Sentenza del 30/12/2024 n. 1103 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. ------ (ruolo n. 2023/000447) notificata il 23/09/2024 per €163,88 a titolo di quota consortile anno 2019 e accessori. Contestazioni principali: difetto di notifica dell'atto prodromico; carenza del potere di agire del Consorzio per il recupero dei contributi; vizio di motivazione della cartella (mancanza di indicazioni su fondo, interventi svolti, modalità e metodo di calcolo, riferimenti al Piano di classifica e alle fonti normative); mancanza di prova dei presupposti impositivi e del beneficio/conseguente vantaggio per il fondo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per difetto di motivazione della cartella. Ha ritenuto che, non essendovi stato un atto di liquidazione antecedente, la cartella rappresentava il primo e unico atto impositivo e quindi doveva contenere una motivazione completa (ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990). La cartella indicava dati catastali, aliquota e importo ma non esplicitava il metodo di calcolo né richiamava il Piano di classifica e le parti del piano che determinano le aliquote e i criteri di quantificazione del contributo. Per tale carenza è stata dichiarata l'illegittimità e l'annullamento dell'atto impugnato. Le spese di giudizio sono poste a carico del Resistente_1 (liquidate in €233,00); è stata disposta la compensazione delle spese tra ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione, ritenendo tale vizio imputabile all'ente impositore e non al concessionario.
Norme richiamate
art. 7 legge 212/2000
Richiede la motivazione degli atti tributari affinché il contribuente possa conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa e difendersi; la Corte ha applicato questo principio alla cartella quando essa rappresenta il primo atto conoscibile della pretesa.
art. 3 legge 241/1990
Principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; utilizzato per richiedere che la cartella contenga gli elementi essenziali che spiegano la decisione impositiva.
art. 12 c. 3 D.P.R. 602/1973
Riguarda il contenuto del ruolo; la sentenza segnala che il vizio di motivazione attiene al ruolo trasmesso dall'ente impositore e si riverbera nella cartella che lo riproduce.
art. 39 D.lgs. 112/1999
Esclude in generale la responsabilità del concessionario per vizi che attengono al contenuto del ruolo proveniente dall'ente impositore; perciò il concessionario (Agenzia delle Entrate Riscossione) non è considerato causa della lite quando agisce su ruolo formalmente inesatto.
Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722
Giurisprudenza richiamata per il principio che, se la motivazione è data per relationem ad altro atto, la cartella deve indicare tale atto e i relativi estremi; la semplice pubblicazione sul sito non è sufficiente.
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento è il primo e unico atto con cui viene richiesta una somma (nessun atto di liquidazione notificato), essa deve contenere una motivazione completa equivalente a quella di un atto impositivo: descrizione dei presupposti, metodo di calcolo e richiamo preciso agli atti (es. Piano di classifica) che giustificano le aliquote applicate.
- La mancata indicazione del metodo di calcolo e degli atti ai quali si rinvia rende la motivazione incompleta e può determinare l'annullamento della cartella per illegittimità.
- Quando la motivazione è data per relationem, l'atto che richiama deve essere indicato espressamente con gli estremi utili; la sola pubblicazione online non è sufficiente per garantire la conoscibilità da parte del contribuente.
- Il concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) non risponde generalmente dei vizi inerenti al contenuto del ruolo imputabili all'ente impositore; in caso di vizio del ruolo la responsabilità resta in capo all'ente che lo ha emesso e la spesa processuale può essere posta a suo carico, mentre la responsabilità del concessionario può essere esclusa o compensata.
- In difesa di una cartella consortile è cruciale per il contribuente contestare la motivazione e chiedere l'indicazione del criterio di calcolo e delle prestazioni/interventi che giustificano la pretesa; se tali elementi mancano, il ricorso ha buone possibilità di accoglimento.
- È opportuno, prima della riscossione coattiva, verificare la presenza dell'atto prodromico (avviso di liquidazione) e, in sua assenza, contestare immediatamente la motivazione in sede giurisdizionale chiedendo anche la sospensione dell'esecutività della cartella.
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