- Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del contribuente opera soltanto quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non costituisce regola generale per tutti i controlli automatizzati.
- Quando la questione decisiva è la legittimità della cartella emessa ex art. 36-bis, la corretta o mancata prova dell'invio dell'avviso bonario può risultare non decisiva, se la comunicazione non era giuridicamente necessaria.
- In cassazione, i motivi che investono insieme più profili strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente quando la loro soluzione dipende dalla medesima questione di diritto.
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