Cassazione Civile, Ordinanza n. 13388/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di un socio accomandante, per redditi di partecipazione imputati ex art. 5 T.U.I.R. in relazione alla quota del 50% detenuta in una società in accomandita semplice per l'anno d'imposta 2004. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, uniformandosi a una precedente decisione resa nei confronti della società. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e nullità della sentenza e del procedimento, sostenendo l'invalidità del giudizio per mancata partecipazione di tutti i soggetti interessati nei giudizi relativi ad accertamenti verso società di persone; con il secondo ha censurato la sentenza per assoluta carenza di motivazione. Nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio ha inoltre chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando che la società e il socio accomandatario avevano definito le rispettive liti e che egli stesso aveva aderito alla rottamazione ter, ma senza produrre la documentazione idonea a provare il perfezionamento della definizione mediante pagamento.
La decisione
La Corte ha rilevato che il giudizio relativo alla società era già stato definito con condono, che il socio accomandatario non era parte di questo giudizio e che, quanto alla pretesa adesione del ricorrente alla rottamazione, mancava la prova documentale del pagamento necessario a perfezionare la fattispecie estintiva. Ha quindi escluso la cessazione della materia del contendere e ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui il meccanismo sanzionatorio opera per l'inammissibilità originaria, non per quella sopravvenuta.
Norme richiamate
norma richiamata per l'imputazione ai soci dei redditi di partecipazione della società di persone
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sul litisconsorzio necessario
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sul litisconsorzio necessario
invocato dal ricorrente per dedurre la nullità del procedimento e della sentenza
invocato dal ricorrente per dedurre la nullità del procedimento e della sentenza
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente in tema di litisconsorzio necessario nel processo tributario
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale di motivazione e giusto processo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato quale vizio processuale dedotto in cassazione
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente nel quadro dei motivi di ricorso per cassazione nel processo tributario
invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente in tema di contenuto della motivazione delle sentenze tributarie
richiamato in relazione alla definizione agevolata della lite
richiamato in relazione alla rottamazione della cartella esattoriale conseguente all'avviso di accertamento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile al caso di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria
richiamato come decreto che ha modificato l'art. 375 c.p.c. e introdotto l'art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta adesione a una definizione agevolata non determina l'estinzione del processo se non è documentato il perfezionamento della procedura, in particolare il pagamento di quanto dovuto quando richiesto dalla disciplina applicabile.
- La carenza sopravvenuta di interesse a impugnare comporta l'inammissibilità del ricorso quando venga meno la utilità concreta della decisione per il ricorrente.
- Il raddoppio del contributo unificato è precluso nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, poiché la funzione dissuasiva della norma riguarda le impugnazioni originariamente inammissibili o pretestuose.
- In tema di contenzioso tributario relativo a società di persone e ai soci, le questioni di litisconsorzio necessario possono essere dedotte come vizio processuale, ma la loro trattazione resta assorbita se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse.
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