Sentenza del 30/12/2024 n. 34909 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il 2009, notificato ad A.A. nel 2014, con cui l’Agenzia contestava interessi non dichiarati per 222.837 euro, percepiti su capitali detenuti in Svizzera, e applicava l’imposta sostitutiva del 27%. A.A. sosteneva, tra l’altro, che i capitali affidati all’avvocato B.B. fossero stati sottratti, che lo scudo fiscale impedisse l’accertamento, che gli eventuali proventi dovessero essere qualificati diversamente e tassati al 12,50%, e che non fossero dovute sanzioni; invocava inoltre il favor rei per la riforma sanzionatoria del 2015 e denunciava omesse pronunce su ulteriori questioni. La CTP di Varese aveva riconosciuto l’efficacia dello scudo soltanto per 10.000 euro; la CTR Lombardia aveva respinto sia l’appello principale del contribuente sia quello incidentale dell’Agenzia, confermando la decisione.
La decisione
La Cassazione ha respinto i primi cinque motivi: ha ritenuto non provata la sottrazione dei capitali e ha giudicato sufficienti gli elementi indiziari sulla percezione degli interessi nel 2009; lo scudo fiscale copriva soltanto i 10.000 euro dichiarati, non l’intero capitale di 1.650.000 euro; la qualificazione degli interessi come redditi di capitale e l’aliquota del 27% sono state ritenute corrette; la sanzione non poteva essere esclusa sul presupposto, non dimostrato, della mancata percezione del reddito. Ha respinto anche il settimo motivo, perché le doglianze sulle asserite omesse pronunce erano esposte in modo generico e quindi inammissibili. Ha invece accolto il sesto motivo: la disciplina sanzionatoria sopravvenuta del D.Lgs. n. 158/2015 va considerata nei giudizi pendenti e il giudice di merito deve verificare concretamente quale regime sia più favorevole; l’affermazione dell’Agenzia di aver già rideterminato la sanzione non era documentata né specificata. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale questione e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, cui spetta anche regolare le spese del giudizio di legittimità. Non è quindi stata definitivamente riconosciuta la prevalenza complessiva di una parte: A.A. ha ottenuto l’accoglimento del solo motivo sulle sanzioni, mentre il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Art. 14, comma 1, del D.L. n. 350/2001 (scudo fiscale)
Lo scudo fiscale, invero, preclude l'accertamento tributario "limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio".
La preclusione all’accertamento è circoscritta agli imponibili relativi alle somme o attività effettivamente oggetto di rimpatrio e regolarizzazione; non si estende automaticamente a capitali ulteriori.
Art. 44, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il quarto motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato perché infondato.
Nel caso concreto la Cassazione ha confermato la qualificazione degli interessi accertati come redditi di capitale ai sensi della disposizione, ritenendo corretta l’aliquota del 27% applicata nell’avviso. La sentenza non riporta una proposizione autosufficiente di interpretazione normativa ulteriore rispetto a tale applicazione.
D.Lgs. n. 158/2015 (riforma delle sanzioni tributarie)
Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso (cfr. Cass. sez. V, 30.3.2021, n. 8716), ed è compito innanzitutto del giudice del merito pronunziarsi sul se debba applicarsi al contribuente una disciplina sanzionatoria più favorevole.
La disciplina sanzionatoria sopravvenuta deve essere esaminata anche nei giudizi ancora pendenti; il giudice di merito deve determinare concretamente se e quale regime risulti più favorevole al contribuente.
La Corte ha rimesso al giudice di rinvio la valutazione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione a questa disposizione, dopo aver individuato la sanzione applicabile secondo il D.Lgs. n. 158/2015. Il testo non riporta una specifica interpretazione della norma.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Poiché è lo stesso ricorrente ad indicare che le censure sono state proposte in questo modo, e si è provveduto a verificarlo, le stesse risultavano senz'altro inammissibili, e il giudice dell'appello non era tenuto a pronunciarsi in merito.
Le censure in cassazione devono essere illustrate con chiarezza e specificità; un mero elenco di doglianze, senza indicarne contenuto e profili di violazione, non consente lo scrutinio e non fonda una denuncia di omessa pronuncia.
Massime di principio
- Lo scudo fiscale limita l’accertamento soltanto agli imponibili corrispondenti alle somme o attività effettivamente dichiarate e rimpatriate: una regolarizzazione di importo ridotto non protegge automaticamente l’intero patrimonio estero.
- La deduzione che un intermediario abbia sottratto il capitale non esclude, da sola, la percezione di interessi. Chi contesta il reddito deve provare i fatti posti a fondamento della contestazione; il giudice può basarsi su un quadro convergente di indizi e documenti.
- La qualificazione fiscale di un provento va valutata in relazione allo specifico periodo e all’atto impugnato: la diversa qualificazione adottata dall’Amministrazione per altri anni non vincola l’accertamento in esame.
- Le modifiche sanzionatorie più favorevoli intervenute mentre il giudizio è pendente devono essere considerate; non basta affermare che la sanzione è stata ridotta, ma occorre indicare e documentare la sanzione originaria e quella rideterminata.
- Per denunciare un’omessa pronuncia, le questioni che si assumono non esaminate devono essere esposte in modo specifico e comprensibile; doglianze generiche o meramente elencate possono essere dichiarate inammissibili.
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