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Sentenza

Sentenza del 30/12/2024 n. 34906 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al 2007, con cui l’Agenzia aveva disconosciuto ai fini IRES e IRAP i costi fatturati dalla ditta individuale B.B., ritenendo oggettivamente inesistenti le operazioni. La ditta fornitrice non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, pur risultando un fatturato superiore a 1.600.000 euro, non disponeva di dipendenti né di macchinari e aveva registrato costi per soli 500 euro. La società ha contestato in cassazione: (1) la motivazione dell’avviso per relationem e l’insufficienza degli elementi presuntivi; (2) e (3) il mancato esame delle prove e l’inutilizzabilità dei contratti d’appalto privi di data certa; (4) l’asserita decisione sulla non inerenza, anziché sull’inesistenza oggettiva delle operazioni; (5) l’omesso esame della documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’avviso riproduceva il contenuto essenziale degli accertamenti sulla ditta fornitrice, senza che fosse necessario allegare gli atti richiamati. Il secondo e il terzo sono infondati: la CTR aveva considerato le prove e poteva valutarle come insufficienti rispetto agli elementi sull’incapacità operativa del fornitore; i contratti senza data certa non erano automaticamente inutilizzabili, ma non risultavano decisivi per dimostrare l’effettività dei lavori. Il quarto è infondato, perché il riferimento all’inerenza era un richiamo generale e non la ragione della decisione, fondata invece sull’incertezza e indeterminabilità dei costi e sull’inesistenza delle operazioni. Il quinto è inammissibile per la doppia conforme, non avendo la ricorrente dimostrato differenze tra le decisioni di merito. La CTP di Reggio nell’Emilia aveva respinto il ricorso e la CTR dell’Emilia-Romagna aveva confermato; la cassazione ha confermato tale esito. La società è stata condannata alle spese, liquidate in 4.800 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973

    Non vi è quindi un obbligo, per l'Amministrazione finanziaria di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale.

    La motivazione per relationem è legittima se l’avviso riproduce il contenuto essenziale dell’atto non conosciuto o non ricevuto dal contribuente; non è sempre necessario allegare materialmente l’atto richiamato.

  • Art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972

    La mancanza di personale addetto alla produzione di opere edili, la mancata contabilizzazione di quote di ammortamento, relative a macchinari ed attrezzature da parte della Ditta individuale fornitrice, la totale genericità nella descrizione delle prestazioni effettuate e fatturate, che NON consentono di identificare né la qualità né la quantità o natura delle opere edili eseguite in appalto, come prescritto dall' art. 21 del D.P.R. 633/72 , costituiscono elemento di fatto certi, probanti la oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate

    La descrizione delle prestazioni fatturate deve permettere di identificare qualità, quantità e natura delle opere; la sua genericità, valutata insieme all’assenza di mezzi e personale del fornitore, può concorrere a provare l’inesistenza oggettiva delle operazioni.

  • Art. 2704 del codice civile

    La mancanza di data certa dei contratti d’appalto non ne comporta automaticamente l’esclusione come elementi indiziari; il giudice può però ritenerli non decisivi quando non consentono di collegarli ai lavori concretamente eseguiti.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice menziona l’inerenza in un riepilogo generale della disciplina, ma fonda concretamente la decisione su ragioni diverse, quali l’inesistenza delle operazioni e l’incertezza dei costi.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile

    In presenza di decisioni di merito conformi, il motivo per omesso esame non è ammissibile se il ricorrente non dimostra che le due pronunce differiscono nella ricostruzione dei fatti.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Quando il ricorso è respinto e sussistono i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento motivato per relationem può essere valido senza allegare l’intero atto richiamato, se rende conoscibile il contenuto essenziale su cui si fonda la pretesa.
  • L’inesistenza oggettiva delle operazioni può essere provata mediante presunzioni ricavate da elementi convergenti, come l’assenza di personale e attrezzature, costi incompatibili con il fatturato e descrizioni generiche delle prestazioni.
  • Contratti e pagamenti non dimostrano da soli l’effettiva esecuzione delle operazioni: occorrono elementi idonei a collegarli ai lavori, alla loro natura e alla loro concreta realizzazione.
  • La mancanza di data certa non rende automaticamente inutilizzabile un documento, ma può ridurne la capacità dimostrativa e consentire al giudice di considerarlo non decisivo.
  • La selezione e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito; in cassazione non basta proporre una diversa lettura dei documenti se la decisione ha esaminato il materiale e fornito una motivazione.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi, il vizio di omesso esame non può essere denunciato senza dimostrare che le pronunce divergono nella ricostruzione dei fatti.

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