Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13388/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di un socio accomandante, per redditi di partecipazione imputati ex art. 5 T.U.I.R. in relazione alla quota del 50% detenuta in una società in accomandita semplice per l'anno d'imposta 2004. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, uniformandosi a una precedente decisione resa nei confronti della società. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e nullità della sentenza e del procedimento, sostenendo l'invalidità del giudizio per mancata partecipazione di tutti i soggetti interessati nei giudizi relativi ad accertamenti verso società di persone; con il secondo ha censurato la sentenza per assoluta carenza di motivazione. Nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio ha inoltre chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando che la società e il socio accomandatario avevano definito le rispettive liti e che egli stesso aveva aderito alla rottamazione ter, ma senza produrre la documentazione idonea a provare il perfezionamento della definizione mediante pagamento.

La decisione

La Corte ha rilevato che il giudizio relativo alla società era già stato definito con condono, che il socio accomandatario non era parte di questo giudizio e che, quanto alla pretesa adesione del ricorrente alla rottamazione, mancava la prova documentale del pagamento necessario a perfezionare la fattispecie estintiva. Ha quindi escluso la cessazione della materia del contendere e ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui il meccanismo sanzionatorio opera per l'inammissibilità originaria, non per quella sopravvenuta.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta adesione a una definizione agevolata non determina l'estinzione del processo se non è documentato il perfezionamento della procedura, in particolare il pagamento di quanto dovuto quando richiesto dalla disciplina applicabile.
  • La carenza sopravvenuta di interesse a impugnare comporta l'inammissibilità del ricorso quando venga meno la utilità concreta della decisione per il ricorrente.
  • Il raddoppio del contributo unificato è precluso nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, poiché la funzione dissuasiva della norma riguarda le impugnazioni originariamente inammissibili o pretestuose.
  • In tema di contenzioso tributario relativo a società di persone e ai soci, le questioni di litisconsorzio necessario possono essere dedotte come vizio processuale, ma la loro trattazione resta assorbita se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.