Sentenza del 29/12/2024 n. 34872 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di liquidazione notificato il 7 febbraio 2018, con cui l’Agenzia aveva richiesto l’imposta di registro proporzionale dello 0,5% ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, oltre alle conseguenti sanzioni. L’operazione, del valore complessivo di 1.538.031.000 euro — di cui 1.100.000.000 euro riferiti a riserve disponibili e 438.031.000 euro a dividendi — aveva trasferito a PFECH l’intero capitale di PFIZER FINANCE ITALY Srl, quale distribuzione in natura di riserve e dividendi. La contribuente sosteneva che si trattasse di un’unica operazione societaria soggetta a imposta fissa, non di una compensazione volontaria tassabile proporzionalmente. Aveva inoltre contestato la qualificazione dell’atto ai sensi dell’art. 20 TUR e invocato, tra l’altro, il principio di alternatività IVA-registro. La Cassazione ha escluso che la cessione fosse soggetta a IVA, ma ha accolto la censura principale: non vi erano rapporti obbligatori autonomi e reciproci, presupposto necessario per la compensazione, bensì un’unica operazione societaria di assegnazione di partecipazioni a fronte della distribuzione di utili e riserve.
La decisione
La CTP di Roma aveva rigettato il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato la decisione. La Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, relativi al trattamento fiscale dell’operazione e all’interpretazione dell’atto, dichiarando assorbiti gli altri cinque motivi, riguardanti la disciplina della compensazione, l’ultrapetizione e la qualificazione dell’imposta come principale o suppletiva, incluse le relative sanzioni. Ha cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario: l’imposta proporzionale dello 0,5% non era dovuta. Spese compensate integralmente in tutti i gradi per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 131/1986 (TUR)
proprio muovendo dal dettato dell'art. 20 del D.P.R. 131/86 richiamato dai giudici di merito (sia pure per arrivare a conclusioni non condivisibili) - disposizione che attribuisce prevalenza alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici che l'atto portato alla registrazione è idoneo a produrre indipendentemente dal titolo, dalla forma apparente e da elementi extratestuali - appare evidente che l'atto in questione, inequivocabilmente, ha implicato una assegnazione in favore del socio di una partecipazione totalitaria quale forma di distribuzione di utili e di riserve disponibili in natura, trattandosi, quindi, di negozio giuridico unitario - ad esecuzione immediata - con obbligazioni delle parti strettamente e simultaneamente correlate.
La qualificazione ai fini dell’imposta di registro deve basarsi sulla natura intrinseca e sugli effetti giuridici dell’atto registrato, non sul titolo o su una ricostruzione che aggiunga negozi estranei alla volontà negoziale. Qui l’atto produceva una distribuzione in natura mediante trasferimento di partecipazioni, come operazione unitaria.
Art. 4, lettere a), n. 5, e d), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986
Si tratta, dunque, di un atto societario che, sul piano impositivo, è assoggettato, secondo il combinato disposto dell'art. 4 lettera a) n. 5) e lettera d) della Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, all'imposta fissa e non già quella proporzionale perché si traduce in una circolazione di azioni con l'obiettivo di finanziare la società, dovendosi escludere la sussistenza, accanto a tale effetto voluto dalle parti, di una compensazione volontaria ed in generale la configurabilità di una disposizione patrimoniale suscettibile di integrare un definitivo trasferimento di ricchezza.
L’assegnazione di partecipazioni nell’ambito dell’operazione societaria descritta è soggetta a imposta di registro fissa, non all’aliquota proporzionale prevista per la compensazione; non si configura un’autonoma disposizione patrimoniale che trasferisca ricchezza al di fuori dell’operazione societaria.
Art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986
Risulta chiaro che i termini dell'operazione, come accertati dalla sentenza impugnata (ovvero il trasferimento delle quote sociali come forma di distribuzione di dividendi e riserve), risultano totalmente incompatibili con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,5%, prevista per le compensazioni volontarie dall'art. 6 della stessa tariffa.
L’aliquota dello 0,5% prevista per le compensazioni volontarie non si applica quando l’atto realizza un’unica assegnazione societaria di partecipazioni in distribuzione di utili e riserve, anziché l’estinzione di crediti e debiti autonomi.
Dal momento che l'istituto della compensazione postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti non può configurarsi alcuna compensazione volontaria non potendo, pertanto, operare il disposto di cui all'art. 1241 c.c. allorché, come nel caso di specie, non sussista la predetta autonomia di rapporti per avere origine i rispettivi crediti nell'ambito di un'unica relazione negoziale ancorché complessa.
La compensazione presuppone crediti contrapposti originati da rapporti autonomi. Non ricorre quando le posizioni creditorie e debitorie sono componenti correlate di una sola relazione negoziale, anche complessa.
Direttiva 2008/7/CE, artt. 1, 3 e 5
L'art. 5 sancisce, con norma inderogabile, che gli Stati membri non assoggettano ad alcuna forma di imposta indiretta sia i conferimenti di capitale, ossia le operazioni di cui al citato art. 3, sia le operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 4 della medesima direttiva.
La disciplina unionale limita le imposte indirette sui conferimenti di capitale e sulle operazioni di ristrutturazione; i divieti devono essere interpretati in modo da non tassare indirettamente operazioni che costituiscono parte di un’operazione globale di raccolta di capitali. Nel caso concreto, la Corte ha richiamato tale quadro a sostegno del trattamento fisso dell’operazione societaria.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, occorre qualificare l’atto in base alla sua natura intrinseca e agli effetti giuridici che produce, evitando di scomporre un’operazione unitaria in più negozi se tale ricostruzione non corrisponde alla volontà negoziale risultante dall’atto.
- La compensazione, anche volontaria, richiede rapporti obbligatori autonomi e crediti contrapposti. La mera correlazione economica o contabile di obbligazioni sorte all’interno di un unico negozio complesso non basta a configurarla.
- Il trasferimento di partecipazioni effettuato come distribuzione in natura di utili o riserve, nell’ambito di un’operazione societaria, può essere soggetto all’imposta di registro fissa; non si applica automaticamente l’aliquota proporzionale prevista per la compensazione.
- La cessione di partecipazioni non rientra di per sé nell’ambito IVA: rileva ai fini IVA solo se collegata a un’attività economica, per esempio quando comporta un’interferenza nella gestione della partecipata o costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario di un’attività imponibile. La sentenza ha escluso tale collegamento nel caso esaminato.
- Quando la Cassazione accoglie i motivi che risolvono la qualificazione giuridica dell’atto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito; gli ulteriori motivi non esaminati possono essere dichiarati assorbiti.
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